Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 242 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. I, 05/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 05/01/2011), n.242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27418/2007 proposto da:

C.M., M.G., in proprio ed in nome della

SRL CIMAS-PELL, della quale sono rispettivamente Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Consigliere, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato CERASA

ETTORE M., rappresentati e difesi dall’avvocato PIVA Luigi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 578/06 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

4/05/07, depositato l’08/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La Corte di appello di Genova, con decreto in data 8 giugno 2007, ha respinto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da C.M. e M.G., in proprio e quali soci e legali rappresentanti della s.n.c. CI.MAS-PELL, in relazione a un giudizio svoltosi, in primo grado, dal 28 ottobre 1988 al 22 marzo 2002 davanti al Tribunale di Pisa e, in secondo grado, dal 26 marzo 2003 al 5 aprile 2006, davanti alla Corte d’appello di Firenze.

Ha osservato la Corte del merito che il diritto all’equa riparazione spetta unicamente alla parte del processo che si assume durato irragionevolmente e, poichè il giudizio presupposto aveva riguardato la s.n.c. CI.MAS-PELL, i ricorrenti non erano legittimati quali soci di quest’ultima (unica legittimata: Cass., 3118/2005).

Quanto alla società personale, la Corte territoriale ha osservato che nel giudizio presupposto, in primo grado era stata parte la s.n.c. CI.MAS-PELL mentre già l’atto di appello era stato proposto dalla s.r.l. CI.MAS-PELL, rappresentata, con nuova procura, da C.M.. Pertanto, la trasformazione e il mutamento dell’organo investito della rappresentanza legale, comportavano che la società personale ricorrente era carente di legittimazione ad agire per il ristoro del danno non patrimoniale conseguente all’eccessiva durata del procedimento di cognizione di cui si tratta, eventualmente, potendo esclusivamente la s.r.l. CI.MAS-PELL ex novo agire per l’equa riparazione implicante la valutazione dell’eccessiva durata del giudizio a quo.

Poichè, invece, i ricorrenti avevano agito in proprio e quali soci della s.n.c., difettava la legittimazione ad agire.

Contro il decreto della Corte di appello C.M. e M.G., in proprio e quali soci e legali rappresentanti della s.r.l. CI.MAS-PELL – già unici soci e legali rappresentanti della s.n.c. CI.MAS-PELL – hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (ossia sull’affermata individuazione del soggetto ricorrente nelle sole persone di C.M. e M. G. e non anche nella s.r.l. CI.MAS-PELL) – art. 360 c.p.c., n. 5 – con contestuale violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Deducono (e documentano) che il C. e il M. sono tuttora, come erano al momento della domanda di equa riparazione, legali rappresentanti della s.r.l..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e formulano il seguente quesito: gli art. 6, par. 1 e art. 41 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, legittimano i soci di una società di persone (in seguito distaccatisi dalla compagine sociale nel momento in cui la stessa è divenuta persona giuridica) a reclamare la riparazione del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un processo nel quale gli stessi sono stati parte per oltre un decennio?.

3. – In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una società (nella specie, di persone), non rileva l’eventuale disagio psichico del socio o dell’amministratore, giacchè si tratta di soggetti diversi dalla parte, che è la società quale centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri, e che è quindi la sola legittimata a far valere i disagi e turbamenti psicologici compatibili con l’assenza della fisicità (Sez. 1, Sentenza n. 3118/2005).

E’ manifestamente infondato, quindi, il secondo motivo di ricorso.

Per converso appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso perchè la domanda di equa riparazione (giusta si evince dal ricorso depositato alla Corte di appello) è stata proposta effettivamente da C.M. e M.G., in proprio e quali soci e legali rappresentanti della s.n.c. CI.MAS-PELL (ora s.r.l. CI.MAS- PELL).

La società di capitali che, secondo la Corte del merito avrebbe potuto successivamente proporre la domanda, l’aveva, in realtà, già proposta.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del secondo motivo di ricorso, all’accoglimento del primo e alla cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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