Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24198 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28359/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimata –

avverso la decisione n. 1594/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 20/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. con istanza del 20 dicembre 1979, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 126 del 7/11/1979 e dell’entrata in vigore del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, chiese il rimborso di parte dell’INVIM pagata, a suo avviso in misura superiore a quella dovuta in applicazione dei nuovi criteri, in relazione all’atto di vendita registrato il (OMISSIS), avendo egli pagato l’imposta con esplicita riserva di ripetere quanto non dovuto ed essendo le nuove disposizioni più favorevoli applicabili, del D.L. n. 571 del 1979, ex art. 3, anche ai rapporti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore di detta norma e non ancora definiti.

Il ricorso presentato dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio fu rigettato dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verona con sentenza depositata il 13/12/1980.

La Commissione Tributaria di secondo grado, con sentenza depositata il 2/2/1982, accolse l’appello proposto dal P., ritenendo non definito il rapporto di imposta “in quanto il contribuente in data 19/12/1979 inoltrava istanza di rimborso INVIM pagata oltre il dovuto”. Il gravame proposto dall’Ufficio avverso tale sentenza fu rigettato dalla Commissione Tributaria Centrale con decisione del 19/01/1988. Questa Corte, con sentenza del 20/08/1992, n. 9688, accolse il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa dinanzi alla predetta Commissione.

La Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Venezia, con sentenza depositata in data 20/10/2010, rigettò il ricorso dell’Ufficio e riconobbe il diritto del contribuente alla riliquidazione dell’imposta versata del D.L. n. 571 del 1979, ex art. 3 e dispose, per effetto, il rimborso di quanto pagato in eccedenza dal P..

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi

L’intimata P.E., in qualità di erede di P.G., non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, avendo il giudice completamente disatteso il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione”. Sostiene l’Agenzia delle Entrate che questa Corte, con la sentenza n. 9688 del 20/10/1992, ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio sulla base della seguente motivazione: “Con il suo motivo di ricorso la Amministrazione Finanziaria nega che la mera pendenza del termine per presentare istanza di rimborso realizzi quella mancata definizione dei rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979, che consente l’applicazione retroattiva dei criteri dettati dallo stesso. Ed il Collegio ritiene di condividere questa tesi perchè un rapporto può dirsi aperto o non definit(o) solo quando sia stato concretamente posto in discussione con un atto positivo dell’Amministrazione o del contribuente e non è certo sufficiente una, del tutto superflua, riserva a chiedere eventuali rimborsi, espressa all’atto del pagamento (18 luglio 1990, n. 7341). In quanto simile riserva non suscita alcuna forma di contenzioso su cui un qualche organo amministrativo giudiziario sia tenuto a pronunziarsi”.

Assume la parte ricorrente che la Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Venezia, evidenziando che “il contribuente aveva registrato il proprio atto e pagato l’INVIM in data 2.7.1979; successivamente con tempestiva istanza del 20/12/1979 aveva chiesto il rimborso dell’imposta pagata in più (si rammenti che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, concedeva un termine di tre anni per le richieste di rimborso)” e che “sul silenzio rifiuto dell’Ufficio lo stesso contribuente si gravava con ricorso alla C.T. di primo grado di Verona, per gli stessi motivi dell’istanza”, ed affermando che “ne discende che, a prescindere dalla semplice riserva espressa dal P. nella dichiarazione iniziale, è intervenuto nella fattispecie un atto positivo del contribuente, emesso nei termini di legge, ed un comportamento negativo dell’Ufficio (silenzio-rifiuto), con l’avvio del procedimento del contenzioso relativo” e che “per le sue esposte considerazioni e tenuto conto del principio dettato dalla Suprema Corte, il ricorso dell’Ufficio va rigettato in toto e, per l’effetto va confermata la decisione di secondo grado”, avrebbe disatteso il principio dettato da questa Corte, in violazione dell’art. 384 c.p.c..

In particolare la ricorrente pone in rilievo che, nella fattispecie, l’atto positivo del contribuente (l’istanza di rimborso) è intervenuto dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979 (14/11/1979), sicchè, alla predetta data, non sussisteva, ad avviso dell’Agenzia, nessun comportamento che avesse completamente posto in discussione il rapporto di imposta. Pertanto, all’entrata in vigore del decreto legge citato, tale rapporto era sicuramente definito e a nulla rileverebbe la circostanza, evidenziata dalla Commissione, che l’istanza di rimborso sia stata presentata nei termini di legge, avendo questa Corte, nel condividere la tesi dell’Ufficio, escluso esplicitamente che la mera pendenza del termine per presentare istanza di rimborso realizzi quella mancata definizione di rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979, che consente l’applicazione retroattiva dei criteri dettati dallo stesso. Ad avviso della ricorrente, non conta che l’istanza di rimborso sia stata presentata nei termini di legge ma ciò che assume rilevanza è unicamente che essa risulti anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con la sentenza n. 9688 del 20/8/1992, ha affermato il principio che risulta così ufficialmente massimato: “In tema di INVIM, non possono essere considerati tuttora pendenti ai fini dell’applicazione delle norme di cui al D.L. 2 novembre 1979, n. 571, convertito nella L. 12 gennaio 1980, n. 2, i rapporti tributari in ordine ai quali il contribuente ha già versato l’imposta ancorchè con riserva di ripetere quanto eventualmente non dovuto ed il termine triennale per la presentazione dell’istanza di rimborso non sia ancora scaduto, atteso che rapporto può dirsi aperto e non definito solo quando sia stato concretamente posto in discussione con un atto positivo dell’amministrazione o del contribuente, mentre la riserva a chiedere eventuali rimborsi non determina alcuna forma di contenzioso sul quale un organo amministrativo o giudiziario sia tenuto a pronunciarsi”.

Risulta in tutta evidenza che la Commissione Tributaria Centrale -Sezione di Venezia, nel ritenere che, avendo il contribuente con tempestiva istanza del 20/12/79 chiesto il rimborso dell’imposta pagata in più ed avendo a tale istanza l’Ufficio opposto un silenzio rifiuto, sarebbe nella specie, a prescindere dalla semplice riserva espressa dal P. nella dichiarazione iniziale, intervenuto un fatto positivo del contribuente, emesso nei termini di legge, ed un comportamento negativo dell’Ufficio (silenzio rifiuto) con avvio del contenzioso relativo, non si è uniformata al principio di diritto affermato da questa Corte, così violando l’art. 384 c.p.c., atteso che la predetta istanza – come risulta dalla sentenza impugnata in questa sede – è intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

2. Con il secondo motivo si lamenta “Violazione o falsa applicazione della D.L. 12 novembre 1979, n. 571, art. 3, convertito con L. 12 gennaio 1980, n. 2”.

Assume l’Agenzia che la predetta Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza impugnata, si sarebbe posta in aperto contrasto con la lettera del D.L. n. 571 del 1979, art. 3 e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi al riguardo e di cui alle sentenze di questa Corte richiamate in ricorso, oltre che con il principio di diritto espresso nella statuizione di rinvio.

2.2. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo proposto.

3. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Veneto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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