Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24199 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 27/09/2019), n.24199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15359-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI GIANNANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE SUSINI,

FRANCESCO PAOLO LUISO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LETIZIA GRIPPA, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 27809/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con ordinanza n. 27809/2017, questa Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell’IN AII” ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda con cui B.M. aveva chiesto dichiararsi il proprio diritto a percepire dal 7.3.2003 al 19.11.2004 la rendita per inabilità temporanea assoluta conseguente all’infortunio occorsogli in data 1.8.2000, nonchè a percepire per il periodo successivo la rendita per invalidità permanente parziale spettantegli D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13;

che avverso tale pronuncia B.M. ha proposto ricorso per revocazione, denunciando errore di fatto per avere questa Corte ritenuto che costituisse fatto incontroverso e decisivo che egli, per il medesimo infortunio, godesse di rendita per invalidità permanente parziale a far data dal 6.3.2003, laddove oggetto della domanda era per l’appunto la corresponsione della rendita per invalidità permanente parziale solo a far data dal periodo successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, che era stata riconosciuta dall’INAIL solo fino al 7.3.2003 ma i cui presupposti dovevano a suo avviso ravvisarsi quanto meno fino al 19.11.2004;

che l’INAIL ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria;

che l’ordinanza impugnata per revocazione ha ricostruito il petitum del giudizio come se, effettivamente, l’odierno ricorrente pretendesse di cumulare per il medesimo periodo la rendita per invalidità permanente e l’indennità per inabilità temporanea (cfr. pag. 2, primo capoverso, dell’ordinanza cit.), laddove l’oggetto della domanda, per come debitamente trascritto a pagg. 2-3 del ricorso per revocazione, era volto a contestare tanto il periodo di attribuzione dell’indennità temporanea assoluta quanto la decorrenza della rendita per invalidità permanente parziale, ancorando comunque quest’ultima alla cessazione della prima; che, pertanto, non sussistendo, a parere del Collegio, le condizioni per la definizione del ricorso in camera di consiglio, la causa va rimessa alla Quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette causa alla Quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019

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