Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 242 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 242 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 7995-2009 proposto da:
SINISCALCO RUGGIERO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2013
3346

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 22/2008 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 18/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

Avvocato PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO delega

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22/52/08, depositata il 18-2-08 la CTR di Napoli, ha accolto l’appello proposto da
Siniscalco Ruggiero, già dirigente di ENEL SpA, contro la sentenza della CTP di Napoli, che aveva
rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego della sua istanza di
rimborso della maggiore IRPEF versata dall’ENEL, in qualità di sostituto d’imposta, sulla liquidazione
in somma capitale percepita a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale

tassazione separata ex art. 16 dpr 917/86, mentre il contribuente riteneva doversi computare la stessa
con applicazione dell’aliquota del 12,50%, ex art. 6 L. 442/1985; la CTR, in particolare, ha considerato
la somma in questione quale prestazione integrativa aziendale erogata in forma capitale ed ha ritenuto
applicabile l’aliquota di cui alla tassazione del TFR.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato anche da
successiva memoria; ha resistito con controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, denunciando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc, violazione e
falsa applicazione degli artt. 16 e 17 nonché 41 e 42 dpr 917/86, chiedeva a questa Corte di accertare
se la prestazione in questione fosse soggetta alla tassazione prevista per i cd “vecchi iscritti a vecchi
fondi” dall’art. 6 L. 482/1985 e 45, comma 4, T.U.I.R..
Il motivo, in sintesi, verte sulla questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo
previdenziale FONDENEL/PIA.
La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/PIA è
stata affrontata dalle sez. unite di questa Corte che, con la nota sentenza 13642/2011, ha precisato che
“una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è
operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8
agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini), riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni
erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca
successiva all’entrata in vigore del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario
delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle
prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una
“sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e
in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestioul

(c.d. PIA); siffatta imposta era stata computata dall’ENEL con applicazione dell’aliquota prevista per la

mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicché possono essere tassate in modo analogo al
TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al
rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi
della L. 26 settembre 1985, n. ‘482, art. 6 … Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1
gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito
distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime

La S.C. ha, quindi, affermato il seguente condiviso principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali
integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette al
seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è
assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, co.1, lett. a), e 17 del TUIR, solo per
quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd.
rendimento si applica la ritenuta del 12.50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli
importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di
cui all’art. 16, co. 1. Lett. a) e 17 del DPR 917 cit..”.
Siffatto principio è stato poi precisato da successive sentenze, che hanno ribadito che per
“rendimento” va inteso “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo
del capitale accantonato” e che il relativo importo va quantificato in base agli investimenti
concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme contrattuali via via applicabili, ai
risultati conseguiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ed alle assegnazioni di queste alle singole
posizioni individuali (v. Cass. 29583/2011; 280/2012; 5376/2012; 8320/2012).
La sentenza impugnata, che non ha fatto corretto uso di tali principi (v. anche precisazione), va quindi
cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei
meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e
quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano
stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in
qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni
individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata
al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario
del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo edito
restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata

L. n.

della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, m 917, art. 16, comma 1, lett. a).

ESENTE DA 1’.EC37.STRAZIONE
986
Al SENSI DEL
NAVERO

482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata
con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, perché
questa si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente, determinando l’imposta dallo stesso
dovuta secondo i principi sopra enunciati.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che si atterrà ai principi di
cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. tributaria, il 27-11-2013.

Spese al merito.

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