Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24200 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 08/09/2021), n.24200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14346-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 8861/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vela.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino gambiano M.A., nato il (OMISSIS) in un piccolo villaggio del Gambia e trasferitosi dopo la morte di entrambi i genitori a (OMISSIS), propone due motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Firenze ha negato la tutela internazionale o umanitaria da egli invocata allegando: di essere fuggito dal suo Paese dopo essere stato coinvolto in una violentissima repressione da parte della polizia segreta, in occasione delle proteste per la morte di S.S., leader giovanile del partito (OMISSIS), di cui egli faceva parte con suo fratello, avvenuta il (OMISSIS); di essere stato colpito da ripetute manganellate e tratto in arresto, svegliandosi dal corna in un ospedale dal quale era poi fuggito il (OMISSIS), eludendo il controllo delle guardie; di aver attraversato molti paesi prima di arrivare in Libia e di essere da li approdato in Italia il (OMISSIS);

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” in vista dell’eventuale pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con i due motivi – esposti unitariamente e rubricati (testualmente) “1 motivo: nel negare la protezione sussidiaria, violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 14, lett. c); all’art. 3 Cedu; al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c.; 2 motivo: violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omessa valutazione di fatti decisivi accertati nella istruttoria” – si rappresenta che “in realtà la situazione del paese Gambia è diversa da quella rappresentata dal Tribunale”, essendo ancora reato il rendersi irreperibile alle autorità (come avrebbe fatto il ricorrente) e dovendosi tener conto dell’attuale sistema giudiziario e carcerario e del fatto che il feroce ex dittatore Y.J. “vuole tornare a sfidare B.”, come da fonti giornalistiche del gennaio 2020;

3. i motivi sono inammissibili poiché, oltre ad essere del tutto generici, non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha motivatamente escluso la credibilità del narrato;

4. peraltro, a fronte di una motivazione del decreto impugnato che rispetta il “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014), il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti e delle risultanze probatorie valutati dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019);

5. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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