Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24203 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24203 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA

Cwit. 2 4- 20 3

sul ricorso 5145-2012 proposto da:
INERTRAS SRL 00990811002 in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo
studio degli avvocati BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI
FRANCESCO e GAMBARDELLA DANIELA, che la rappresentano
e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DEBBI REMO;

– intimato avverso la sentenza n. 5156/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7.12.2010, depositata il 09/03/2011;

Data pubblicazione: 25/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELL A
LAN ZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 5156/2010, depositata il 9 marzo 2011, la Corte
di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla
s.r.l. Intertras avverso la sentenza n. 15654 del Tribunale di Roma, che
ha dichiarato (fra l’altro) cessato un contratto di locazione in corso fra
l’appellante e Remo Debbi.
L’improcedibilità è stata motivata con il fatto che il ricorso in appello —
soggetto al rito previsto per le cause in materia di locazione – è stato
notificato all’appellato, unitamente al decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza di discussione, oltre il termine di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, di cui all’art. 435, 2° comma, cod.
proc. civ.
Intertras propone ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.
2.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 435
cod. proc. civ., sul rilievo che il termine di cui all’art. 435 2° comma è
meramente ordinatorio e che la legge richiede perentoriamente

Ric. 2012 n. 05145 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

La Corte,

soltanto che sia rispettato il termine a difesa di cui al terzo comma
della norma stessa, per cui debbono intercorrere almeno 25 giorni fra
la data della notificazione e la data dell’udienza di discussione: temine
che nella specie è stato rispettato.

volte deciso relativamente a identica questione
La Corte di appello ha erroneamente richiamato a fondamento della
sua decisione il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite con sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda un caso
diverso da quello in oggetto.
Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il
ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla
notificazione ed abbia poi richiesto all’udienza di discussione
l’assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ., sul presupposto che il mero deposito dell’atto
fosse sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazione.
Tale opinione, prima seguita da una parte della giurisprudenza, è stata
disattesa dalla citata sentenza delle Sezioni unite, con la motivazione
che – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata,
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo
“ex” art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di
assegnare all’appellante, “ex” art. 421 cod. proc. civ., un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291
cod. proc. civ.
Nel caso in esame, per contro, il ricorrente ha chiesto la notificazione
del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel
Ric. 2012 n. 05145 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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3.- Il motivo è manifestamente fondato, come questa Corte ha più

rispetto del termine di almeno 25 giorni prima della data dell’udienza di
discussione, di cui al 3 0 comma dell’art. 435 cod. proc. civ., e la
notificazione è stata ritualmente effettuata nel predetto termine, pur se
oltre i dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza.

recentemente, che quest’ultimo termine è meramente ordinatorio e che
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, poiché non incide su alcun interesse di ordine pubblico
processuale, o proprio dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che, ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto,
deve intercorrere tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza
di discussione (Cass. civ. Sez. Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358; Idem, 30
dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 12 aprile 2011 n.
8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685).
In tal caso non si verifica alcun ritardo nella trattazione e definizione
della causa, poiché l’udienza di discussione non subisce alcuno
spostamento. Sicché il richiamo ai principi in tema di sollecita
definizione del processo risulta non in termini.
4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:

Ric. 2012 n. 05145 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, affinché — ritenuta
l’ammissibilità dell’appello — esamini e decida la vertenza nel merito.

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 10 ottobre 2013.

La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

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