Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 242 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1670-2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), P.M. (OMISSIS) in nome e

nell’interesse proprio ed in qualità di genitori esercenti la

patria potestà sulle figlie minori CA.GI. e

C.Y., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA CUCCHIARELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato IGNAZIO GIUDICISSI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Q.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PICCHIO giusta procura speciale in calce al controricorso;

AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA’ NOVARA, in persona del

Direttore Generale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1415/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato IGNAZIO GIUDICISSI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato BARBARA PICCINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo di

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione qui impugnata, pubblicata il 9 agosto 2012, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da C.G. e P.M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori Gi. e C.Y., avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 23-27 marzo 2006, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara, oltre che nei confronti del dott. Q.A., chiamato in causa dall’azienda ospedaliera, nonchè nei confronti dell’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.P.A., chiamata in causa da quest’ultimo come assicuratrice della responsabilità civile.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai predetti C.- P. per la responsabilità dei sanitari per gravi omissioni ed imperizie nella cura medica della figlia C.N., deceduta il (OMISSIS).

2.- La Corte d’Appello, dopo avere rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio ed avere chiesto chiarimenti ad entrambi i consulenti nominati, in primo ed in secondo grado, confermando la decisione del primo giudic, ha escluso che sussistesse il nesso causale tra le asserite omesse condotte dei sanitari e l’evento morte della piccola Nadia, all’epoca di tre anni, sotto nessuno dei seguenti tre profili dedotti in giudizio: 1) aver omesso di far eseguire accertamenti diagnostici conosciuti all’epoca per accertare la patologia dalla quale era affetta; 2) aver omesso l’adozione di trattamenti particolari antivirali consigliabili per la patologia e le condizioni in cui versava la paziente; 3) avere omesso in data (OMISSIS) di disporre il ricovero così tralasciando di porre in essere un atto che avrebbe impedito la prevedibile morte della bambina.

Rigettato il gravame, ha compensato tra tutte le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza C.G. e P.M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori Ca.Gi. e C.Y., propongono ricorso con tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Carità di Novara e il dott. Q.P.A..

Quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. sia prima dell’udienza del 26 gennaio 2016 (all’esito della quale è stata ordinata la notificazione del ricorso nei confronti dell’Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.), che prima dell’udienza del 5 ottobre 2016.

Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente Azienda Ospedaliera. Sebbene il ricorso contenga la riproduzione integrale degli atti processuali, secondo la tecnica di redazione del c.d. assemblaggio, l’esposizione dei fatti di causa – anche in ragione dei diversi ed articolati passaggi di raccordo, esplicativi delle vicende del processo – non risulta compromessa, in modo che detti fatti risultano assolutamente chiari. Si ritiene perciò rispettato il requisito dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.- Col primo motivo del ricorso si deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell’accertamento della patologia che condusse al decesso la piccola C.N.”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, che -essendo stata la sentenza pubblicata il 9 agosto 2012- è quello vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 10, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012.

I ricorrenti assumono che vi sarebbe un contrasto tra la causa della morte della bambina indicata in sentenza (“scompenso acuto o aritmia fatale”) e quella risultante dall’esame autoptico svolto in sede penale (“polmonite da CMV che ha condotto ad uno scompenso cardiaco acuto”); che i giudici non avrebbero considerato l’affezione polmonare da CMV; che per quest’ultima avrebbe assunto rilievo decisivo la terapia antivirale, in specie il farmaco Ganciclovir, che avrebbe dovuto essere somministrato secondo la “Guida all’uso dei farmaci nei bambini – Cap G.69 del Ministero della Salute – Direzione Generale della valutazione dei medicinali”; che la somministrazione di questo farmaco avrebbe potuto fronteggiare anche con esito favorevole l’affezione polmonare da CMV e scongiurare così il susseguente scompenso cardiaco.

1.1.- Col secondo motivo si deduce “insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio relativo all’omessa somministrazione alla paziente di terapia antivirale e all’applicazione della guida all’uso dei farmaci per bambini del Ministero della salute”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti affrontano nuovamente la questione della somministrazione del farmaco antivirale, sostenendo che la Guida su citata lo prescriverebbe per tutti i bambini affetti dal polmonite da CMV, e non soltanto per i bambini immuno-compromessi, affetti da AIDS o sottoposti a trapianto, come ritenuto dal giudice a quo; che la Corte d’appello non avrebbe spiegato su quale base documentale avrebbe fondato il proprio assunto; che sarebbe caduta nei medesimi errori e contraddizioni dei periti d’ufficio, facendo proprie le loro conclusioni.

2.- I motivi – che vanno esaminati congiuntamente perchè connessi in punto di fatto – non meritano di essere accolti.

Il primo è infondato, dal momento che giudice d’appello ha congruamente motivato in merito a tutti i fatti che ne sono oggetto. In particolare non vi è alcun contrasto tra le conclusioni sulla causa della morte della piccola N. raggiunte dalla Corte di merito (in base alle indagini dei consulenti tecnici d’ufficio nominati in sede civile) e le conclusioni dell’esame autoptico: il giudice d’appello non ha affatto disconosciuto che la bambina fosse affetta da una polmonite virale da CMV; anzi, ha preso le mosse proprio da questa diagnosi per reputare corretto l’operato dei medici che l’ebbero in cura in occasione del primo ricovero e successivamente alle prime dimissioni; la menzione dello scompenso cardiaco come causa immediata della morte non esclude affatto, ma anzi presuppone come accertata, la pregressa infezione da CMV (Cytomegalovirus). Questa è stata riconosciuta in sentenza ed a questa infezione il giudice riferisce la valutazione del trattamento terapeutico (cfr. pagg. 10-11 della sentenza).

2.1.- Quanto alla correttezza della terapia (che venne condotta con antibiotici e non con antivirali), la censura del secondo motivo manca di specificità, poichè tenta di confutare solo un profilo della ben più articolata motivazione fornita dal giudice d’appello e finisce per non considerare affatto quella che è la vera ratio decidendi su cui il giudizio di merito è basato.

I giudici, dando seguito alla valutazione dei due consulenti tecnici d’ufficio, non si sono limitati ad escludere la correttezza della somministrazione del Ganciclovir, in astratto, solo perchè la bambina non risultava immunocompromessa, ma hanno aggiunto che, date le peculiari condizioni di salute della piccola, l’uso del farmaco “avrebbe comportato possibili effetti negativi sulla patologia neurologica dalla quale era affetta la piccola, mentre non avrebbe portato vantaggi sulla patologia polmonare”. Hanno quindi concluso, in conformità alle conclusioni raggiunte da entrambi i consulenti, non solo che non si potesse affermare con ragionevole probabilità che l’uso del farmaco avrebbe migliorato le condizioni della paziente, ma addirittura che questo avrebbe “esposto la piccola a rischio neurologico e ciò non lo rendeva un farmaco consigliabile secondo la diligenza e la perizia richiedibili in concreto”.

La mancata censura di questa netta affermazione del giudice di merito rende il secondo motivo inammissibile.

In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno rigettati.

3.- Col terzo motivo si deduce “insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio e relativo all’omesso ricovero della piccola N. il (OMISSIS) ed all’omessa somministrazione di terapia antivirale, al momento in cui la bambina giunse ancora viva, lo stesso giorno, in reparto”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti censurano specificamente le affermazioni della Corte d’appello secondo cui, in occasione del mancato ricovero della bambina, in data (OMISSIS), ” non vi era prova che quando i medici visitarono la piccola l’evento morte fosse prevedibile” e che “l’evento fu anche repentino secondo i C.T.U., sicchè la possibilità di interventi terapeutici di rianimazione al DEA è da ritenersi veramente minima”.

Lamentano che la prima affermazione sarebbe apodittica e avrebbe trascurato tutta una serie di fatti non contestati (specificamente indicati alla pag. 70 del ricorso), da cui si sarebbe dovuto desumere che i medici erano a conoscenza delle condizioni a rischio della bambina, quando alle ore 10,30 del mattino del (OMISSIS), decisero di non ricoverarla.

Lamentano ancora che la seconda affermazione è fondata sulle erronee considerazioni dei consulenti tecnici d’ufficio in merito all’impossibilità di un intervento terapeutico quando la bambina “giunse, oramai, cadavere al DEA” alle ore 13,30 circa dello stesso (OMISSIS), laddove, invece, nessuna motivazione è espressa in merito alla possibile efficacia del ricovero e della terapia nel momento precedente, quando alle ore 10,30 la bambina era giunta in vita al reparto di pediatria, e le possibilità di intervento terapeutico sarebbero state ancora attuabili.

3.1.- Il motivo è fondato, sotto entrambi i profili.

Del tutto apodittica è l’affermazione che “non vi sarebbe stata la prova” della prevedibilità dell’evento morte. La motivazione, oltre a contenere un errore giuridico (laddove sembra addossare al paziente l’onere della prova della colpa del sanitario, dovendo invece essere quest’ultimo a fornire la prova della mancanza di colpa o del fatto che l’evento sia dipeso da causa a sè non imputabile: cfr. Cass. n. 17143/12, n. 21177/15, tra le altre), è anche insufficiente. Non consente, infatti, di comprendere se ed in quale misura il giudice abbia valutato i fatti esposti in ricorso in merito alla situazione della bambina in occasione del tentativo di ricovero rifiutato la mattina del (OMISSIS); fatti, che invece avrebbero reso -secondo i ricorrenti – altamente probabile l’evoluzione infausta della patologia.

D’altronde, in punto di prevedibilità di siffatta evoluzione infausta, non possono essere trascurati i rilievi fattuali che lo stesso giudice di merito ha svolto alla pagina 10 della sentenza circa il quadro patologico preesistente, nel quale, infine, si è venuto a collocare l’episodio febbrile del mattino del (OMISSIS); così come è lo stesso giudice a rilevare – alla pagina 12 della sentenza – un’imprudenza dei sanitari che non ricoverarono la piccola quando venne accompagnata la prima volta in ospedale alle ore 10,30.

3.2.- Detto quanto sopra sulla prevedibilità dell’evento morte, va osservato che palese è l’errore in cui è incorsa la Corte nel formulare la seconda affermazione, che riguarda il giudizio di evitabilità dell’evento. Il giudice di merito si è riportato alla consulenza tecnica d’ufficio. Orbene, il corrispondente passaggio motivazionale dei chiarimenti resi dai consulenti, trascritto alla pag. 53 del ricorso, induce a ritenere che i consulenti, per valutare l’efficacia e la praticabilità di un intervento terapeutico ospedaliero, abbiano preso in considerazione soltanto quanto accaduto alle ore 13,30 ed il repentino decesso della piccola una volta giunta al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA), non anche la situazione qual era circa tre ore prima. E’ quindi viziata la motivazione, che risulta essere basata su un accertamento medico-legale non pertinente.

In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti di questo accoglimento. La causa va rinviata davanti alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti sopra specificati, al fine di procedere ad un nuovo giudizio di evitabilità dell’evento morte (mediante la valutazione della praticabilità di un tempestivo ricovero in rianimazione e della probabile idoneità dello stesso, se effettuato tre ore prima, a scongiurare il decesso) nonchè per la regolamentazione delle spese, dei gradi di merito e di legittimità, tra tutte le parti (quindi, non solo tra gli attori e l’Azienda convenuta, ma anche tra quest’ultima ed il chiamato in causa, nonchè tra il dott. Quaglia e la compagnia di assicurazione), in ragione dell’esito finale della lite.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA