Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24199 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30797-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GIACOMO TOMMASO

ZUCCARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/01/2011, R. G. N. 3197/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza n. 85 del 2011, la Corte di Appello di Lecce ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso in appello di Poste Italiane spa per violazione dell’art. 434 c.p.c., in assenza di una specifica censura dell’appellata sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda del C., accertando il suo diritto alla conversione a tempo pieno del contratto e condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate.

Che la Corte ha ritenuto che i motivi di appello non contenevano un riesame ed un’esposizione non generica,nè equivoca del contenuto e della portata delle censure rivolte alla sentenza di primo grado; inoltre che l’appello era inammissibile anche perchè aveva richiamato genericamente le deduzioni, eccezioni e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione in primo grado.

Che ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane affidato a due motivi, a cui ha resistito C. con controricorso, depositando anche memoria.

che il P.G. in data 27.4.2010 ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la ricorrente ha lamentato:1)la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., in riferimento all’erronea pronuncia di inammissibilità e nullità dell’atto di appello, per non avere la Corte di merito considerato che, con l’atto di appello, la società aveva censurato la decisione di primo grado che non aveva valutato i vincoli posti dalla contrattazione collettiva che impedivano l’accoglimento della domanda del C. che richiedeva il riconoscimento del tempo pieno, senza considerare la priorità di altre domande e delle percentuali di trasformazione dei contratti, previste dall’art. 23 del ccnl del settore; 2) la violazione dell’art. 434 c.p.c., in riferimento agli artt. 358 e 342 c.p.c. e la contraddizione ed omissione totale della pronuncia. Secondo la ricorrente non si tratterebbe di un’inammissibilità dell’appello, ma semmai di un nullità di tale atto che la costituzione dell’appellato e la difesa da questi spiegata, avrebbe sanato. La sentenza di appello, poi, conterrebbe evidenti contraddittorietà tra la motivazione, in cui si è ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione ed invece il dispositivo, in cui è si è statuito il rigetto dell’appello.

Che il primo motivo è inammissibile: la ricorrente denuncia in realtà un vizio di error in procedendo consistito nella violazione dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibile l’atto di appello stante la genericità dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, mentre a suo dire il motivo di impugnazione sarebbe stato specifico, avendo la società richiamato le norme del CCNL ed avendo descritto la vicenda fattuale e la relativa pretesa.

Che in principalità non può non rilevarsi un difetto di autosufficienza del ricorso, perchè sebbene trattandosi di error in procedendo il giudice di legittimità ha il potere di diretto esame degli atti del giudizio, tuttavia come statuito dalle SSUU n. 8077/2012 egli “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”. Analogo principio è stato espresso da Cass. 8569/2013, secondo cui “Il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione”.

Che invece la società si è limitata ad un richiamo riassuntivo dell’atto di appello senza riportare esattamente il contenuto di tale atto, non trascrivendolo, e neanchè indicandone il deposito e la collocazione , cosi da impedire la obiettiva verifica della corrispondenza del contenuto dello stesso a quanto descritto nel ricorso.

Che quanto alle doglianze di cui al secondo motivo, le stesse sono in parte inammissibili, non rinvenendosi infatti alcuna censura alla luce del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 434 c.p.c., in parte infondate, laddove hanno lamentato la contraddittorietà o nullità della motivazione.

Che infatti sebbene la corte territoriale abbia usato impropriamente la formula del “rigettO” dell’appello, dalla motivazione si evince senza ombra di dubbio che la statuizione era di inammissibilità dell’appello. Tale sanzione è stata infatti espressamente dichiarata alla pagina della sentenza e le ragioni della statuizione sono state poi esplicitate anche se succintamente, avendo i giudici di merito posto in evidenza la genericità dell’esposizione e delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, oltre che aver rilevato l’inammissibilità di un richiamo generico alle deduzioni ed eccezioni che già avevano formato oggetto delle difese svolte nella memoria di costituzione di primo grado.

Che il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della società soccombente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, spese da distrarsi il favore del procuratore antistatario, come da richiesta contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c..

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Spese distratte in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA