Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2420 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

A.M.F. elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere Marzio 3, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Lizzio e

rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Palermo per procura in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 7/4/2012 della Commissione

tributaria regionale della Sardegna, depositata il 16 marzo 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 novembre 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel febbraio 2007 il Concessionario per la riscossione notificò a A.M.F. la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato eseguito sull’Unico 2004, aveva chiesto il pagamento dell’IRPEF, oltre sanzioni e interessi, disconoscendo il credito Iperf riportato dalla precedente dichiarazione (Unico 2003) la cui presentazione era stata omessa dalla contribuente.

La cartella divenne definitiva per mancata impugnazione.

La contribuente presentò, quindi, nel maggio 2007, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2002 (Unico 2003) e autonoma istanza di annullamento in autotutela della cartella e/o di rimborso delle somme versate in eccedenza (pari al credito di imposta disconosciuto) che venne respinta dall’Amministrazione erariale.

Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale la quale riconobbe il diritto al rimborso, rilevando che la domanda era stata tempestiva, che alla data della domanda non erano scaduti i termini per il controllo formale da parte dell’Ufficio e che la contribuente aveva dato la prova degli avvenuti pagamenti in eccesso.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna sulle considerazioni che la cartella era divenuta definitiva per silenzio della notifica e che la dichiarazione, presentata ben oltre i termini dei novanta giorni dalla scadenza naturale, fosse caduta in omissione.

Per la cassazione di tale sentenza A.M.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione, falsa e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, laddove la C.T.R. aveva reso una motivazione, in astratto sui poteri concessi al contribuente in tema di rettifica della dichiarazione, prescindendo dalla problematica sottopostale, ovvero il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza;

2. con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la dichiarazione, relativa all’anno di imposta 2002, non era stata omessa ma presentata in via integrativa e che il diritto al rimborso non poteva considerarsi prescritto.

3. Va rilevata, da subito, l’inammissibilità del secondo motivo, giacchè con il mezzo di impugnazione non si deduce un “fatto” nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma si ripropongono le stesse questioni in diritto per cui è controversia.

4. Il primo motivo è, invece, parzialmente fondato. La res controversa ha, infatti, trovato soluzione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13378 del 30/06/2016) le quali hanno statuito il seguente principio: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

5. Alla luce di tali principi appare evidente che, nella sua, sia pur a tratti ermetica, motivazione, la Commissione tributaria regionale abbia fatto, da un lato, corretta applicazione della normativa in tema di dichiarazione integrativa così come interpretata da questa Corte, ma ne abbia, implicitamente, tratto delle conseguenze errate in ordine alla domanda di rimborso.

6. Ne consegue, in parziale accoglimento del solo primo motivo, e dichiarato inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna perchè provveda al riesame, adeguandosi ai principi sopra esposti, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione;

dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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