Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24198 del 27/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 27/09/2019), n.24198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16224-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3205/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,
depositata il 23/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 3205/2017 in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps avverso il decreto di omologa con il quale il medesimo tribunale aveva dichiarato la sussistenza del requisito medico legale in capo a M.R. per l’assegno di invalidità civile. Il Giudice aveva ritenuto che l’Inps si fosse limitato a eccepire l’insussistenza del requisito contributivo e la decadenza, avendo solo genericamente contestato il dato medico-legale. Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. M.R. rimaneva intimata.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Sebbene l’odierna intimata fosse rimasta contumace in fase di oposizione, il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado. Al riguardo questa Corte ha affermato che notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte rimasta contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado è nulla, sicchè, in difetto di costituzione nel giudizio di legittimità della parte così irritualmente intimata, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. n. 10817 del 2008).
Conseguentemente, rilevata la nullità della notifica, va disposta la sua rinnovazione nei termini di cui al dispositivo, rinviandosi nelle more la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’Inps provveda alla notifica del ricorso per cassazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019