Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24204 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13481-2012 proposto da:

C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PARENTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1556/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2011 R.G.N. 3508/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO per delega Avvocato PARENTI LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 23 maggio 2011, ha rigettato il gravame, svolto dall’attuale ricorrente, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione proposta da C.S. avverso l’ordinanza – ingiunzione, emessa dalla Direzione Provinciale del lavoro di Roma, con la quale al predetto C., in qualità di amministratore unico della s.r.l. Fortegruppo, era stato ingiunto il pagamento di Euro 467.496,00 a titolo di sanzioni amministrative, per accertata violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 – bis, L. n. 264 del 1949, art. 21 e L. n. 112 del 1935, art. 6, u.c., sul presupposto della simulazione di contratti di appalto di servizi ovvero della costituzione di fittizi rapporti di natura associativa o di lavoro autonomo.

2. La Corte di merito riteneva sussistente, a fondamento delle violazioni amministrative contestate, un’interposizione vietata di prestazioni lavorative, e a carico del C., effettivo utilizzatore delle prestazioni, gli adempimenti previsti dalla L. n. 608 del 1996, L. n. 264 del 1949, L. n. 112 del 1935; riteneva, inoltre, inapplicabile, ratione temporis, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 2, e, conseguentemente, privi di effetti liberatori, in applicazione delle prescrizioni della L. n. 1369 del 1960, gli adempimenti delle società ancorchè effettivamente effettuati.

3. Avverso tale sentenza ricorre S.C., con ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; la Direzione provinciale del lavoro di Roma non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente, la Corte rileva la carenza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione, del ricorso per cassazione, alla Direzione Provinciale del lavoro, territorialmente competente.

5. La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia, al destinatario, dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta, dalla legge, esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

6. Peraltro, l’avviso, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio, di cui all’art. 380 – bis c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti, ai sensi dell’art. 372, comma 2, del codice di rito.

7. Nel ricorso all’esame, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della copia notificata del ricorso alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente, ha determinato, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto, della controparte, a tale declaratoria, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., 14 gennaio 2008, n. 627 e numerose successive conformi).

8. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e nulla statuito quanto alle spese di questo giudizio di legittimità attesa la carenza di attività difensiva da parte della Direzione Provinciale del lavoro.

9. Quanto all’attività difensiva svolta dal Ministero intimato deve ribadirsi, in continuità con altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. 22 marzo 2005, n. 6126 ed altre successive conformi), che nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione spetta soltanto all’autorità che ha emesso l’ordinanza opposta (nella specie, la Direzione Provinciale del lavoro), in base ai principi speciali enunciati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, che derogano ai principi generali in materia di rappresentanza dello Stato, non solo la legittimazione passiva a resistere all’opposizione ma anche la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione (e, in genere, impugnazione) contro la sentenza di accoglimento dell’opposizione.

10. Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, solo l’autorità che ha emesso il provvedimento opposto è legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ancorchè la Direzione Provinciale del lavoro sia organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministero, gerarchicamente sovraordinato all’autorità che ha emesso l’ordinanza – ingiunzione opposta (v., fra le altre, Cass. 20 luglio 2015, n. 15169).

11. Ne deriva l’inammissibilità del controricorso notificato dal Ministero del Lavoro e, nonostante l’inammissibilità dell’impugnazione proposta (per non avere la parte ricorrente dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti dell’autorità che ha emesso il provvedimento opposto), nulla va disposto in ordine alle relative spese a favore del Ministero, siccome non legittimato nel giudizio di legittimità nei sensi anzidetti.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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