Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24200 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29666-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8823/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2010, R. G. N. 4826/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 1.12.2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che in accoglimento del ricorso proposto da V.R. ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con Poste Italiane s.p.a. nel periodo 3.10 – 31.12.2002 per sostenere il livello del servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società ed ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto.

che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La V. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che i primi due motivi di ricorso con i quali è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 1362 e 1325 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio sono infondati. La decisione della Corte territoriale è conforme al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 26/01/2010 n. 1577, 01/02/2010 n. 2279, 16/03/2010 n. 6328, 27/4/2010 n. 10033, 25/05/2012n. 8286 e recentemente 15/12/2016 n. 25214) in base al quale è stato affermato che, pur superato il rigido sistema, previsto dalla L. n. 230 del 1962 che tipizzava le fattispecie legittimanti, il quadro normativo di riferimento articolato per clausole generali, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare le ragioni. Queste ultime possono essere finalizzate a soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale) a prescindere da fattispecie determinate. E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento ha privilegiato la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine ed ha pertanto concesso un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche.

In applicazione di detti principi la Corte di merito ha esaminatò nello specifico il contenuto degli accordi richiamati dalla causale del contratto e ne ha verificato, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, una genericità che vizia la clausola appositiva del termine correttamente ritenuta nulla.

Che del pari è infondato il terzo motivo di ricorso atteso che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che gravasse sul datore di lavoro la prova della sussistenza delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine e che tale prova non fosse stata offerta.

Che, al contrario, la censura che investe le conseguenze risarcitorie della accertata illegittimità del termine deve essere accolta limitatamente alla chiesta applicazione della disciplina sopravvenuta dettata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, con il quale è introdotto “un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente” con lane precisazione che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, mentre a partire da tale sentenza il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva (cfr. Corte Costituzionale n. 303 del 2011). Come chiarito con la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, (in G.U. n. 153 del 3-7-2012) “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (per una applicazione degli indicati principi ed una completa ricostruzione del quadro normativo cfr. Cass. 17/03/2016 n. 5298).

Che pertanto in accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro – ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015) con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. per tutte Cass. 3062 del 2016). La Corte del rinvio, poi, provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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