Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24200 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24200 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 21568-2011 proposto da:
UNICREDIT SPA 00348170101, Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, e per essas UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK SPA, appartenente al Gruppo Bancario
Unicredit, quale mandataria, in persona del Quadro Direttivo,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1,
presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DISCEPOLO
DANIELE giusta procura per atto Notaio Pietro Sonnani di Milano
del 21)01/2008, rep. n. 356676 in atti;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MECCANICA BERETTA SRL;
– intimato –

512,4

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso il decreto n. RG. 370/2011 del TRIBUNALE di
VIGEVANO DEL 19/07/2010, depositato il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Unicredit Corporate Banking s.p.a. (oggi incorporata da
Unicredit s.p.a.) propose opposizione allo stato passivo del Fallimento
Meccanica Beretta, s.r.l. per l’ammissione dei propri crediti derivanti da
anticipazioni annotate sui vari conti anticipi e regolate sul conto
corrente n. 4767748.
Il Tribunale di Vigevano ha rigettato l’opposizione della banca,
sul rilievo che l’omessa produzione del contratto di conto corrente n.
4767748 e dei relativi estratti conto impediva di verificare la
regolamentazione nonché lo svolgimento del rapporto.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un
motivo. Il fallimento non ha svolto difese.
2. — Con l’unico motivo di ricorso si denuncia vizio di
motivazione per avere il Tribunale ritenuto che la banca non abbia
assolto all’onere della prova della sussistenza del credito, senza
considerare che la stessa aveva già prodotto con la domanda di
ammissione gli estratti dei conti anticipi addebitati, collegati — come
risultava dai medesimi — al conto corrente n. 4767748, ed avesse altresì
prodotto nel corso del giudizio opposizione, con la memoria
autorizzata dal giudice, il contratto relativo a quest’ultimo.
2.1. — Il motivo è inammissibile.
Ric. 2011 n. 21568 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

concluso come da relazione.

Correttamente, infatti, il Tribunale non ha tenuto conto del
contratto di conto corrente n. 4767748, prodotto tardivamente in
corso di causa e non unitamente al ricorso in opposizione, ai sensi
dell’art. 99, comma secondo a 4, legge fallim. (Cass. 493/2012); inoltre
— e soprattutto — l’avvenuta produzione degli estratti dei conti anticipi
alla mancanza — pure evidenziata nel

provvedimento impugnato — degli estratti del predetto conto corrente,
sul quale erano regolati i finanziamenti di cui agli altri conti. Né la
produzione degli estratti di questi ultimi ha carattere decisivo, una
volta acquisito che le varie posizioni debitorie erano regolate in un
ulteriore conto corrente (il n. 4767748, appunto, dai cui estratti ben
potrebbero, in ipotesi, risultare accrediti non registrati, sia pure per
errore, negli estratti dei conti anticipi).»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie;
che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il
ricorso va dichiarato inammissibile;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
Il Presidente

non vale ad ovviare

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