Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24199 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24199 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 19874-2011 proposto da:
FALLIMENTO DI AMBROSIO MARIO n. 70/05
(MBRIVIRA54T13H931N) e FALLIMENTO AMBROCONF SAS DI
AMBROSIO MARIO E C. SAS n. 6/98 0332110600)entrambi in
persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PARLATO
GUIDO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
AMBROSIO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CARBONE ANGELO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 25/10/2013

- controricotrente nonchè contro
SRL ERRE ERRE 93 IN LIQUIDAZIONE,
FIOROTTO ALDO;

avverso la sentenza n. 1936/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 13.5.2011, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Guido Parlato che si riporta ai motivi
del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Su istanza della Erre Erre 93 s.r.1., il sig. Mario Ambrosio,
che aveva dismesso la qualità di socio accomandatario della
Ambroconf s.a.s. con atto di cessione della quota iscritto nel registro
delle imprese il 17 luglio 1997, fu dichiarato fallito dal Tribunale di
Noia, assieme alla Ambroconf, con sentenza in data 4-5 febbraio 1998.
Il Tribunale respinse poi l’opposizione con cui egli si era doluto,
tra l’altro, della violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto
notifica dell’istanza di fallimento.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 aprile — 11
maggio 2004, dichiarò invece la nullità della sentenza di fallimento per
la parte riguardante il sig. Ambrosio in proprio, attesa l’inesistenza
della notifica al medesimo della relativa istanza.
Ric. 2011 n. 19874 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

– intimati –

Il curatore richiese quindi l’estensione del fallimento della
società all’Ambrosio e il Tribunale dispose in conformità con sentenza
pubblicata il 14 luglio 2005 e respinse, successivamente, l’opposizione
del fallito.
La Corte d’appello, in accoglimento del gravame di quest’ultimo,

della sentenza di estensione, il termine annuale ex art. 10 legge fallim.
dalla cessazione della qualità di socio della società fallita.
Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione per
un motivo, cui ha resistito il solo sig. Ambrosio con controricorso.
2. — Con il motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.
2313 e 2943 c.c. e 10 e 147 legge fallim., nonché vizio di motivazione,
si sostiene che il termine annuale di cui all’art. 10, cit., è interrotto dalla
proposizione dell’istanza di fallimento e resta quindi sospeso per tutta
la durata del relativo processo.
2.1. — Il motivo è infondato, attesa la natura del termine in
questione, che costituisce un limite oggettivo

alla possibilità di

dichiarare il fallimento e non è assimilabile a un termine di prescrizione
suscettibile, come tale, di interruzione ai sensi dell’invocato art. 2943
c.c.; limite che, come anche questa Corte ha già avuto occasione di
osservare, trova giustificazione nell’interesse

alla certezza delle

situazioni giuridiche, che verrebbe sacrificata ove si ritenesse
sufficiente che entro l’anno intervenga non la dichiarazione del
fallimento, bensì la semplice presentazione della relativa istanza (Cass.
8099/2000, in motivaz.). E va da sé che deve trattarsi di valida
dichiarazione di fallimento.»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
Ric. 2011 n. 19874 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-3-

ha infine disposto la revoca del fallimento essendo decorso, alla data

che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione;
che nella memoria di parte ricorrente si sottolinea come la Corte
di appello di Napoli, nel revocare la prima dichiarazione di fallimento
dell’Ambrosio per violazione del diritto di difesa, avesse tra l’altro
osservato che “il Tribunale di Noia, sollecitato dal curatore del

procedura pre fallimentare, in modo da consentirgli l’esercizio del suo
diritto di difesa, non potrà che procedere di nuovo alla dichiarazione
del suo fallimento personale in applicazione dell’art. 147 1.f.”;
che il ricorrente non precisa quali sarebbero esattamente, a suo
giudizio, le conseguenze giuridiche di tale osservazione della Corte
distrettuale, ma è comunque certo che esse non erano intese — e
comunque non possono valere — a legittimare in anticipo una
dichiarazione di fallimento priva dei presupposti di legge;
che pertanto il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente
alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle
spese processuali, liquidate in € 2.200,00, di cui 2.000,00 per compensi
di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
Il Presidente

fallimento della società, rinnovata nei confronti del’Ambrosio la

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