Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24200 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5288-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OILINVEST SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 47, presso

lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)

LAMICELA E FRANCESCO GIUSEPPE LOVETERE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato LOVETERE che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di istanza di rimborso IVA presentata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis in data 3.04.2003, per l’anno di imposta 2002, dalla società Oilinvest Service, l’Amministrazione finanziaria provvedeva all’erogazione a seguito di controllo formale.

Successivamente la società veniva sottoposta a verifica generale per l’anno 2003: nel corso della verifica si accertava che la società aveva emesso fatture non imponibili che, invece, all’esito dell’esame documentale effettuato, avrebbero dovuto essere. ritenute imponibili del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7, comma 3, in quanto afferenti la propria attività commerciale. La segnalazione veniva estesa anche agli anni precedenti e veniva emesso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 20.03.2008, con il quale l’Amministrazione finanziaria provvedeva a recuperare il rimborso IVA erogato per l’anno 2002.

L’avviso era impugnato dalla società, con esito positivo sia in primo che in secondo grado.

2. La parte privata lamentava l’avvenuta decadenza dell’Ufficio dal procedere all’accertamento poichè, a suo parere, la richiesta della nuova polizza fideiussoria da parte dell’Ufficio afferente al rimborso IVA accelerato, non era circostanza idonea ad innescare il meccanismo di differimento della decadenza il D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57, comma 1, connesso alla richiesta di documentazione da parte dell’Ufficio.

Secondo la Commissione Tributaria regionale della Lombardia la ratio della disposizione in esame mirava ad impedire un comportamento non collaborativo del contribuente idoneo ad influire sull’azione di accertamento dell’Ufficio, mentre la produzione della garanzia aveva solo la funzione di salvaguardare gli interessi dell’Erario; inoltre la garanzia non rientrava tra la documentazione necessaria per accertare la fondatezza della richiesta di rimborso.

3. La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione incardinato su quattro motivo avverso la sentenza n. 138/36/10, depositata il 24.11.2010 e notificata il 21.12.2010. La società in persona del liquidatore resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., comma 6; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, perchè priva di motivazione o con motivazione solo apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), sulla considerazione che la mancanza dello svolgimento del processo e dell’esposizione dei fatti, in uno alle scarne frasi motivazionali, non consentiva di comprendere la decisione e di individuare il thema decidendum.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in combinato disposto con il medesimo D.P.R. art. 38 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere errato il Giudice di appello a ritenere che la garanzia non rientrava tra i documenti necessari per l’erogazione del rimborso e, quindi, a statuire che il ritardo nella sua produzione non era rilevante ai fini della proroga del termine per l’accertamento del citato D.P.R., ex art. 57.

Fa rilevare la Agenzia che a contraria conclusione si perviene se si considera che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, prevede che la durata della garanzia deve corrispondere al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento e che, nel caso in esame, la nuova richiesta di garanzia – alla quale è stata riconnessa la proroga del termine decadenziale – fu inoltrata dall’Ufficio a causa della produzione iniziale da parte della società di una fideiussione di durata inferiore a quella prevista dalla legge.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sulle ragioni per cui gli effetti del condono – mai contestati dall’Amministrazione – siano stati dalla CTR correlati alla istruttoria relativa alla richiesta di rimborso IVA.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronuncia sul motivo di gravame svolto in appello dall’Amministrazione e concernente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, e la inapplicabilità della disposizione di non imponibilità ivi prevista alle fatture emesse dalla società e poste a fondamento della richiesta di rimborso.

2.1. Il primo motivo è inammissibile perchè, anche se stringata, la sentenza offre gli elementi necessari a compendere il ragionamento seguito.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Invero la disciplina di differimento del termine per l’accertamento, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, che nel testo all’epoca vigente, prevedeva: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nell’art. 55, comma 2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna” e riguardava proprio il termine per l’accertamento del diritto al rimborso e, quindi, per la verifica dei presupposti del diritto desumibili dal D.P.R. art. 30 IVA, non è applicabile laddove la richiesta abbia riguardato solo la prestazione della garanzia che attiene, invece, ai presupposti per la applicazione della procedura di esecuzione accelarata del rimborso IVA del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis, (cfr. Cass. n. 25909/2015).

Anche la Agenzia delle entrate con la Circ. n. 17/E del 6 maggio 2011 si è espressa in questi termini rilevando che “l’eventuale mancata prestazione della garanzia di cui all’art. 38 – bis non è idonea a prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, non rientrando la stessa tra i documenti cui si riferisce l’art. 57”.

2.3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.

La ratio espressa in merito all’inapplicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, è sufficiente da sola a fondare correttamente la decisione impugnata, rendendo privi di decisività e di interesse per la Amministrazione, già ritenuta decaduta dal potere accertativo, l’esame di tali domande o una migliore motivazione.

3.1. Conclusivamente il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili i motivi terzo e quarto.

3.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili i motivi terzo e quarto;

condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 6.500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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