Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24204 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/11/2011), n.24204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M. e C.A., rappresentati e difesi dall’avv.

PASCALE VINCENZO ed elettivamente domiciliato in Roma presso, l’avv.

Roberto Lo Polito in via Lago Tana n. 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 2589

del 2008, depositata il 4 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“I sigg.ri B.M. e C.A. propongono ricorso ex art. 391 bis c.p.c., in relazione alla sentenza Cass., 4/2/2008, n. 2589, testualmente deducendo:

La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione è affetta da un errore risultante dagli atti e documenti di causa, per cui dovrà essere revocata ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.. Nello specifico, quanto alla procedibilità, la sentenza n. 2589/08 è stata emessa dal Supremo Collegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5. In tal guisa, a mente dell’art. 391 bis c.p.c., se la sentenza… pronunciata ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 4) e 5), pronunciata dalla corte di Cassazione è affetta da errore…. Ovvero da errore di fato ai sensi dell’art. 395 n. 4…) la parte interessata può chiedere… la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss….”. Dunque, acclarata la proponibilità del gravame, si impone la revocazione della sentenza, a fronte dell’errore che risulta in atti. L’intero processo da cui deriva la pronuncia oggetto di gravame doveva essere dichiarato nullo a principio… La questione, infatti, non ha oggetto la singola posizione debitoria di un ricorrente, ma la posizione evidentemente comune a tutti i debitori rispetto alla principale obbligazione dedotta in giudizio. Si concreta un chiaro caso di litisconsorzio necessario originario, in ragione che anche il ricorso proposto da un solo socio e/o dalla società, impone l’integrazione del contraddittorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari sarà affetto a nullità per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 3, siccome rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio… Ora, è evidente che nel caso sottoposto in revocazione al vaglio del Supremo Collegio si è verificata l’ipotesi anzi descritta, non essendo mai stato integrato il contraddittorio nei confronti dei rispettivi soci della Società, sigg. B.M. e C.A., litisconsorzi necessari ex art. 102 c.p.c. …

Nel caso specifico, ravvisando l’errore nella corretta integrazione del contraddittorio, si doveva arrivare per forza ad una pronuncia di nullità dell’intero giudizio, inteso come 1^ e 2^ grado e di Cassazione, con regresso al 1^ Giudice”.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Come eccepito dalla controricorrente va anzitutto osservato che il ricorso risulta proposto in violazione del termine previsto all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel tenore ratione temporis nel caso applicabile.

Va per altro verso osservato che il motivo, oltre non recare l’indicazione della norma censurata, non si conclude invero con il prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., nel tenore ratione temporis nel caso applicabile (cfr. Cass., Sez., Un., 30/10/2008, n. 26022).

L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è infatti applicabile anche al ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, con la conseguenza che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., (v.

Cass., Sez. Un., 30/10/2008. n. 26022).

Al riguardo, si noti, vale sottolineare che la necessità del quesito di diritto si spiega in ragione della circostanza che l’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, si sostanzia pur sempre in un error in procedendo del giudice, riverberante non già sotto il profilo della valutazione – per il quale trova applicazione l’art. 112 c.p.c., (in ordine alla necessità del quesito v. al riguardo, da ultimo, Cass., 15/6/2010, n. 14397; Cass., 26/1/2010, n. 1405; Cass., 26/10/2009, n. 22578; Cass., 23/2/2009, n. 4329. Contra v, peraltro Cass., 10/9/2009, n. 19558)- bensì dell’erronea percezione dei fatti di causa quali emergenti, nella loro ontologica realtà, dagli atti di giudizio (in termini cfr. quanto da questa Corte affermato, da ultimo, nell’ordinanza emessa sub R.G. 2519 del 2009).

Orbene, l’inottemperanza alla prescrizione di ordine formale in questione riverbera invero sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v.

Cass., 15/6/2010, n. 14397; Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020: Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), pure in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Va infine posto in rilievo che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 15/5/2002, n. 7064).

L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass. 20/2/2006, n. 3652).

Orbene, nel caso non risulta invero denunziato alcuno dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4″;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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