Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24195 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24195 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 25485-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2619

contro

FANTASIA GIOVANNI fntgnn79m17a783r,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA N. 74, presso lo
studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

Data pubblicazione: 25/10/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6836/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/10/2007 R.G.N.
8369/2005;

udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibiltà del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

25485.08 Udienza 19 settembre 2013
Pres. P. Stile
Re! V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che:
1.

la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 luglio
2002 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Giovanni Fantasia;

2.

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il
lavoratore ha resistito con controricorso;

3.

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4.

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
concernente la controversia in esame;

5.

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore
interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le
parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de
qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli
effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le

stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
6.

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione
ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla
cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad
impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale,
ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

7.

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse;

8.

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che
ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a

3

La Corte

giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

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