Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2420 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23554-2017 proposto da:

D.C., A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA

MARIA RITA TROVATO, rappresentati e difesi dall’avvocato EZIO

TORRELLA;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1485/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.C. ed A.E. hanno convenuto in giudizio l’ANAS e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni per l’occupazione che si assume illegittimamente disposta, con decreto prefettizio del 28 luglio 1998, di terreni di loro proprietà, utilizzati per la realizzazione della variante esterna all’abitato di (OMISSIS), lungo la (OMISSIS), oltre la scadenza dei relativi termini e in mancanza del decreto di esproprio.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22 giugno 2017, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Avverso questa sentenza D.C. ed A.E. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato da memoria; l’ANAS non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il motivo di giurisdizione, diretto a far dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del fatto che il decreto di occupazione sarebbe rimasto travolto dalla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è infondato. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo la quale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. un., n. 10879 e 12179 del 2018).

Questa conclusione, da un lato, è ulteriormente confermata, in punto di giurisdizione, alla luce della difesa dei ricorrenti che pongono l’accento sulla mancanza del decreto di esproprio, al fine di dimostrare l’illiceità del comportamento dell’ANAS per l’acquisizione illegittima del fondo (Cass., sez. un., n. 2145 e 9334 del 2018); dall’altro, non è smentita dalla doglianza – di cui, tra l’altro, non v’è traccia nella sentenza impugnata, nè il ricorso precisa se e in quale momento e atto processuale la questione sia stata introdotta nel giudizio di merito secondo la quale il danno lamentato sarebbe relativo al deprezzamento derivante dalle modalità di esecuzione dei lavori, cioè dalla costruzione di una strada con traffico pesante nei pressi dei fabbricati di proprietà degli attori.

Neppure può trovare spazio l’assunto, svolto dal ricorrente nella memoria, secondo cui per il principio della peretuatio iurisdictionis dovrebbe confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, ritenuto fornito di giurisdizione secondo la giurisprudenza all’epoca di introduzione del giudizio. L’istituto dell’orerruling processuale è implicitamente ma inutilmente evocato se si considera che il processo, per effetto della translatio judicii, quando riassunto innanzi al giudice munito di giurisdizione, costituisce la naturale prosecuzione dell’unico giudizio nel quale il ricorrente può esercitare il diritto di difesa, non essendo incorso in nessuna preclusione o decadenza.

Il ricorso è dunque rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’ANAS svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 278 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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