Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24202 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 30/09/2019), n.24202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 268-2017 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MAJELLO;

– ricorrente –

contro

D.M.L.;

– intimata –

Nonchè da:

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI

20/A, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MUSTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO PETROZZIELLO;

– ricorrente incidentale –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1287/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.F. convenne con citazione del 12/12/2012, davanti al Giudice di Pace di Avellino, D.M.L. per sentir pronunciare la condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti dalla sua autovettura investita dalla neve caduta dal tetto dell’abitazione della D.M.. Dalla caduta della neve erano derivati danni ammontanti ad Euro 989,11 oltre IVA o comunque nei limiti di valore di Euro 1.032,00.

La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì la mancanza di prova sia del fatto costitutivo della domanda sia del nesso causale.

All’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1649 del 2014, accolse la domanda e condannò la convenuta a pagare, secondo equità, la somma di Euro 989,11, oltre interessi e spese del giudizio, ritenendo che le prove raccolte avevano confermato che la strada era transitabile e non transennata, che l’auto era coperta dalla neve caduta dall’abitazione della convenuta mentre quest’ultima non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile, nei limiti dei propri obblighi di custodia, per evitare il danno.

Il Tribunale di Avellino, adito in sede di appello dalla D.M., con sentenza n. 1287 del 25/5/2016, ha ritenuto l’appello ammissibile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto la decisione aveva violato i principi regolatori della materia in tema di distribuzione dell’onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., e nel merito, lo ha accolto, ritenendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’attore aveva fornito la prova del fatto costitutivo della domanda e del nesso causale con la cosa in custodia, essendo i testi escussi inattendibili ed avendo il vigile, sentito come teste, riferito di una notizia acquisita dall’ A. e dunque de relato. Conseguentemente, in accoglimento dell’appello, il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando l’ A. alle spese del doppio grado.

Avverso la sentenza A.F. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. M.L. resiste con controricorso e propone altresì un ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4). Inammissibilità dell’appello e nullità della sentenza. Erronea determinazione di violazione dei principi regolatori della materia – il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto ammissibile l’appello contro la decisione pronunciata secondo equità, oltre i limiti dell’art. 339 c.p.c., comma 3, laddove la giurisprudenza di questa Corte sarebbe consolidata nel senso di escludere che la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, ponendo una regola di diritto sostanziale, possa dare luogo ad un vizio in iudicando deducibile in appello avverso le sentenze del Giudice di Pace.

1.1. Il motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nell’atto di appello non si è dedotta la violazione del principio dell’onere della prova da parte del Giudice di Pace. Si è invece sostenuto che la decisione aveva violato i principi regolatori della materia, con particolare riguardo al riparto dell’onere probatorio in tema di risarcimento ex art. 2051 c.c. e si era lamentata l’omessa pronunzia sull’eccezione principale della convenuta, cioè sull’insussistenza del fatto e del nesso causale. L’appello dunque investiva due profili complementari e concorrenti: quello sostanziale (violazione dell’art. 2051 c.c.) e quello processuale (omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione principale della convenuta di insussistenza del fatto e del nesso causale). Dunque in appello non si era denunziata la violazione dell’art. 2697 c.c. ma la violazione dell’art. 2051 c.c. e cioè della regola giuridica fondamentale secondo la quale l’attore, che pretenda di essere danneggiato dalla cosa in custodia, deve provare il fatto ed il nesso causale tra il fatto ed il danno mentre incombe al responsabile della cosa in custodia la prova del fortuito (Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 2, n. 2345 del 29/1/2019). Occorre, peraltro, precisare che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che anche la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto principio regolatore della materia, consente l’appellabilità della sentenza resa secondo equità sotto il profilo dell’error in iudicando (in termini Cass., 16/5/2006 n. 11413) qualora si denunzi la totale inversione dell’onere probatorio incombente sulle parti, denunziandosi allo stesso tempo un principio regolatore della responsabilità aquiliana secondo il quale il diritto al risarcimento compete a chi dia prova del fatto e del nesso di causalità con l’evento di danno, anche in tema di cose in custodia.

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4). Eccesso di potere per illegittimo riesame delle prove ed illegittimo giudizio sull’attendibilità dei testi. Nullità della sentenza – il ricorrente ripropone la censura già svolta con il primo motivo di ricorso, declinandola, oltre che in relazione all’art. 339 c.p.c., comma 3 anche con riguardo all’art. 116 c.p.c.

2.1 Il motivo è inammissibile. L’art. 116 c.p.c. non attiene al se il giudice di appello possa riesaminare e rivalutare le prove ma al come il giudice è tenuto ad apprezzare il compendio probatorio. Anche nell’appello cd. vincolato c’è un effetto devolutivo pieno della materia già esaminata in primo grado, di guisa che il Tribunale non solo può ma deve riapprezzare le emergenze istruttorie.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2051 c.c. Travisamento dei fatti di causa. Erroneità della motivazione e decisione per errata interpretazione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’inattendibilità delle prove testimoniali acquisite in giudizio. Il motivo non è ricondotto a nessuna delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 ma la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità potrebbe essere apprezzata solo entro il perimetro disegnato da questa Corte di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – fatto non evidenziato nel caso in esame – e comunque nei soli casi in cui la motivazione sia al di sotto del minimo costituzionale, venendo in sostanza a tradursi in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per mancanza di motivazione o motivazione apparente.

Nessuna delle ipotesi ricorre nel caso in esame nel quale la motivazione è più che logica, coerente e cristallina nella sua ratio decidendi (pp. 3 e 4 della sentenza), sicchè il motivo è inammissibile perchè di merito, volto a sollecitare questa Corte ad un riesame degli elementi di prova.

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbe il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 500 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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