Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24196 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 27/09/2019), n.24196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9386-2018 proposto da:

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO GIOVE 21, presso

gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO SPORTELLI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18414/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHELS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 29/5/2015 C.A.R. si opponeva alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti, per conto del Comune di Roma, in relazione al mancato pagamento di Euro 2.971,06.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 2557/2016, accoglieva l’opposizione, reputando non fornita da parte del Comune la prova della tempestiva notificazione dei presupposti verbali di accertamento della violazione contestata, e condannava gli opposti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 355.

2. Avverso la sentenza proponeva appello C.A.R., lamentando l’erronea liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore alla nota spese e, comunque, ai prescritti parametri.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18414/2017, rigettava l’appello.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.A.R..

Resiste con controricorso Roma Capitale.

L’intimata Equitalia Sud s.p.a. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e delle tabelle ad esso allegate, degli artt. 91,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., L. n. 794 del 1942, art. 4: il Tribunale di Roma, nel rigettare l’appello, ha violato il richiamato art. 4, secondo il quale “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento”. Confermando la liquidazione operata dal primo giudice, il giudice d’appello ha operato una riduzione superiore al 50 per cento, così violando i parametri minimi, da ritenersi inderogabili. Il Collegio rileva che il Tribunale di Roma, nell’affermare, in considerazione “della estrema modestia della controversia”, di non essere vincolato all’abbattimento dei valori medi tabellari indicato dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ha seguito quell’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, il giudice può scendere “anche al di sotto dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione” (cfr., ad esempio, Cass. 11601/2018). Accanto a questo orientamento ve ne è peraltro un altro – evidenziato dalla ricorrente – secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (Cass. 20935/2017), minimo che viene definito “inderogabile” (Cass. 16615/2017).

Il Collegio, a fronte dell’esistenza di questi due orientamenti, ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio e che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della sezione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019

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