Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24203 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24203

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5779-2012 proposto da:

I.N.P.N. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE e VINCENZO STUMPO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR

56, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO PETTINARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/11/2011 R.G.N. 76/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega orale VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato BRUNO PETTINARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 952/2011 la Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’appello di M.D. avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda tesa ad ottenere l’inclusione nella base di calcolo della indennità di mobilità delle somme versate dal datore di lavoro nel corso del rapporto a titolo di premio di risultato e presenza. A fondamento della pronuncia la Corte sosteneva che pacificamente le somme in questione fossero state pagate al lavoratore dipendente e sulle stesse il datore di lavoro aveva provveduto a pagare i contributi previdenziali; che l’unica obiezione sollevata dall’Inps era infondata e si riferiva all’intervenuta scadenza del contratto integrativo aziendale; che l’argomento secondo cui il premio di risultato di presenza non sarebbe stato utile ai fini della determinazione dell’indennità di mobilità in quanto compenso aleatorio, fosse inammissibile perchè tardivamente proposto con riferimento ad elementi anche di fatto che avrebbero dovuto essere prospettati tempestivamente; esso era inoltre infondato poichè nulla vi era di aleatorietà nell’eventuale assenza dal lavoro del lavoratore.

Contro la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’Inps con due motivi di doglianza ai quali ha resistito M.D. con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, (per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile perchè tardivo l’argomento difensivo concernente la non computabilità del premio di risultato nella retribuzione parametro dell’indennità di mobilità a cagione della aleatorietà del premio stesso, avendo invece l’INPS rilevato fin nell’atto difensivo di prime cure la non computabilità dello stesso nella retribuzione di riferimento ed avendo il tribunale di Camerino ritenuto non computabile tale indennità proprio in virtù della sua aleatorietà; il thema decidendum era pertanto la computabilità del premio di risultato in virtù della sua natura aleatoria ovvero normale e continuativa.

2. Con il secondo motivo l’Inps deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in quanto la sentenza non aveva tenuto conto di una circostanza decisiva per la soluzione della controversia in esame ossia l’ordinarietà o meno del premio di risultato; il quale, lungi dal costituire un sicuro e normale corrispettivo erogato a fronte della presenza lavoro del singolo lavoratore, era invece condizionato secondo le previsioni del contratto aziendale al raggiungimento, per nulla sicuro, dell’obiettivo del contenimento delle assenze complessive del personale aziendale per malattia entro il limite massimo del 4,5; era dunque dimostrata la dedotta insufficienza della motivazione in quanto il premio di risultato non era dovuto in base alle sole presenze del singolo lavoratore, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, ma era subordinato a un evento del tutto incerto ed aleatorio perchè sottratto alla disponibilità del singolo lavoratore; pertanto esso non poteva considerarsi come ordinaria e normale componente della retribuzione del singolo lavoratore come tale rientrante nella retribuzione parametro per stabilire il massimale di retribuzione e di conseguenza la misura dell’indennità di mobilità.

3. – I motivi di ricorso, da affrontare unitariamente per la loro connessione, sono inammissibili e comunque infondati.

Risulta dallo stesso contenuto dei motivi e dalla sentenza impugnata che, a fronte del non contestato pagamento delle somme in questione al lavoratore e del loro assoggettamento contributivo, l’INPS si sia limitato ad eccepire genericamente in primo grado la loro non computabilità ai fini della retribuzione valevole come parametro di computo dell’indennità di mobilità. L’istituto non aveva dedotto invece tempestivamente il carattere aleatorio dell’indennità in questione alla luce della disciplina positiva; ed è per questo che il giudice d’appello ha rilevato la tardività della relativa eccezione in quanto involgente nuovi temi di indagine, a nulla rilevando la tesi espressa in proposito dal giudice di primo grado che ha qualificato il suddetto compenso come aleatorio, respingendo la domanda.

4. – Ora, a prescindere dalla tempestività delle questioni afferenti l’aleatorietà o meno delle somme in questione, i motivi di ricorso appaiono inammissibili anche perchè non delineano in via preliminare a quale nozione di retribuzione parametro facciano riferimento; restando così del tutto imprecisato in forza di quale precetto giuridico un compenso come quello in oggetto – corrisposto al lavoratore in via ordinaria e continuativa e sul quale sono stati pure versati i contributi – non debba essere incluso nella nozione di retribuzione valevole ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità.

5. – L’INPS non richiama in proposito quale sia la base di computo dell’indennità di mobilità e la relativa nozione; in mancanza delle cui necessarie indicazioni le censure formulate in ricorso nei confronti della sentenza appaiono ipotetiche e prive di rilevanza.

6. – Si ricorda, in proposito, che dalla giurisprudenza di questa Corte che ha statuito specificamente nella materia del calcolo dell’indennità di mobilità si ricava che la base di computo dell’indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, sia la normale retribuzione, ordinaria e continuativa, e su cui si pagano i contributi.

In tal senso infatti v. sent. 2890/20017 secondo cui “l’indennità di mobilità prevista dal L. n. 223 del 1991, art. 7, va determinata in base alla retribuzione dovuta per l’orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.

Nonchè sentenza n. 1578 del 24/01/2007: “Nella base di calcolo dell’indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di “retribuzione globale” (L. n. 1115 del 1968), “retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate” (L. n. 164 del 1975) e “retribuzione di fatto corrispondente all’orario contrattuale ordinario percepito nell’ultimo mese o nelle ultime quattro settimane” (L. n. 1115 cit., art. 8)”.

Da ultimo, con riguardo alla indennità di disoccupazione, si è ronunciata la sentenza n. 2016/17527, che richiama Cass. Sez. Lav. n. 5510 del 19.3.2015, secondo cui “in tema di calcolo della indennità di disoccupazione, il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 maggio 1988, n. 160, indica, quale retribuzione di riferimento, quella media soggetta a contribuzione”.

7. – In conclusione, alla luce delle premesse, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2200 di cui Euro 2000 per spese professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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