Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2420 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3308/2009 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO

DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANCINELLI Valeria, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI (OMISSIS), in persona del Presidente

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 184/190, pal. D, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO

Maurizio, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

10/10/08, depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 6.11.2008, ha confermato la decisione di primo grado ed ha respinto la domanda di B.M. dipendente dell’Autorità Portuale di (OMISSIS) con qualifica di (OMISSIS) livello, intesa ad ottenere il superiore inquadramento nel (OMISSIS) livello secondo il CCNL di settore all’epoca vigente.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto ricorso con tre motivi, con i quali ha denunciato violazione dell’art. 2103 c.c., e violazione dei criteri legali di ermeneutica, lamentando l’erronea interpretazione da parte del giudice del gravame delle norme del CCNL dei lavoratori portuali 1996/1998.

L’Autorità Portuale ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Osserva la Corte che l’Autorità Portuale è un ente pubblico economico e il rapporto di lavoro dei dipendenti è di natura privata ed è regolato dal codice civile e dai contratti collettivi del settore (Cass. n. 12232/2004, n. 13729/2000).

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dopo il 3 aprile 2006, dispone che “insieme al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità………i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Nella specie non risulta che la ricorrente abbia depositato unitamente al ricorso per cassazione anche il contratto collettivo di cui lamenta l’errata interpretazione da parte del giudice di appello.

Tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla produzione del fascicolo di parte dei giudizi di merito nei quali il contratto collettivo è stato a suo tempo inserito, nè dalla trascrizione in ricorso delle parti del contratto che a giudizio della ricorrente interessano la sua vicenda processuale (vedi Cass. S.U. n. 28547/2008, Cass. n. 15495/2009, n. 21558/2009, n. 21747/2009).

Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato improcedibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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