Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24196 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20030-2012 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI,

rappresentato difeso dall’avvocato VITO VANNUCCI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/05/2012, R. G. N. 1043/2010.

Fatto

RITENUTO

che V.V. proponeva opposizione ad alcune cartelle esattoriali con cui l’INPS chiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, per l’attività dal predetto prestata come socio ed amministratore della Voliani s.r.l. esercente l’attività di vendita di prodotti congelati;

che l’opponente aveva sostenuto di non essere obbligato all’iscrizione nella gestione commercianti non essendo socio della Voliani s.r.l. (ma solo della “Immobiliare Fratelli V. s.r.l.” che detiene il 96,6% del capitale sociale della prima), non sussistendo gli altri requisiti di partecipazione prevalente e continuativa, avendo svolto solo attività di amministratore, con conseguente obbligo (assolto) di iscrizione alla sola Gestione separata ex art. 335 del 1995;

che la Corte di appello (sentenza 22.5.2012) riformava la decisione di primo grado, applicando il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, ritenuto norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva da Cass. Sez. Un. n. 17076 del 2011;

che contro la decisione ha proposto ricorso Voliani con quattro motivi nei quali denuncia: 1) violazione della L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, in quanto egli non è socio della Voliani s.r.l., ma socio della “Immobiliare Fratelli V. s.r.l.” e quindi non partecipa agli utili della Voliani s.r.l.. 2) violazione delle medesime norme sotto un diverso profilo, inerente all’art. 2380 bis c.c. per aver sostenuto la Corte che la sua attività non sarebbe riconducibile ai compiti di amministratore ma sarebbe qualificabile come latu senso commerciale; 3) violazione della L. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art 1, comma 203 e dell’art. 2697 c.c. per non avere la Corte verificato la ricorrenza dei presupposti dell’abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi che sarebbe stato onere dell’I.N.P.S. dimostrare; 4) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la Corte, contraddicendo altri specifici precedenti, disposto la sua condanna alle spese del doppio grado, senza considerare la complessità delle questioni di diritto (sulle quali erano intervenute tre sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte e lo stesso legislatore con norma interpretativa);

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che i motivi di ricorso relativi alla esistenza dell’obbligo del Voliani di iscrizione alla gestione commercianti sono infondati per le medesime ragioni esposte da questa Corte nelle precedenti sentenze (Cass. 4.02.16 n. 2233 e 22 ottobre 2013, n. 23943) rese sui medesimi fatti e nei confronti delle stesse parti; oltre che in quelle pronunciate più di recente (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017) con le quali è stato chiarito che la ricorrenza dei requisiti dell’abitualità e prevalenza nella partecipazione all’attività aziendale va considerata in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa;

che va invece accolto il motivo relativo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado e di appello, attesa la problematicità delle questioni dibattute attestata dai contrasti di giurisprudenza, anche di legittimità, e dallo jus superveniens costituito dalla citata disposizione di interpretazione autentica;

che pertanto il relativo capo della sentenza impugnata va cassato per quanto di ragione e con pronuncia nel merito va disposta la compensazione delle spese dei gradi di merito;

che per le medesime ragioni devono essere pure compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e decidendo nel merito dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito. Dichiara altresì compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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