Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24199 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale 4549 rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5873/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.7.08, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giovanni Patrizi che ha chiesto la

rimessione alle SS.UU. o alla Corte Costituzionale;

udito per il resistente l’Avvocato Antonietta Coretti (per delega

avv. Clementina Pulli) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio che ha concluso: in via principale per il rinvio alla Corte

Costituzionale; in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E.P. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 23 giugno 2009, che, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari, gli ha negato il diritto alla pensione d’inabilità civile, per carenza dei requisiti reddituali, considerando a tal fine anche il reddito del coniuge.

Il ricorso è articolato in un unico motivo con il quale non si nega che, considerando il reddito del coniuge, si travalichino i limiti di legge, ma si chiede che venga affermato il principio per il quale il reddito da considerare a tal fine è solo quello personale della parte.

L’INPS ha depositato ricorso con procura al difensore. Il ricorrente ha depositato una memoria.

La giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune sentenze di segno diverso, meno recenti, si è ora assestata sul seguente principio di diritto: Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma su indicata (Cass. nn. 4677 e 5003 del 2011).

Le osservazioni critiche svolte dal ricorrente nella memoria trovano tutte, anche quelle di ordine costituzionale, compiuto esame nelle sentenze su indicate e non consentono un cambio di orientamento.

La diversa regolamentazione della materia introdotta con la L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35 (non applicabile al caso in esame per ragioni temporali) conferma la tesi sostenuta nelle sentenze su indicate, che peraltro tengono conto anche di questa innovazione normativa.

La controversia è iniziata prima dell’ottobre 2003 e quindi è soggetta al previgente regime delle spese nelle cause previdenziali e assistenziali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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