Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2420 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 02/02/2011), n.2420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ing. T.E. (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avv. Gentile Loreto ed elett.te dom.to presso lo studio

dell’avv. Frascaroli Ruggero in Roma, Viale Regina Margherita n. 46;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco sig. M.M.,

rappresentato e difeso dall’avv. Barletta Angelo ed elett.te dom.to

presso lo studio dell’avv. Abbondanzieri Simonetta in Roma, Piazzale

Clodio n. 56;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4824/07

depositata il 19 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Loreto GENTILE;

udito per il controricorrente l’avv. Angelo BARLETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame del Comune di Frosinone, ha rigettato le domande introdotte, con altrettante azioni monitorie, nei confronti dell’ente dall’ing. T.E. per il pagamento di compensi professionali. La Corte ha infatti ritenuto nulli, per difetto di forma scritta, gli atti di conferimento degli incarichi al professionista.

L’ing. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui l’amministrazione comunale intimata ha resistito con controricorso.

La causa, inizialmente avviata alla procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., è stata poi rimessa alla pubblica udienza con ordinanza collegiale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’appellato secondo cui, essendo gli incarichi in questione mera integrazione di un pregresso incarico ritualmente conferitogli, non era necessaria la sottoscrizione di nuovi contratti.

2. – Il motivo è infondato.

Avendo l’appellato ing. T. veste sostanziale di attore e non di convenuto nel giudizio di merito, è da escludere che abbia potuto svolgere difese qualificabili come eccezioni in senso proprio: in quanto attore, egli ha proposto soltanto le domande di pagamento, sulle quali la Corte di merito si è pronunziata rigettandole.

Nè può dirsi che quella di cui si discute fosse una “controeccezione” (la cui pretermissione da luogo, secondo Cass. 11034/2003, al vizio di omessa pronunzia) ad eccezione avversaria.

Manca, infatti, nella specie l’eccezione avversaria, dato che l’eccezione di nullità di un contratto per difetto di forma non è eccezione in senso proprio, bensì mera difesa, in quanto non introduce in giudizio un fatto ulteriore, ma semplicemente nega un requisito del fatto costitutivo introdotto dall’attore.

In realtà la deduzione dell’inerenza o collegamento degli incarichi con un ulteriore incarico pregresso attiene ai fatti costitutivi della domanda di pagamento del corrispettivo, con il conseguente assoggettamento al regime preclusivo proprio della mutatio libelli.

Era dunque onere del ricorrente precisare in ricorso di aver tempestivamente dedotto tale circostanza già nel giudizio di primo grado (specificando l’atto e il passaggio contenente la deduzione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e non solo in grado di appello, ove, com’è noto, la mutatio libelli non è ammessa e, se introdotta, non da luogo al dovere del giudice di pronunziarsi sulla nuova domanda (ex multis, Cass. 7951/2010, 6094/2006).

3. – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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