Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24198 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 08/09/2021), n.24198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11207-2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO

CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 232/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano O.O., n. (OMISSIS) (Edo State) il (OMISSIS), ricorre avverso il decreto con cui il Tribunale di Brescia ha negato la tutela internazionale o umanitaria che egli aveva invocato allegando di essere fuggito dal proprio Paese perché minacciato da tale M.E., un politico del partito PDP per il quale egli aveva fatto propaganda elettorale, che però era risultato soccombente rispetto all’opposto partito (OMISSIS) e che, per farsi restituire le somme di denaro anticipate al ricorrente per la propaganda svolta, aveva addirittura picchiato la madre, incendiato la casa e corrotto la polizia per farlo arrestare; il ricorrente era riuscito a fuggire a Lagos, dove aveva iniziato a svolgere l’attività di meccanico, ma anche li il M. l’aveva rintracciato e, nel corso di un tafferuglio, aveva ucciso per errore un suo collega e poi tentato di rapire sua figlia (tentativo sventato da suoi “amici giovava”), per cui il ricorrente si era determinato a fuggire attraverso Niger e Libia per approdare in Italia a ottobre 2016;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,7 e 8, circa il mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

2.2. il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante l’allegato timore di essere ucciso dai sicari del politico M.E.;

3. entrambi i motivi sono inammissibili perché, oltre ad essere del tutto generici, non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato, incentrata sull’inattendibilità del racconto per le motivazioni esposte alle pagine 4, 5 e 6 del provvedimento, in linea con i criteri fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, tenuto conto dell’identità del corredo fattuale allegato a sostegno delle diverse domande proposte;

4. il ricorso è dunque inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019);

5. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposto processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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