Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24196 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26280/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V., in proprio e nq di erede di MA.EL.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso LUIGI

QUERCIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2009 furono notificate nn. 5 cartelle meglio specificate in ricorso rispettivamente a Mo.Mi., Mo.Ni.Gi., M.F. erede di Mo.El., M.V., erede di Mo.El. nonchè a Mo.El. e, per la stessa ormai deceduta, impersonalmente e collettivamente agli eredi. Dette cartelle furono emesse dall’Agenzia delle Entrate di Bari/(OMISSIS) a seguito di maggior imponibile INVIM accertato in relazione all’atto di compravendita immobiliare registrato a (OMISSIS).

I predetti destinatari delle cartelle in parola e, per Mo.El., gli eredi della stessa proposero ricorsi dolendosi, oltre che di una presunta duplicazione delle imposte iscritte a ruolo, di vari altri pretesi vizi degli atti impugnati nonchè della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, per essere stata una delle dette cartelle notificata a Mo.El. deceduta e non agli eredi della stessa, peraltro noti all’Ufficio.

Si costituirono Equitalia E.TR. S.p.a e l’Agenzia delle Entrate di Bari/(OMISSIS).

La C.T.P., previa riunione dei ricorsi, dichiarò non dovute le sanzioni applicate agli eredi della Mo. e rigettò nel resto i ricorsi e compensò le spese.

M.V., in proprio e quale erede di Mo.El., dopo che gli altri eredi della predetta avevano, in base a tale decisione, provveduto al pagamento del dovuto, sgravato delle relative sanzioni, propose appello.

Si costituì l’Agenzia delle Entrate contestando tutti i motivi proposti dall’appellante.

La CTR di Bari, con sentenza depositata il 18.3.2011 accolse l’impugnazione e compensò le spese.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso notificato a M.V., in proprio e quale erede di Mo.El., nonchè a Mo.Ni.Gi., Mo.Mi., M.C. e M.F. e basato su due motivi.

Ha resistito con controricorso M.V., in proprio e quale erede di Mo.El..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sussiste l’inammissibilità del proposto ricorso eccepita dal controricorrente, atteso che il disposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d’inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purchè – come nel caso all’esame – se ne possa ricavare la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (Cass. 26/03/2012, n. 4782; Cass. 11/03/2011, n. 5836); inoltre, la mancata indicazione dell’avvenuta correzione di errore materiale non risulta determinante ai fini che rilevano in questa sede; infine, neppure sussiste la lamentata violazione del principio di autosufficienza, alla luce della sufficiente specificità del ricorso e dei motivi proposti.

2. Con il primo motivo si lamenta “A) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 60 e 65 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Fatto controverso: avvenuta notificazione individuale a M.V. della cartella esattoriale n. (OMISSIS)”).

Sostiene l’Agenzia che dapprima la CTR avrebbe correttamente ricostruito la cronologia dei fatti, precisando che M.V. era stato destinatario di una duplice notifica della cartella di pagamento in questione (quella contrassegnata dalla numerazione finale (OMISSIS), effettuata personalmente e singolarmente al predetto M., e quella con numerazione finale 003, eseguita impersonalmente agli eredi di Mo.El.), salvo poi a ritenere “in modo del tutto contraddittorio ed erroneo”, quale effetto della nullità dell’ulteriore notifica della cartella con numerazione finale (OMISSIS), la nullità della medesima cartella. Assume la ricorrente che, ove si ritenga quella notificata impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius una cartella diversa da quella notificata personalmente e individualmente a M.V. con numerazione finale (OMISSIS), la nullità, ritenuta dalla CTR, della cartella per prima indicata non potrebbe estendersi a quella già notificata allo stesso erede; qualora invece – come sembrerebbe ritenere la CTR – si consideri esistente un’unica cartella notificata con diversa numerazione finale, la ritenuta nullità non potrebbe che essere riferita solo a tale notifica mentre la cartella conserverebbe la sua validità, essendo stata comunque notificata anche personalmente e individualmente al coobbligato, con la precisazione che la regolarità di tale ultima notifica non sarebbe mai stata messa in discussione, come evidenziato in sede di appello, nelle controdeduzioni al gravame proposto.

2.1. Il motivo è fondato, in base all’assorbente rilievo che la notifica della cartella, di cui la ricorrente contesta la nullità ritenuta dalla CTR, deve ritenersi ormai sanata, alla luce del principio già affermato da questa Corte ed applicabile al caso di specie, secondo cui la notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, presso l’ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente agli eredi, benchè questi abbiano effettuato almeno trenta giorni prima la comunicazione all’Ufficio delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ne determina la nullità, sanabile ex art. 156 c.p.c., con l’impugnazione dell’atto, atteso che la notifica non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa di efficacia degli atti impositivi (Cass. 4/11/2015, n. 22476).

3. Con il secondo motivo si lamenta “Insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo (della) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Fatto controverso: sufficiente motivazione cartella esattoriale n. (OMISSIS)”.

L’Ufficio censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il motivo di gravame relativo alla dedotta nullità del ruolo e della cartella per difetto di motivazione, sostenendo che il titolo dell’iscrizione a ruolo era ben evidenziato a p. 2 della cartella, facendosi ivi espresso riferimento alla “sentenza n. 31/32733/6/07 CTR su atto reg.to il 01/03/1993 serie 4^ n. 2389” mentre l’avvenuto sgravio della prima cartella, confermato dagli stessi giudici della CTR, non avrebbe alcuna attinenza con la motivazione della seconda cartella ma conferirebbe solo legittimità a quest’ultima, in quanto, in assenza di sgravio, sussisterebbe una doppia imposizione.

3.1. Il motivo è fondato, sul rilievo che la motivazione della cartella indicata nella rubrica del mezzo e testualmente riportata in ricorso risulta sufficiente, stante il richiamo espresso alla “sentenza n. 31/32/33/6/07 CTR su atto reg.to” in data “01/03/1993 serie 4^ n. 2389”, e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, lo sgravio derivante dalla sentenza costituiva solo elemento legittimante detta cartella e la relativa pretesa tributaria.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR Puglia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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