Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2420 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2420 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 2168-2013 proposto da:
ALFIERI

COSTRUZIONI

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato
RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE MAZZARELLA;
– rIccx=ente contro
2017
2668

GAGLIARDI DEBORA, NOTO ANTONIO, ZIINO OTTAVIO, ZIINO
DIEGO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL
FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI,
rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE ZIINO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 31/01/2018

PALERMO, depositata il 12/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

ei(

CORRENTI.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28.5.2002 il Goa del Tribunale di Palermo rigettò la
domanda proposta d Debora Gagliardi, Antonino Noto, Diego ed
Ottavio Ziino nei confronti della spa Alfieri Costruzioni per il

servizio degli appartamenti degli attori in Palermo via Di Blasi 16 f.
32 part. 749 od il diritto d’uso ed i danni.
La corte di appello, con sentenza 12.1.2012, in riforma, previo
rinnovo della ctu, dichiarò il diritto reale d’uso pro quota su aree
per complessivi mq 168,90 relative ai locali nn. 1 e 3 indicati nella
ctu, che aveva evidenziato come, a fronte di una superficie da
vincolarsi a parcheggio per mq 670,94, risultava effettivamente
destinata a tale scopo un’area di mq 501,33 ed esaustive era le
risposte ai rilievi di parte, comprendendo nel concetto di cubatura
tutto ciò che è realizzato fuori terra, con la sola esclusione dei
volumi tecnici ed escludendo dal novero della superficie asservibile
le rampe.
Ricorre Alfieri costruzioni con un motivo, resistono le controparti.
Le parti hanno presentato memorie.
La ricorrente denunzia violazione dei principi che governano il
controllo del Giudice sull’operato del ctu ed invoca Cass. 29.8.2011
n. 17720, Cass. 12.10.1999 n. 21597, Cass. 9.11.2001 n. 13857,
la prima sui limiti della ctu che in genere non è mezzo di prova e le
altre sulle aree destinate a parcheggio.

trasferimento in proprietà degli spazi da destinarsi a parcheggio a

La censura, generica e non risolutiva, non merita accoglimento
limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni
contenute nella sentenza .
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del

parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o
meno gli estremi del diritto reclamato, ove, come nel caso, la
sentenza sia congruamente logica e giuridicamente corretta ( Cass.
n. 356/2017).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una
violazione dell’art. 132 cpc , ipotesi rinvenibile quando la sentenza
è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter
logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme
sui requisiti minimi della decisione.
La sentenza ha fatto riferimento al supplemento di ctu, alle
congrue risposte ai rilievi di parte, concludendo nel senso indicato.
Il ricorso si limita a trascrivere massime pacifiche omettendo in
concreto di evidenziare l’errore in cui è incorsa la sentenza
impugnata e di considerare che anche una motivazione per
relationem alle conclusioni del ctu è plausibile e logicamente
corretta (Cass. 4.5.2009 n. 10222, Cass. 16.10.2013 n. 23530
Cass. 6.9.2007 n. 18688).
Va rilevato l’assoluto mancato riferimento alla situazione concreta
in relazione alla giurisprudenza invocata né si contesta il percorso

giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla

logico seguito dai giudici di merito per pervenire alla valutazione
del concetto di costruzione e di aree destinate a pasrcheggio.
In definitiva si chiede un riesame del merito contrapponendo una
propria tesi con censure inidonee alla riforma della decisione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
liquidate in euro 4200 di cui 200 per spese vive oltre accessori e
spese forfettarie nel 15% .
Roma, 20 ottobre 2017.
il Presidente

•F’èt,y; Giudiziatio
NERI

ue_r0Si

fATO IN CANCELLEM

Roma,

3 i GEN, 2018

Il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.

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