Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24197 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24197 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 19626-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2647

LAURI

VIOLETTA

LRAVTT65A60F839W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo
studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentata

Data pubblicazione: 25/10/2013

e difesa dagli avvocati IORIO FRANCESCO, DI PALMA
VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

8303/2006

D’APPELLO di ROMA, depositata

della CORTE

il 23/07/2007

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

19/09/2013

dal Consigliere Dott. IRENE

TRICOMI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

6686/2005;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8303/06, accoglieva
parzialmente l’impugnazione proposta, nei confronti di Poste Italiane spa, da Lauri
Violetta avverso la sentenza n. 19069/04 emessa dal Tribunale di Roma.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda della lavoratrice.
La Corte d’Appello riteneva la nullità del termine apposto al contratti a tempo
determinato conclusi tra le parti relativo al periodo dal 2 novembre 1998 al 31 gennaio
1999.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane spa nei confronti
di Lauri Violetta, prospettando quattro motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la lavoratrice.
È stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, intervenuto tra le
parti in data 14 ottobre 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivazione semplificata
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in
coerenza con il presente verbale.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione
della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va
valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione
della materia del contendere; spese compensate, stante l’intervenuta conciliazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Roma, 19 settembre 2013

1idente
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Il Consigliere estensore

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