Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24198 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24198 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 20002-2011 proposto da:
CAPOZZI

ANTONIO

CPZNTN67D211838H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 911, presso lo
studio dell’avvocato MURATORI LEOPOLDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRANDA
EMANUELE MICHELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2764

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. P.I. 07973780013, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

Data pubblicazione: 25/10/2013

presso lo studio TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE unitamente all’avvocato PERLINI ITALICO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2011 R.G.N.
8758/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato MURATORI LEOPOLDO;
udito l’Avvocato PERLINI ITALICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 10385/2010 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roma rigettò il gravame proposto da Capozzi Antonio avverso la
pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnazione del
licenziamento per giustificato motivo soggettivo (assenza
ingiustificata per oltre 4 giorni, dopo analoga condotta del lavoratore,
già punita con sanzione disciplinare non impugnata) irrogatogli dalla
datrice di lavoro Fiat Auto spa (ora Fiat Group Automobiles spa).
Per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale, a sostegno del

decisum, ritenne quanto segue:
– dalla prova espletata non era emerso che la datrice di lavoro
fosse a precisa conoscenza, già all’epoca della domanda di
aspettativa, dello stato di tossicodipendenza in cui versavate la figlia
del proprio dipendente, posto che la domanda in questione faceva
riferimento a generici “motivi di famiglia” e non esplicitava in alcun
modo la grave situazione suddetta, né documentava, come pure
richiesto dal dl.vo n. 309/90 e dal CCNL, ai fini del diritto
all’aspettativa, la necessità, attestata dall’apposito servizio, di
partecipazione del congiunto al programma terapeutico e socio
riabilitativo del tossicodipendente; doveva quindi ritenersi del tutto
legittimo il diniego opposto dalla azienda a fronte di una istanza che,
per come formulata e motivata, non rendeva doverosa la

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Con sentenza del 15.12.2010 – 10.1.2011, la Corte d’Appello di

concessione dell’aspettativa, restando la decisione sul punto

– ritenuta la non necessità della forma scritta della convocazione ai
fini dell’audizione personale, era risultato dalla esperita prova per
testi che l’odierno difensore del lavoratore aveva avuto notizia
tempestiva della nuova data fissata dall’azienda per tale incombente;
Io stesso Capozzi, nel libello introduttivo di lite, aveva al riguardo
lamentato che la convocazione per il giorno 10.10.2005 non era
stata “mai formalizzata direttamente all’istante bensì a persone
diverse”, così riconoscendo nella sostanza e seppur tacitamente, sia
l’avvenuta comunicazione della nuova data dell’audizione ad altro
soggetto (nella specie l’avv. Miranda, come provato sulla base dalle
disposizioni testimoniali in atti), sia dell’effettiva acquisita
conoscenza di tale nuova convocazione, alla quale poi non prese
parte per mera dimenticanza, come riferito dallo stesso avv. Miranda
al teste Cappucci, che sul punto ha reso dichiarazioni univoche,
concordanti con quelle degli altri testi escussi e in alcun modo
contrastate da diverse emergenze processuali, sì da apparire
pienamente e sicuramente attendibili.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Capozzi
Antonio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivie
illustrato con memoria.
La Fiat Group Automobiles spa ha resistito con controricorso.
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riservata alla discrezionale valutazione datoriale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

relazione alla disciplina del diritto di aspettativa, il ricorrente si duole
che la Corte territoriale abbia ritenuto la non adeguata
comunicazione delle ragioni della richiesta di aspettativa, deducendo
che il management dell’azienda era invece a conoscenza dei
problemi di tossicodipendenza della figlia; afferma poi che, in base
alle norme di legge e di CCNL, la parte datoriale avrebbe dovuto
accogliere la richiesta.

1.1A mente dell’art. 124, comma 2, dl.vo n. 309/90 “I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a
domanda in aspettativa senza assegni per concorrere al programma
terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità”

(una

previsione sostanzialmente analoga era anche stabilita dal CCNL di
settore vigente all’epoca).
Come irretrattabilmente accertato in fatto dai Giudici del merito, il
lavoratore non aveva comunicato le precise ragioni della richiesta di
aspettativa, né, tanto meno, la prevista attestazione da parte del
servizio per le tossicodipendenze.
Il che escludeva il preteso diritto all’ottenimento dell’aspettativa.
li richiamo alle risultanze testimoniali effettuato dal ricorrente è privo
di decisività, contemplando dette testimonianze, secondo quanto

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1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norma di legge in

dedotto in ricorso, soltanto la generica conoscenza nell’ambiente di

che quest’ultimo si trovasse nella necessità di concorrere al
programma socio riabilitativo.
Il motivo all’esame va quindi disatteso.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norma di legge,
il ricorrente deduce che la parte datoriale non gli aveva concesso la
possibilità di essere sentito a discolpa dell’addebito contestatogli,
posto che

“lo scrivente legale, come è deducibile dalla

corrispondenza versata in atti, all’epoca non era stato ancora
incaricato di assistere l’odierno ricorrente avendo ricevuto tale
incarico solamente dopo la comunicazione de/licenziamento”.

2.1 Premesso che, in difetto di diversa disposizione, la convocazione
del lavoratore che abbia fatto richiesta di essere sentito nell’ambito
del procedimento disciplinare deve ritenersi a forma libera, purché
idonea a garantirne l’effettiva e tempestiva conoscenza da parte
dell’interessato, il motivo di gravame, ancorché rubricato per
violazione di legge, si incentra sulla valutazione delle circostanze
fattuali attraverso le quali, per come già diffusamente esposto nello
storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che la parte datoriale
avesse provveduto alla convocazione, ivi compresa la circostanza
che la convocazione non era effettivamente pervenuta alla
conoscenza dell’interessato, non presentatosi per dimenticanza,

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lavoro dei problemi della figlia del ricorrente, ma non la circostanza

come tale dimostrativa dell’idoneità allo scopo delle modalità

Risolvendosi nella richiesta di un riesame delle emergenze
probatorie, il motivo è tuttavia inammissibile, essendo il potere del
giudice di legittimità circoscritto alla sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dai giudici del merito (cfr, ex plurimis,
Cass.,

nn.

8718/2005;

824/2011;

13783/2006;

15693/2004;

2357/2004;

11034/2006;
12467/2003;

4842/2006;
16063/2003;

3163/2002).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le
circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter
argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie
acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni
svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano
quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto
ragionevole, che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

Il motivo presenta peraltro profili di inammissibilità anche sotto il
profilo del rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non essendo stata neppure indicata quale sia la
“corrispondenza versata in atti” dalla quale dovrebbe desumersi che

il difensore del lavoratore all’epoca ancora non lo assisteva.
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utilizzate.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.050,00 (tremilacinquanta), di cui euro
3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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