Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24199 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 08/09/2021), n.24199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11209-2020 proposto da:

E.O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO

CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 207/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 22/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano E.O.I., n. (OMISSIS) (Edo State) il (OMISSIS), ricorre avverso il decreto con cui il Tribunale di Brescia ha negato la tutela internazionale o umanitaria che egli aveva invocato allegando di essere fuggito dal suo villaggio a causa del conflitto insorto tra due clan che si alternavano al potere – gli (OMISSIS) e gli (OMISSIS) (cui egli apparteneva) – e a seguito dell’uccisione del proprio padre in occasione dei disordini che si erano verificati perché l’ultimo re degli (OMISSIS) non aveva accettato l’alternanza, nominando re il proprio figlio; il ricorrente era quindi fuggito a (OMISSIS), dove aveva lavorato come apprendista parrucchiere, fino a quando dei soggetti che abitavano nel suo condominio avevano rapito un dipendente della (OMISSIS), sicché, per sfuggire ai rastrellamenti della polizia, era di nuovo fuggito in Niger, dove era stato imprigionato per sei mesi, venendo liberato dai carcerieri una volta compreso che nessuno avrebbe pagato alcunché per il suo riscatto; era così tornato in Nigeria, donde era nuovamente partito alla volta dell’Italia;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,7 e 8, circa il mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

2.2. il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante le allegate minacce di morte da parte del clan avversario;

3. entrambi i motivi sono inammissibili perché, oltre ad essere del tutto generici, non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato, incentrata sull’inattendibilità del racconto per le motivazioni esposte alle pagine 4 e 5 del provvedimento, in linea con i criteri fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, tenuto conto dell’identità del corredo fattuale allegato a sostegno delle diverse domande proposte;

4. il ricorso è dunque inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019);

5. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

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