Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24202 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14072/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

NAVIGATORI 23/C, presso lo studio dell’avvocato EMILIA PERNISCO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8302/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2014 R.G.N. 10656/2011.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8302 del 2014, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva integralmente rigettato il ricorso, ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2087 c.c., da F.P. nei confronti del Ministero della difesa, ed ha condannato l’Amministrazione appellata al pagamento della somma di Euro 75.005,03, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, liquidata a titolo di risarcimento del danno differenziale.

2. La Corte d’Appello ha premesso in punto di fatto che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del Ministero dal 1981 al febbraio 2003 in qualità di operatore di macchine per lavorazioni metalliche e plastiche ed aveva contratto ipoacusia neurosensoriale bilaterale, riconosciuta come causa di servizio, perchè insorta a seguito dell’esposizione al rumore nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Successivamente, il F. era stato assegnato a mansioni di vigilanza e custodia, perchè non più idoneo al servizio in precedenza espletato, ed aveva contratto un’ulteriore patologia (stato ansioso depressivo disforico fobico) anch’essa di origine professionale perchè causalmente riconducibile alla ipoacusia ed alla assegnazione a mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione.

Infine il (OMISSIS) era stato collocato in quiescenza per infermità connessa al servizio.

Il Tribunale aveva respinto la domanda perchè il ricorrente, assicurato presso l’INAIL, non aveva domandato il danno differenziale nè aveva richiesto all’Istituto previdenziale l’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, applicabile ratione temporis.

La Corte d’Appello, per quel che qui specificamente rileva, ha evidenziato che l’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, coesiste con il risarcimento del danno biologico, nel senso che non esclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’integrale ristoro del danno subito secondo i criteri civilistici e pertanto il lavoratore, pur nella pacifica vigenza del richiamato D.Lgs., è legittimato a domandare il cosiddetto danno differenziale.

Ha poi precisato che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 7, costituisce un precetto di necessaria applicazione e pertanto, anche in caso di azione contrattuale formulata per le ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., la domanda proposta nei confronti del datore di lavoro senza ulteriori specifiche indicazioni non potrà che essere qualificata di risarcimento del danno differenziale, con la conseguenza che il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro, la violazione da parte del datore degli obblighi di natura prevenzionale, specifici o generici, l’esistenza del danno ed il nesso causale con la denunciata violazione.

Il giudice d’appello ha precisato che dall’istruttoria era emersa la derivazione causale delle patologie dallo svolgimento dell’attività lavorativa, ed ha aggiunto che il Ministero della difesa non aveva dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.

Quanto alla liquidazione la Corte territoriale, premesso che il danno biologico era stato accertato attraverso la disposta consulenza tecnica e che ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale occorreva tener conto anche della compromissione della sfera esistenziale e delle sofferenze patite, ha utilizzato le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, elaborate sulla base del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 26972 del 2008, ed ha operato un aumento del 30% in ragione delle ricadute esistenziali delle patologie accertate. Effettuata la capitalizzazione dell’indennizzo che, ove richiesto, sarebbe stato coperto dall’INAIL, sia per la quota non patrimoniale che per quella patrimoniale, il giudice d’appello ha escluso il danno differenziale per il biologico da invalidità permanente e ha quindi riconosciuto solo il danno morale, il danno biologico temporaneo ed il danno differenziale patrimoniale.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero della difesa prospettando quattro motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, F.P., eccependo l’inammissibilità per difetto di specificità.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Assume il ricorrente che sussisterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la domanda introduttiva del giudizio era diretta ad ottenere il danno integrale, mentre la Corte d’Appello aveva riconosciuto al lavoratore il danno differenziale.

Dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda del lavoratore, il ricorrente osserva che l’azione di danno differenziale è caratterizzata rispetto alla ordinaria azione risarcitoria da petitum e causa petendi diversi (come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale), di tal chè nella specie il giudice d’appello avrebbe dovuto confermare la sentenza del Tribunale, in quanto la specifica domanda non era stata proposta e non era stata presentata dal lavoratore domanda amministrativa nei confronti dell’INAIL.

La liquidazione delle indennità di competenza dell’INAIL non era mai stata effettuata, atteso che il F. non aveva proposto la relativa domanda amministrativa. mentre con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto il ristoro del danno complessivo e non di quello differenziale.

A sostegno del motivo di ricorso la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza di legittimità relativa al potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice, esponendo che lo stesso deve mantenersi nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., perchè il contraddittorio doveva essere esteso all’INAIL. Il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza di litisconsorzio necessario tra il datore di lavoro e l’INAIL in ragione della assoluta diversità delle cause, aventi ad oggetto, da un lato, l’indennizzo, e dall’altro il danno differenziale.

Ed infatti, nella specie, il lavoratore non aveva agito per il solo danno differenziale ma per il danno integrale. Nè l’intervenuta prescrizione dell’azione amministrativa poteva costituire il discrimine tra i casi in cui vi era o meno il litisconsorzio necessario con l’INAIL.

3. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati alla luce dei principi già enunciati da Cass. n. 9166 del 2017 (cui adde Cass., n. 12041 del 2020), alla cui compiuta motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, che, nel riformare la sentenza di appello ricorsa per cassazione, ha affermato che non poteva essere condiviso il rilievo della Corte di Appello per il quale nel ricorso introduttivo non vi è alcuno specifico riferimento ad eventuali profili sui quali fondare l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In tale rilievo, osserva la citata sentenza n. 9166 del 2017, si scorge l’adesione a rigorose opinioni dottrinali, seguite anche da giurisprudenza di merito, secondo cui la domanda di danno differenziale, ai fini dell’accoglimento, dovrebbe contenere una puntuale e formale qualificazione dei fatti in termini di illiceità penale nonchè la specifica deduzione del preteso quantum in termini differenziali rispetto all’indennizzo INAIL, liquidato o liquidabile. Si ribadisce invece che, ai fini dell’accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, circostanza che nella specie non è contestata, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all’art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte Cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579 del 2000).

La richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall’inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l’intero danno.

Afferma, inoltre, la sentenza di questa Corte sopra richiamata che è opportuno rammentare la giurisprudenza di legittimità che, in materia di azioni di risarcimento del danno, pone in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso (v. Cass. n. 12236 del 2012, secondo cui ciò che conta è che il pregiudizio sia stato prospettato o addirittura sia insito nelle caratteristiche della fattispecie di cui costituisca conseguenza naturale, a prescindere da quale sia stata la sua qualificazione formale). Inoltre, ricorda Cass. n. 9166 del 2017, è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l’unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate.

Nella specie, dunque, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dando ingresso alla domanda di danno differenziale, atteso che il lavoratore ha agito in giudizio per l’accertamento, previo riconoscimento del nesso causale tra l’attività lavorativa svolte e la malattia contratta, della responsabilità del datore di lavoro per la violazione delle norme antinfortunistiche e del dovere di prevenzione ex art. 2087 c.c., con la conseguente condanna al risarcimneto dei danni. Proprio in ragione dell’autonomia della domanda non sussiste il litisconsorzio necessario con l’INAIL.

4. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe affetta da vizio motivazionale nella parte relativa all’aumento del risarcimento spettante secondo le tabelle del Tribunale di Roma a titolo di personalizzazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio che avrebbe dimostrato la sussistenza di pregiudizi della sfera esistenziale del sig. F. di significativa importanza.

Nella specie, la presenza di motivazione solo formale dava luogo a nullità della sentenza.

5. Con il quarto motivo di ricorso il vizio di nullità della sentenza è dedotto anche in riferimento all’art. 360, n. 4.

6. I motivi terzo e quarto devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.

La Corte d’Appello (par. 7 della sentenza), nel richiamare le Tabelle di Roma del 2014, ha rilevato come con le stesse sono stati sviluppati dei valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti con la possibilità di aumento di tali valori medi, onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato.

Nella specie, la valutazione del danno biologico nel complesso necessitava di una ulteriore personalizzazione in ragione delle ricadute esistenziali delle patologie accertate, che poteva essere valutato nella misura del 30%.

Ed infatti, come la Corte d’Appello precisa al par. 6 – danno esistenziale – la malattia aveva comportato una modifica delle abitudini di vita relazionale, compromesse dallo stato di isolamento conseguente alla ipoacusia.

Poteva ragionevolmente ritenersi che la compromissione della sfera esistenziale del F. non fosse rimasta circoscritta alle dinamiche relazionali di un uomo medio, nel senso che, per il lungo lasso di tempo in cui si era protratta la condotta lesiva della società, aveva alterato altresì lo stato psicologico, fino a configurare una vera e propria malattia psichica.

La Corte d’Appello, quindi, ha ritenuto che la gravità delle patologie e soprattutto le loro conseguenze con particolare riferimento alle ripercussioni sulla vita personale e relazionale, alla luce delle significative ricadute della situazione invalidante sulle quotidiane abitudini di vita, come evidenziate dal CTU, fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza di pregiudizi alla sfera esistenziale del F. di significativa importanza.

Dunque, il riferimento alla CTU, le cui conclusioni come articolate anche a seguito dell’esame delle note critiche elaborate da ciascuna delle parti, sono state condivise e fatte proprie dalla Corte d’Appello in quanto logicamente e congruamente motivate, non esaurisce le articolate argomentazioni poste nel complesso a fondamento della personalizzazione dal giudice di secondo grado, ma si inserisce in un più ampio ragionamento argomentativo logico giuridico.

I suddetti motivi del ricorso, pertanto, non possono trovare accoglimento perchè invocano nella sostanza una rivalutazione dei fatti inammissibile ai sensi dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, risultando la sentenza della Corte territoriale depositata in data 20 novembre 2014, è applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constilutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, vizi che nella specie non sono ravvisabili, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000.00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA