Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24203 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19650-2011 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MARTINI 14,

presso lo studio dell’avvocato MARZIA PAOLELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO LOCONTE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO EQUITALIA NORD SPA in persona dell’Amm.re Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO

VISENTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 61/20/10, pronunciata il 28/5/2010 e depositata il 31/5/2010, che ha respinto l’appello avverso la decisione di quella provinciale, inerente la comunicazione di iscrizione di ipoteca per una cartella di pagamento asseritamente mai notificata, decisione anch’essa sfavorevole alla contribuente stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario perchè proposto oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, avendo la P. avuto conoscenza dell’atto impugnato, con la visura catastale del 20/6/2006, e dei presupposti della cautela, con la nota all’uopo inviata in data 11/9/2006 dal Concessionario Esatri s.p.a., ed ancora, non riguardando l’art. 142 c.p.c., gli italiani iscritti all’EIRE.

Il giudice di secondo grado osservava, in particolare, che la documentazione versata in atti dimostra la regolarità della notifica in data 14/10/2003 della cartella esattoriale n. (OMISSIS), atto prodromico all’iscrizione ipotecaria, trattandosi di notifica eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), mediante deposito nella Casa Comunale per otto giorni e successivo invio della comunicazione del predetto deposito nell’indirizzo estero della contribuente, iscritta all’EIRE, stante l’inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, in tema di notifiche ai contribuenti residenti all’estero, alle “situazioni giuridiche esaurite e pertanto non più suscettibili di essere poste in discussione”.

Resiste Equitalia Nord, incorporante di Equitalia Esatri s.p.a., con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in quanto la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado senza giustificare l’iter logico – giuridico seguito e le ragioni fondanti la decisione. Evidenzia la P. che il Concessionario ha effettuato la notifica della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ovvero mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune, equiparando di fatto la situazione del contribuente residente all’estero e regolarmente iscritto nell’AIRE – circostanza nel caso di specie pacifica tra le parti – a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio e azienda nel comune del domicilio fiscale, non garantendo in tal modo la effettiva conoscenza dell’atto notificando. Nessuna preclusione, ad avviso della ricorrente, può ritenersi realizzata in ordine all’ applicabilità della citata sentenza della Corte Costituzionale non essendo stata posta la contribuente in condizione di poter impugnare l’atto prodromico all’iscrizione ipotecaria per cui è causa nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1.

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso che il Concessionario non ha mai prodotto copia della cartella di pagamento che assume aver notificato alla contribuente, nè dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e neppure della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’ipoteca, con la conseguente impossibilità di ricorrere avverso qualsivoglia atto dell’Amministrazione autonomamente impugnabile. Evidenzia, altresì, la ricorrente che la visura ipocatastale effettuata dal notaio sull’immobile gravato dell’iscrizione ipotecaria non costituisce, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, equipollente dell’atto non notificato.

Con il terzo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, giacchè il giudice di appello non ha considerato che è onere dell’Amministrazione allegare e provare il momento della conoscenza effettiva, da parte del contribuente, della cartella di pagamento e dell’iscrizione ipotecaria, non essendo sufficiente al riguardo il richiamo al contenuto della nota informativa inviata, in data 11/9/2006, da Esatri s.p.a. alla P., stante il dedotto mancato perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale.

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente essendo tra loro connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.

Va, innanzitutto, sgomberato il campo d’indagine dalla questione concernente la sufficienza della motivazione dell’impugnata sentenza per avere la CTR della Lombardia fatto per relationem proprie le argomentazioni svolte dalla CTP di Milano in ordine alla tardività della impugnazione della iscrizione di ipoteca effettuata in data 13/4/2005 dal Concessionario, per inosservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1.

E’ sufficiente richiamare sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure rifacendosi al principio secondo cui è configurabile il difetto di motivazione quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico – giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 9113/2012; n. 1754/2007; n. 1756/2006; n. 890/2006).

La sentenza impugnata appare in linea con i richiamati principi atteso che la CTR non esprime una generica condivisione della decisione di primo grado ma ribadisce, sia pur sinteticamente, i due punti dell’ esaminata questione ritenuti decisivi.

Giova ancora ricordare che, in linea di principio, il recupero difensivo dei vizi di notifica della cartella esattoriale tramite l’impugnazione dell’atto successivo è senz’altro configurabile nell’ipotesi in cui l’esattore abbia proceduto, a garanzia del credito tributario, ad iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente, atto quest’ultimo autonomamente impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 19, comma 1, lett. e – bis, e – ter.

E la P. deduce che il ricorso proposto il 26/10/2007 innanzi alla CTP di Milano e diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione di ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è da ritenersi tempestivo stante l’irritualità della notifica della cartella di pagamento, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune.

Assume la contribuente di aver avuto notizia della formalità pregiudizievole solo con la visura catastale del 20/6/2006, nonchè di aver appreso della cartella di pagamento, solo con la nota del Concessionario in data 11/9/2006, e che tale conoscenza non è equipollente alla notifica dell’atto atto presupposto – nel caso di specie mancata – non essendo stata allegata alla predetta nota informativa copia della cartella di pagamento, o di atti successivi, corredati di relativa relata di notifica, sicchè non può dirsi preclusa l’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca.

Orbene, la destinataria della cartella di pagamento contesta esclusivamente di avere ricevuto rituale notifica dell’atto, in quanto non eseguita da Esatri s.p.a. ai sensi dell’art. 142 c.p.c., e sostiene che i giudici di merito nell’affermare erroneamente che tale forma di notificazione non riguardasse gli italiani iscritti all’EIRE hanno trascurato di considerate la portata innovativa della richiamata sentenza n. 366/2007 della Corte Costituzionale.

Non v’è dubbio che, a fronte di tali deduzioni, il Concessionario era tenuto a dare la prova della regolare esecuzione della notifica in questione, dimostrazione in concreto fornita mediante il deposito dell’estratto di ruolo con l’attestazione dell’avvenuta notifica eseguita il 22/10/2003, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), essendo stata inutilmente tentata la notifica, a mezzo servizio postale, presso il domicilio fiscale di Via (OMISSIS).

Il giudice di appello ha osservato che la notificazione dell’atto prodromico alla iscrizione ipotecaria è stata eseguita correttamente nei confronti della contribuente, sicchè la cartella di pagamento era ormai divenuta definitiva e la P. non poteva contestare la pretesa tributaria su di essa fondata proponendo ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca, e che tale definitività dell’atto comportasse anche l’insensibilità della fattispecie agli effetti della declaratoria di incostituzionalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, commi 1 e 2, secondo periodo, e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), censurati dai giudici tributari rimettenti.

Com’è noto, fino alla riforma operata dal legislatore nel 2006, la situazione del contribuente residente all’estero ed iscritto all’AIRE (l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero) era parificata a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel domicilio fiscale e si imponeva, ai fini della sua regolarità, di eseguire la notifica a lui destinata solo mediante il deposito di copia dell’atto nella casa comunale (del luogo in cui si era prodotto il reddito) e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune (art. 60, comma 1, lett. e)), in quanto, in forza della lett. f) del medesimo articolo, “le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., non si applicano”.

Con il D.L. n. 223 del 2006 sono state introdotte rilevanti modifiche in tema di notificazione degli atti tributari ai cittadini italiani residenti all’estero.

Il legislatore, con il citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, (convertito in L. n. 248 del 2006) ha aggiunto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, la lettera e – bis, che attribuisce al contribuente la facoltà di comunicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano, ferma restando l’inapplicabilità al rito tributario dell’art. 142 del c.p.c., e si è introdotta una peculiare forma di notifica dell’atto ai residenti all’estero, consentendone l’utilizzo soltanto per quei cittadini che si siano avvalsi della facoltà di comunicazione dell’indirizzo estero all’amministrazione finanziaria.

L’Ufficio, dunque, è obbligato a tale nuova forma di notifica solo in caso di previa e formale comunicazione pervenuta dal cittadino residente all’estero, rimanendo in tutti gli altri casi legittimato ad effettuare le procedure di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), ossia il deposito nella casa comunale e successiva affissione all’albo, procedura, quest’ultima, applicabile fino all’intervento della Corte Costituzionale che, nel far salva (siccome non considerata) la novella legislativa del 2006, ha dichiarato l’illegittimità degli articoli sopra citati – nella parte in cui non prevedono l’applicazione dell’art. 142 c.p.c..

La decisione, che riverbera i suoi effetti solo nei confronti dei contribuenti iscritti all’AIRE che non si sono avvalsi della facoltà di comunicare l’indirizzo estero, non è applicabile alla fattispecie in esame in quanto, secondo il giudice di appello, trattasi di situazione giuridica esaurita (“non più suscettibile di essere posta in discussione”).

L’ affermazione è corretta atteso che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita in conformità della disciplina ratione temporis vigente (art. 60, comma 1, lett. e)) e l’atto presupposto, autonomamente impugnabile, ai sensi dell’art. 19 ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), era divenuto definitivo per mancata impugnazione della contribuente una volta trascorso il termine decadenziale di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1.

Dell’iscrizione ipotecaria eseguita il 6 giugno 2005 la contribuente aveva certamente avuto notizia a seguito della visura catastale del 20/6/2006, e ne aveva conosciuto i presupposti con la nota inviata in data 11/9/2006 dalla Esatri s.p.a., sicchè, anche rispetto all’impugnativa di tale atto (l’iscrizione ipotecaria), il termine decadenziale era irrimediabilmente spirato allorquando aveva proposto, soltanto il 27/10/2007, il ricorso innanzi alla CTP di Milano, dando così luogo ad una situazione consolidata che opera come limite alla retroattività della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità di cui si è detto sopra.

Va, infatti, ricordato che la decadenza determina normalmente la perdita definitiva di una facoltà, dando luogo ad una situazione consolidata che, appunto, opera come limite alla retroattività delle pronunce di incostituzionalità.

Le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Equitalia Nord s.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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