Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24196 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Crescenzb n. 20, presso lo studio dall’Avv. Tralicci Gina, che la
rappresenta e difenda per procura a margine del ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. M.
A., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCI Mauro e Clementina PULLI e con
loro elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto stesso in Roma, Via della Frezza 17;
– costituito con procura –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma
dell’11.11.2010/23.11.2010 nella causa iscritta al n. 15403 R.G.
dell’anno 2010;
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis CPC in data 5.08.2011 del Cons.
Alessandro De Renzis;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. B.S.A. ha impugnato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 11.11.2010/23.11.2010, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Trieste in ordine al procedimento iniziato dall’anzidetta ricorrente per ottenere dall’INPS il calcolo di pensione di riversibilità in godimento e il pagamento di ratei arretrati (anno 1998).
Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Trieste, osservando che ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come integrato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23) la ricorrente risiede attualmente in Croazia (nella città di (OMISSIS)) e che tale località fa parte del Tribunale di Trieste, come si evince dalla circostanza che la prestazione in godimento è gestita dall’INPS di quest’ultima città.
2. L’istanza di regolamento di competenza è fondata, giacchè il Tribunale di Roma, nell’accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’INPS, ha individuato la competenza del Tribunale Trieste sulla base del fatto che la prestazione in godimento era gestita dalla sede INPS di tale città, senza che l’ente previdenziale abbia adempiuto all’onere di provare che l’ultima residenza della ricorrente, cittadina croata, fosse proprio in Trieste.
Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, condanna l’INPS alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011