Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24197 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5164/2017 proposto da:

L.C., C.M.T., C.M., C.E.,

C.G., tutti personalmente ed in qualità di legali rappresentanti

pro tempore e soci della società ” C.S. EREDI DI

L.C. & C. S.N.C.”, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUIGI MANCA;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 05/02/2016 R.G.N.

13/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro la s.n.c. C.S. Eredi di L.C. & c. nonchè L.C., C.M.T., C.G., C.M. e C.E. ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta S.C., presso il distributore ERG di Orosei con qualifica di operaia corrispondente al VI livello c.c.n.l. di settore e mansioni di addetta alla pompa. Deduceva tuttavia di essere stata adibita, a far tempo dal febbraio 1977, a mansioni superiori, avendo espletato attività di cassa e di gestione anche contabile dell’impianto di distribuzione.

Alla stregua di tali premesse, chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di Euro 151.908,51 a titolo di differenze retributive spettanti per i titoli descritti, dal 1/1/1977 al 5/7/2001.

Nel costituirsi in giudizio, la società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto di lavoro de quo intercorso esclusivamente con C.S., deceduto nel (OMISSIS), mentre la società si era costituita successivamente, con soluzione di continuità rispetto all’impresa gestita dal de cuius. Si costituivano quindi anche L.C., C.M.T., C.G., C.M. e C.E., quali eredi di C.S., instando per il rigetto del ricorso.

Il giudice adito rigettava la domanda. Detta pronunzia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari che, con sentenza resa pubblica il 5/2/2016, condannava la s.n.c. C.S. Eredi di L.C. & c. nonchè L.C., C.M.T., C.G., C.M. e C.E., al pagamento in favore di M.G., della somma di Euro 198.295,10 a titolo di differenze retributive.

A fondamento del decisum, la Corte osservava che: il ricorso era ammissibile, perchè coerente con il principio di specificità che lo governa, sancito dall’art. 434 c.p.c.; vi era legittimazione passiva delle parti convenute giacchè la società di fatto, costituitasi fra gli eredi, era succeduta nei rapporti giuridici dell’impresa individuale del de cuius. Tale società di fatto si sarebbe poi trasformata in società in nome collettivo fra gli eredi, ex art. 2297 c.c., con conseguente responsabilità solidale fra società e soci anche per i crediti antecedenti alla regolarizzazione. La quantificazione delle differenze retributive spettanti in relazione alle mansioni superiori espletate, come desumibile dalle acquisizioni probatorie, potevano essere parametrate ex art. 36 Cost., alla stregua dei contratti collettivi di categoria, non prodotti dalla lavoratrice, ma acquisiti ex officio ai sensi dell’art. 425 c.p.c..

Avverso tale decisione la s.n.c. C.S. Eredi di L.C. & c. nonchè L.C., C.M.T., C.G., C.M. e C.E., personalmente ed in qualità di legali rappresentanti p.t. interpongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la mancanza dei requisiti essenziali di specificità, non essendo dotato della attitudine alla confutazione logico-giuridica del fondamento della decisione.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, si è conformata al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; ciò tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cass. 16/11/2017 n. 27199 cui adde Cass. 30/5/2018 n. 13535), essendo sufficiente che il motivo d’appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. 19/3/2019 n. 7675).

La Corte distrettuale ha infatti rimarcato che quando il legislatore del 2012 ha postulato, ai fini della ammissibilità dell’atto in appello, “l’indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, non ha preteso la proposizione da parte appellante, di una sostituzione della motivazione della sentenza censurata con altra espressamente indicata nell’atto di gravame, ma la denuncia dell’ingiustizia della pronuncia “sotto il profilo della ricostruzione e richieda una nuova valutazione dei fatti sulla base degli esclusivi motivi indicati dall’appellante”.

In tal senso la statuizione si colloca nel solco del ricordato insegnamento e risulta espressa all’esito di un giudizio compiutamente modulato sulla scorta degli atti processuali, oggetto di accurata disamina, rientrando l’attività interpretativa della domanda, e la specificità dei motivi di impugnazione, nei compiti propri del giudice di merito, verificabile dal giudice di legittimità solo indirettamente, sotto il profilo della correttezza giuridica del procedimento interpretativo e della logicità del suo esito (in tali sensi vedi Cass. 22/2/2005 n. 3538, Cass. 27/05/2014 n. 11828).

E gli esiti di siffatta attività sono qui condivisi perchè congrui e coerenti, oltre che conformi a diritto per quanto sinora detto.

3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 425 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del lavoro, quantunque amplissimo perchè finalizzato alla ricerca della verità, incontra dei limiti costituiti dall’adempimento degli oneri di allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto, configurandosi “un divieto di intervento diretto del giudice qualora la parte non abbia tempestivamente allegato i predetti fatti”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità; i poteri istruttori del giudice, anche ex art. 425 c.p.c., non possono, infatti, sopperire alle carenze della attività di allegazione e di prova delle parti.

4. Il motivo è privo di pregio.

Vero è che, secondo i principi affermati in questa sede di legittimità, la conoscibilità “ex officio” di un contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico postula una collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425 c.p.c., comma 4 (ex aliis, vedi Cass. 5/3/2019 n. 6394); ma è altrettanto vero che una questione siffatta attinente alle modalità di acquisizione del testo contrattualcollettivo, perde rilievo laddove, così come nella specie, il giudicante non abbia proceduto alla stretta applicazione delle disposizioni contrattuali, ma si sia limitato a proiettare nella fattispecie, sul piano quantitativo ed in via parametrica ai sensi dell’art. 36 Cost. (vedi pag. 6 sentenza), i valori concordati dai contraenti con riferimento ai compensi corrispondenti alle qualifiche ivi enunciate, pervenendo ad una determinazione della retribuzione spettante alla lavoratrice, secondo un giudizio di adeguatezza che rinviene la propria fonte normativa nella citata disposizione costituzionale, intesa quale parametro esterno al contratto (arg. da Cass. 4/7/2018 n. 17421, Cass. 23/12/2016 n. 26953).

Questa affermazione attinente alla applicazione dei parametri retributivi ex art. 36 Cost., non viene, peraltro, attinta dalla censura formulata e tale omessa impugnazione rende in via ulteriore inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo Cass. 26/3/2010, n. 7375; Cass. 7/9/2017, n. 20910; Cass. 3/5/2019, n. 11706).

5. La critica poi, neanche può essere validamente scrutinata con riferimento alla generica prospettazione della mancanza di una domanda di pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione alla inferiore qualifica di attribuzione in sede di assunzione (v. pagg. 15-16 del ricorso), per l’inemendabile carenza del requisito di specificità che la connota.

I ricorrenti hanno infatti, omesso di riportare il tenore del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, neanche nelle sue parti salienti, così come dell’atto di appello, con il quale si deduce non fosse stata dispiegata alcuna specifica censura avverso il capo della decisione che aveva respinto la domanda attorea per le ragioni enunciate.

Sotto tutti i profili delineati, il motivo va, pertanto, disatteso.

6. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2112,2248, 1292,754 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si stigmatizza la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno accertato la responsabilità solidale fra i soci e la società data la diversità fra responsabilità parziaria degli eredi ex art. 754 c.c. e responsabilità solidale dei soci ex art. 2291 e 2112 c.c., integranti diverse causae petendi non deducibili con concorso cumulativo ex art. 1292 c.c..

7. La censura è infondata.

Questa Corte, con orientamento risalente nel tempo, e privo di contrasti, ha chiarito che nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l’art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 c.c. e segg., la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.

Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino – come nella specie congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (vedi Cass. 27/11/1999 n. 13291). L’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (vedi Cass. 6/2/2009 n. 3028).

E questo è il caso che si è nella specie verificato, avendo la Corte di merito accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l’esercizio di un’impresa collettiva, secondo i principi innanzi richiamati in base ai quali, ove l’impresa sia esercitata da tutti i coeredi, l’originaria comunione incidentale si trasforma in una società sia pure irregolare o di fatto (cfr. Cass. 11/4/2019 n. 10188).

Il richiamo disposto dai giudici del gravame al concetto di sfruttamento economico dell’azienda, rimanda ad una nozione di fine speculativo e di lucro nell’esercizio della attività imprenditoriale, da cui discende, quale giuridico corollario, ed alla stregua dei summenzionati principi, il riferimento a tutti i partecipanti, degli utili e delle perdite relativi. In tale prospettiva deve, dunque, ritenersi priva di pregio la critica formulata da parte ricorrente con la quale si prospetta l’erroneità della pronuncia per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2297 c.c., invece che in quella dell’art. 2948 c.c., in tema di comunione di mero godimento.

Alla stregua delle sinora esposte considerazioni, deve ritenersi, pertanto, non sussista soluzione di continuità fra la snc C.S. eredi, rispetto alla impresa individuale del de cuius, serbandosi il nesso fra responsabilità solidale fra la società ed i soci anche per i crediti antecedenti alla regolarizzazione.

Gli approdi sul tema delibato ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, conformi a diritto per quanto sinora detto, resistono, dunque, alla censura all’esame.

8. Il quarto motivo concerne omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ex art. 112 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di vagliare l’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente in primo grado e riproposta in sede di gravame, come desumibile dal tenore degli atti riprodotti per il principio di autosufficienza.

9. Il motivo è fondato.

Premesso che l’omessa pronunzia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (vedi Cass. 8/10/2014 n. 21257) non può denegarsi che la pronuncia gravata sia affetta da siffatto error in procedendo.

Risulta, infatti, riprodotto il tenore della memoria difensiva depositata in primo grado con la quale si formulava eccezione di “prescrizione estintiva che si fosse realizzata per l’inerzia della ricorrente”, e quello dell’atto di appello con il quale veniva reiterata – con riferimento alla durata quinquennale del termine applicabile alla domanda di pagamento delle differenze retributive – con la precisazione che per le asserite differenze retributive, giusto il termine breve ex art. 2948 c.c., si sarebbe verificata la prescrizione in relazione ai crediti maturati sino al 4/7/1996.

In tal senso va altresì rimarcato che la critica risulta ritualmente formulata, in coerenza con l’insegnamento di questa Corte secondo cui la parte, che deduca con il ricorso per cassazione, il mancato esame dell’eccezione di prescrizione, è tenuta, oltre a far riferimento al momento in cui la stessa è stata proposta ai fini della sua ritualità (ex art. 416 c.p.c., comma 2), a specificare – per consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione – le condizioni ed i presupposti necessari per accertare se la prescrizione sia decorsa o meno, sicchè non può limitarsi a censurare genericamente, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame (cfr. Cass. 7/10/2014 n. 21083).

Ritenuto che in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata vi è traccia di argomentazione riferibile alla questione considerata, nè si può indurre che la stessa sia stata decisa implicitamente dal giudice, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione a detto ultimo motivo con rinvio alla Corte distrettuale designata in dispositivo cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al quarto motivo e lo rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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