Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24196 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5205/2015 proposto da:

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., (già ATESIA S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, e MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE;

– controricorrenti –

e contro

M.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3725/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2014 R.G.N. 9184/2007.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma con cui il primo giudice aveva estromesso il COBAS Lavoro Privato e la FLM Uniti ed alcuni lavoratori, intervenuti in adesione alla posizione dell’Inps, dal giudizio, instaurato dalla soc Almaviva Contact (già Atesia)di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su istanza dell’Inps per il pagamento di contributi, a seguito del riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato per il periodo ottobre 1991/aprile 1994, nonchè per contributi dovuti al SSN per il periodo dal 1993 al 1997.

In riforma della sentenza definitiva del Tribunale, la Corte territoriale ha condannato la soc. Almaviva a pagare all’Inps, applicata la prescrizione quinquennale, i contributi per SSN per il periodo dal 1994 in poi, ha compensato per metà le spese processuali ed ha condannato Almaviva a pagare la residua metà liquidata in Euro 10.000 per il primo grado ed Euro 15.000 per il secondo grado.

Secondo la Corte dall’istruttoria svolta era emersa la prova della subordinazione in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi con i collaboratori telefonici di cui si era avvalsa la società, addetti a centinaia di postazioni telefoniche; che i contratti stipulati di co.co.co. non contenevano l’oggetto della collaborazione, ma solo le mansioni da svolgere e cioè l’attività di adibizione con riguardo a commesse via via da indicarsi; che l’attività era assoggetta ad uno stringente assoggettamento al potere di controllo ed alle direttive e che l’attività lavorativa si svolgeva all’interno dei locali aziendali con pieno inserimento nell’organizzazione aziendale.

Ha osservato che la libera determinazione del lavoratore era quantomeno astratta e che la scelta del ricorso al marketing outbound o inbound avveniva su disposizione e decisione della società.

Circa la prescrizione ha osservato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto interrotta la prescrizione quinquennale solo con la lettera del 18/10/2000 con conseguente prescrizione di tutti i contributi maturati fino al 30/10/1995. La Corte ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione anche con la lettera diffida del 9/6/1999, costituente una vera e propria intimazione ed espressa richiesta di adempimento, con la conseguenza che erano prescritti i contributi fino al 9/6/1994.

Circa la sentenza non definitiva ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’interesse ad agire richiesto per la legittimazione ad intervenire da parte delle OOSS e di alcuni lavoratori.

2. Avverso la sentenza ricorre la soc. Almaviva con 7 motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la Corte motivato circa l’esistenza di un secondo giudizio avente ad oggetto la contribuzione per il periodo dal maggio al 1 aprile 1998 relativo alle stesse posizioni individuali esaminate nel presente giudizio. Osserva che tale secondo giudizio era terminato con una sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 5/1/2011, passata in giudicato, di rigetto dell’appello dell’Inps.

Osserva che in primo grado aveva fatto presente la pendenza dell’altro giudizio e poi l’intervenuta decisione del Tribunale che aveva escluso la subordinazione; che in appello aveva poi segnalato la pendenza del giudizio di secondo grado ed il deposito in data 5/1/2011 della relativa decisione passata in giudicato, come risultava dal verbale di causa del 28/1/2013 che indicava sinteticamente il deposito di giurisprudenza; che nelle note illustrative per l’udienza di decisione del 8/7/2013, ancora una volta,era stata richiamata la sentenza passata in giudicato con la precisazione che era stata depositata nel corso dell’ultima udienza.

Deduce che la Corte d’appello era dunque a conoscenza dell’altra decisione, ma ciò nonostante non ne aveva fatto menzione e che il giudicato esterno era rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al motivo di cui prima.

5. I due motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati. Pur ritenendo sostanzialmente provato che nel corso del giudizio di merito la sentenza della Corte d’appello di Roma passata in giudicato n 9757/2010 sia stata depositata e che dunque è conoscibile da parte di questa Corte (cfr Cass. 1534/2018, 11754/2018,16847/2018), l’esame della stessa, depositata anche nel presente giudizio, consente di ritenere una coincidenza dei lavoratori cui si riferiscono i contributi pretesi dall’Inps, solo con riferimento al lavoratore ” T.R.M.”, pur dovendosi rilevare che nell’altro giudizio è indicato il nome ” M.”.

In ogni caso, anche con riferimento, a tale unico lavoratore/lavoratrice non risulta provata alcuna specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato di lavoro subordinato e che, dunque, tale eventuale accertamento svolto nell’altro giudizio conclusosi con il rigetto della pretesa dell’Inps, va ritenuto meramente incidentale.

6. Con il terzo motivo la società denuncia violazione degli artt. 1322,1325,1362,1371,2222 c.c, dell’art. 409 c.p.c., n. 3. Censura l’affermazione che i contratti co.co.co. non contenevano la determinazione dell’oggetto della collaborazione rilevando che non si trattava di lavori a progetto e,comunque, dall’esame della lettera di incarico risultava ben determinato l’oggetto dell’incarico.

6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2094 c.c. e art. 409 c.p.c., art. 2222 c.c.. Censura l’affermazione della Corte secondo cui i lavoratori erano inseriti nell’organizzazione aziendale sulla base dell’affermata esigenza di coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali, rilevando che il coordinamento era espressione tipica della prestazione coordinata e continuativa.

7. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 409 c.p.c., artt. 2222,2094 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Afferma che dall’istruttoria non era affatto emerso uno stringente assoggettamento al potere di controllo. Le argomentazioni addotte dalla Corte erano incongrue, contenenti errori rispetto al reale contenuto delle dichiarazioni dei testi e del tutto apodittiche, disancorate dal reale contenuto delle dichiarazioni dei testi.

8. Con il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) rilevando che la motivazione del tutto assente, apparente, contraddittoria, perplessa incomprensibile, determinava la nullità della sentenza.

9. Con il settimo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 244,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Denuncia che l’INPS non aveva neppure indicato i lavoratori cui si riferiva la richiesta con la conseguenza che la prova testimoniale era stata esperita senza neppure riferire in modo differenziato e che i testi avevano esposto circa le modalità della loro collaborazione senza potersi estendere agli altri 2814 lavoratori indicati da Atesia nel ricorso in opposizione.

10. I motivi dal n. 3 al 7, che possono essere trattati congiuntamente per reciproca connessione in quanto riguardano l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, non possono trovare accoglimento. Nella sostanza la società ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano ravvisato nella vicenda storica sottoposta al loro giudizio gli elementi sintomatici della subordinazione.

In tal modo tuttavia si invoca una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici ai quali compete, anche attraverso il riferimento a materiali istruttori, ricostruzione che è invece affidata al sovrano apprezzamento del giudice di merito, in tal modo travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) di cui chi ricorre non tiene adeguato conto. Come noto, nell’ambito delle controversie qualificatorie in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v. Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).

Invece la ricorrente, nei motivi in esame, prospetta anche errores in iudicando, ma il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vedendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, come è nel caso che ci occupa.

In particolare risultano poi inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c., sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza della subordinazione, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

Così si è ribadito anche in controversie analoghe (cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018 del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613 del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5; disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Com’è noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.).

Di talchè, anche per questo verso, le censure mosse dalla ricorrente si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che deponessero nel senso della sussistenza tra le parti di un vincolo di subordinazione.

11. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 e dell’art. 2943 c.c., in tema di prescrizione e di interruzione. Censura la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della lettera del 9/6/1999 nonostante la sua genericità e la mancanza di una esplicita intimazione di pagamento. Osserva che solo con lettera pervenuta il 30/10/2000 l’Inps aveva intimato il pagamento di Euro 20 milioni per il periodo 91/98, somma confluita interamente nella cartella notificata il 16/5/2002, mentre il primo atto interruttivo del credito contributivo della seconda cartella notificata il 18/12/2003, oggetto del presente giudizio, è costituito dalla notifica della cartella. A prescindere dalla mancata riproduzione della lettera la cui efficacia interruttiva è contestata considerato che essa è riportata nella sentenza impugnata, va rilevato che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr., Cass. n. 23821/2010n. 27928/2011). Nella specie la Corte ha ritenuto che la lettera costituiva una vera e propria intimazione e richiesta di adempimento e non solo una mera sollecitazione e, dunque, ogni rilievo formulato dalla ricorrente non risulta fondato.

12. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della società a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese processuali liquidate in Euro 20.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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