Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24195 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18568/2011 proposto da:

ALPEFIN DI S.B. E C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA

SONZOGNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 3857/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 17/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Armentarga S.r.l., fusasi poi per incorporazione nella Alpefin S.r.l., poi Alpefin s.n.c. di S.B. e C., propose ricorso, dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, avverso l’avviso di accertamento di valore relativo ad alcuni beni siti in (OMISSIS), con il quale l’Ufficio, a seguito di dichiarazione decennale INVIM presentata il 30.7.1982, aveva elevato i valori finali da Lire 26.000.000 a Lire 276.550.000.

La Commissione Tributaria di primo grado ridusse il valore dell’accertamento a Lire 69.012.750.

Pronunciando sull’appello proposto dall’Ufficio, la Commissione Tributaria di secondo grado di Bergamo, con decisione del 7.11.1989, a parziale modifica della sentenza di primo grado, elevò il valore finale da Lire 69.012.750 a Lire 156.237.000.

Il ricorso proposto dalla società avverso la decisione fu rigettato dalla Commissione Tributaria Centrale di Milano con sentenza depositata il 17.12.2010.

Avverso tale sentenza Alpefin di S.B. e C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “art. 360, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 880 del 1986, nella sua dichiarata non applicabilità alla situazione pregressa alla (s)ua entrata in vigore (in data) 01.07.1986”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sentenza di secondo grado affermando che “la normativa di riferimento (la L. n. 880 del 1986) trova applicazione solo successivamente al 30.6.1986 (data della sua entrata in vigore)”, così escludendo l’applicabilità di detta legge al caso di specie.

Sostiene la ricorrente che l’omessa applicazione del sistema tabellare (ossia di un sistema automatico di tassazione fondato su coefficienti tabellari) per essersi la tassazione INVIM decennale compiuta prima dell’entrata in vigore della norma già richiamata sarebbe iniqua e illegittima e al riguardo richiama la sentenza (recte ordinanza) della Corte Costituzionale n. 388 (recte 338) del 15/07/1992 che, pur rigettando la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla L. n. 880 del 1986, ha statuito che “il sistema della tassazione automatica introdotto per le successioni dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, è applicabile anche alle successioni apertesi anteriormente all’1 luglio 1986 ai sensi della L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11 comma 1-bis, aggiunto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 3 ter, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154; pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11, sollevata con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., in base al presupposto che la legge non estenda il sistema della tassazione automatica alle successioni apertesi anteriormente all’1 luglio 1986”.

1.1. Il motivo non può essere accolto.

1.1.1. Si evidenzia che il mezzo all’esame risulta generico, non avendo la società ricorrente, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, neppure specificato in ricorso che il valore dichiarato dei beni in questione non fosse inferiore a quello determinato catastalmente e che, quindi, non fosse necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa (arg. ex Cass. 22/01/1998, n. 566 e Cass. 29/11/2000, n. 15318), ovvero che ricorressero nella fattispecie all’esame le condizioni indicate da questa Corte nelle sentenze appena richiamate.

1.1.2. A quanto precede consegue che la questione di costituzionalità sollevata non è rilevante.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione. Violazione del disposto del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 37”, la ricorrente lamenta che la motivazione di solo otto righe della sentenza impugnata non contenga “una indicazione anche generica delle motivazioni in fatto ed in diritto poste a base della decisione”.

2.1. Il motivo è infondato.

Nella specie la sentenza risulta motivata, sia pure in modo estremamente sintetico, sicchè non sussiste il lamentato vizio.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Alla luce della peculiarità delle questioni esaminate va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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