Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24201 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29705-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8360/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2010, R. G. N. 7350/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con sentenza in data 2.12.2010 la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l’inefficacia del contratto a termine intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e M.S. dal 17 luglio al 30 settembre 2002 ai sensi della L. n. 368 del 2001, art. 1, per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione degli accordi del 17,18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla scadenza del termine nulla riconoscendo a titolo di risarcimento del danno.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi mentre il M. è rimasto intimato.

che successivamente al deposito del ricorso, in data 24 settembre 2012, le parti hanno sottoscritto un verbale in sede sindacale nel quale si sono date reciprocamente atto dell’avvenuta definizione amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge della controversia, come risulta dal verbale che è stato depositato dalla parte ricorrente. che pertanto è venuta meno ogni questione controversa e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

che nulla va liquidato per le spese del giudizio di legittimità atteso che nel verbale le parti hanno disposto che, ferme quelle già liquidate nei precedenti gradi di giudizio, null’altro era dovuto oltre a quello già previsto nell’accordo.

PQM

 

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA