Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24204 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24204 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

. -24-2 04-

ORDINANZA
sul ricorso 6959-2012 proposto da:

CERON ERMES CRNRMS60L17C740A, elettivamente domiciliato
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio
dell’avvocato SANTAMARIA MAURIZIO DANIELE, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
N1ARCHETTI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER
LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI CIOLLO
FRANCESCO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 3768/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23/09/2010, depositata il 26/01/2011;

V.988

Data pubblicazione: 25/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte,

– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 3768/2010, depositata il 26 gennaio 2011, la
Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello
proposto da Ermes Ceron avverso la sentenza n. 11448/2009 del
Tribunale di Latina, nella causa pendente fra lo stesso a Dino
NIarchetti, avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale
effettuato in relazione ad un contratto di locazione e la contrapposta
domanda di pagamento dei canoni.
L’improcedibilità è stata motivata con il fatto che il ricorso in appello —
soggetto al rito previsto per le cause in materia di locazione – è stato
notificato all’appellato, unitamente al decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza di discussione, oltre il termine di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, di cui all’art. 435, 2° comma, cod.
proc. civ.
Il Ceron propone ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 435
cod. proc. civ., sul rilievo che il termine di cui all’art. 435 2° comma è
meramente ordinatorio e che la legge richiede perentoriamente
soltanto che sia rispettato il termine a difesa di cui al terzo comma
della norma stessa, per cui debbono intercorrere almeno 25 giorni fra

Ric. 2012 n. 06959 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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Premesso in fatto:

la data della notificazione e la data dell’udienza di discussione: termine
che nella specie è stato rispettato.
3.- Il motivo è manifestamente fondato, come questa Corte ha più
volte deciso relativamente a identiche questioni.
La Corte di appello ha erroneamente richiamato a fondamento della

unite con sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda un caso
diverso da quello in oggetto.
Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il
ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla
notificazione ed abbia poi richiesto all’udienza di discussione
l’assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ., sul presupposto che il mero deposito dell’atto
fosse sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazione.
Tale opinione, prima seguita da una parte della giurisprudenza, è stata
disattesa dalla citata sentenza delle Sezioni unite, con la motivazione
che – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata,
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo
“ex” art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di
assegnare all’appellante, “ex” art. 421 cod. proc. civ., un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291
cod. proc. civ.
Nel caso in esame, per contro, il ricorrente ha chiesto la notificazione
del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel
rispetto del termine di almeno 25 giorni prima della data dell’udienza di
discussione, di cui al 3 0 comma dell’art. 435 cod. proc. civ., e la
notificazione è stata ritualmente effettuata nel predetto termine, pur se
oltre i dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza.

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sua decisione il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche
recentemente, che quest’ultimo termine è meramente ordinatorio e che
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, poiché non incide su alcun interesse di ordine pubblico
processuale, o proprio dell’appellato, sempre che sia rispettato il

deve intercorrere tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza
di discussione (Cass. civ. Sez. Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358; Idem, 30
dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 12 aprile 2011 n.
8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685).
In tal caso non si verifica alcun ritardo nella trattazione e definizione
della causa, poiché l’udienza di discussione non subisce alcuno
spostamento.
Né assume rilievo l’asserito “deficit informativo” circa la pendenza del
processo in danno dell’appellato, a cui si riferisce altra parte della
motivazione della sentenza impugnata, non essendo prospettabile
alcun rilevante interesse alla mera conoscenza della pendenza
dell’impugnazione, al di là di quello inerente alle esigenze di difesa
dell’appellato, che sono adeguatamente garantite dal rispetto del
termine di comparizione di cui al citato art. 435, 3° e 4° comma, cod.
proc. civ.
La valutazione negativa circa la rilevanza di un tale interesse è
comunque implicita nel principio per cui il termine di dieci giorni di cui
al secondo comma deve ritenersi meramente ordinatorio.
4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
Ric. 2012 n. 06959 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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termine che, ai sensi del medesimo art. 435, corrimi terzo e quarto,

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore.

appello di Roma, in diversa composizione, affinché — ritenuta
l’ammissibilità dell’appello — esamini e decida la vertenza nel merito.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 10 ottobre 2013.

Il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di

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