Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24201 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24201 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ha pronunciato la seguente

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ORDINANZA

C. i

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sul ricorso 23295-2011 proposto da:
FILADORO PIERO FLDPRI32B15H501B, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
BONOMI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio degli avvocati
TOPI PAGLIETTI PAOLA e TODARO STEFANIA, che la
rappresentano e difendono, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 19953/2010 del TRIBUNALE di ROMA del
30.9.2010, depositata P11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

Giuseppe Gigli) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Paola Topi Paglietti che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l. Con la decisione impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello
proposto da Piero Filadoro avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che
aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione avanzata dal medesimo Filadoro
contro il precetto notificatogli ad istanza di Anna Maria Bonomi per il
pagamento della somma di e. 1438,92, dovuta per la mancata corresponsione
dell’assegno di mantenimento del mese di novembre 2006.
2.- Il ricorso è affidato a tre motivi.
Col primo è denunciata violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod.
civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), con riferimento all’interpretazione data dal
Tribunale all’espressione <> contenuta nella parte dispositiva della sentenza collegiale n.
9318 del 2006 del Tribunale di Roma; in particolare, con riferimento
all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che la sentenza del 2006
non avesse inteso mutare i rapporti economici tra i coniugi, ma soltanto
intervenire sul loro stato giuridico. Secondo il ricorrente, invece, quest’ultima
sentenza avrebbe posto nel nulla i provvedimenti dati con ordinanza
presidenziale nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
quanto all’obbligo del Filadoro di corrispondere alla Bonomi un assegno di
mantenimento dell’importo di C 1.000,00 al mese, con decorrenza dal gennaio
2006. In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza del 2006, concludendo il
giudizio di divorzio, avrebbe invece richiamato i precedenti provvedimenti
relativi alla separazione con i quali si sarebbe previsto l’autonomo
mantenimento delle parti; detta sentenza avrebbe, con ciò, revocato i
provvedimenti presidenziali dati nel giudizio di cessazione degli effetti civili
del matrimonio e, sul punto, sarebbe passata in giudicato per non essere stata
impugnata dalla Bonomi.

Ric. 2011 n. 23295 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Pier Luigi Sestili (per delega avv.

Ric. 2011 n. 23295 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-3-

2.1.- Col secondo motivo è denunciata insufficiente, contraddittoria ed erronea
motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), al fine di censurare la motivazione
relativa all’interpretazione della sentenza del 2006, nella parte in cui afferma
che <> quando, dopo la sentenza non definitiva relativa alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vi sia stata quella definitiva che dispone in
merito a detto obbligo. Pertanto, non è affatto erronea (come sostenuto col terzo

motivo del ricorso) la motivazione della sentenza impugnata che menziona
l’ordinanza del giudice istruttore del 7 agosto 2007, non certo perché vincolante
in sede esecutiva quanto all’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato
sulla sentenza non definitiva, ma perché dà conferma che, così come ritenuto
nella prima parte della sentenza impugnata, la sentenza non definitiva del 2006
non contenesse, nel caso di specie, provvedimenti provvisori riservati invece al
giudice istruttore.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte resistente ha
depositato memoria di adesione alla relazione.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo di € 1.700,00,
di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

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