Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24202 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24202 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA

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sul ricorso 24135-2011 proposto da:
SOCIETA’ KALIM SRL 07197031003 in persona dell’amministratore
unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato
STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
VIOLA MARIO, VOLPINI VIOLA ROSANNA, VIOLA ADA,
VIOLA AGATA, VIOLA LUCIANO;
– intimati avverso la sentenza n. 3829/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 28.9.2010, depositata il 16/03/2011;

Data pubblicazione: 25/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato
improcedibile l’appello, proposto da KALIM s.r.l. —in causa relativa a contratto
di locazione- ed ha compensato tra le parti le spese del grado. Per la cassazione
di tale pronunzia KALIM s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Non si
sono difesi gli intimati.
Col primo articolato motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli
artt. 435 e 421 c.p.c., ed ancora 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n.
3 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ..
Col secondo motivo ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 152,
153, 156, 157 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co.1°, n. 3 cod.
proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.
2. Orbene, è pacifico in causa quanto segue:

-il decreto presidenziale del 9 luglio 2009 è stato comunicato all’appellante il
10 luglio 2009;
-il ricorso, con pedissequo decreto, è stato spedito per la notificazione il 24/25
luglio 2009;
– l’udienza era fissata per il 28 settembre 2010.

Dato atto di quanto sopra, risultando la notificazione del ricorso (con
pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) oltre il termine di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto presidenziale, la Corte di appello ha dichiarato
l’improcedibilità del gravame, richiamando il precedente di Cass. S.U. n.
20604/08.
3.- Nel censurare la sentenza, col primo motivo la ricorrente richiama
l’ordinanza n. 60 del 2010 della Corte Costituzionale; evidenzia che il
Ric. 2011 n. 24135 sez. M3 – ud. 09-10-2013
– 2-

Premesso in fatto

precedente a S.U. era riferito alla diversa ipotesi della mancanza di
notificazione; sottolinea che, nel caso di specie, è stato rispettato il termine di
cui al terzo comma dell’art. 435 cod. proc. civ.
Il motivo appare manifestamente fondato, secondo quanto appresso.

Come rilevato, oltre che nella pronuncia del giudice delle leggi, anche in
numerosi precedenti di questa Corte, l’interpretazione seguita dalla Corte
d’Appello di Roma non tiene presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U.
nella sentenza n. 20604/08 l’improcedibilità era stata affermata non già per la
sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435,
comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista. Nella
fattispecie in esame, invece, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art.
435, comma 2, la notifica del ricorso e del decreto è intervenuta nel rispetto del
termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente possibilità dello
svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di
difesa dell’appellato.
Pertanto, del tutto erroneamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione della
regula iuris enunciata da questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, che è
stata resa con riferimento a una fattispecie diversa dalla presente; deve trovare
applicazione, nella specie, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo
cui, in particolare, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale
l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere
perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine
pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia
rispettato, il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4)
deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.
Tale principio affermato già da giurisprudenza risalente (cfr. Cass. n. 5997/94 e
n. 8711/93, tra le altre), è stato ribadito di recente, specificamente dopo le citate
pronunce di questa Corte a Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, da Cass.
ord. n. 21358/10 e n. 8411/11, nonché da Cass. n. 26489/10 e numerosissime
altre successive.
In conclusione, accolto, per manifesta fondatezza – in applicazione del principio
da ultimo riferito- il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rimessione della causa alla stessa Corte di appello di Roma, in
diversa composizione. Resta assorbito il secondo motivo.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori.
Ric. 2011 n. 24135 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-3-

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, sollevata, in
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. già con l’ordinanza richiamata in ricorso.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,
anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

Seguono le statuizioni di cui al dispositivo.

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