Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24203 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 45/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

T.M.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMILIANO GESSAROLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2014 R.G.N. 207/2013;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.6.2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato che T.M.M. è totalmente inabile, condannando l’INPS alla rifusione delle spese;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che T.M.M. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

che il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, L. n. 533 del 1973, art. 8 e art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento di un più elevato grado di invalidità civile al fine di fruire di una prestazione pensionistica per la quale non era ancora maturato il requisito anagrafico;

che, in disparte l’erroneo riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, venendo piuttosto in rilievo la previsione di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il motivo è fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile la domanda di mero accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità che sia finalizzata a fruire di future prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, dunque nella sua interezza (così da ult. Cass. n. 22 del 2019);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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