Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24195 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Claudio

Monteverdi n. 20, presso lo studio dell’Avv. Tanferna Paola, che lo

rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Sandro Castro

per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL N. (OMISSIS) MASSA CARRARA, in persona del Commissario e

legale

rappresentante pro tempore Dott.ssa D.L.M.T.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Brenta n. 2/A, presso lo

studio dell’Avv. STOPPANI Isabella Maria, che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Giulio Prosperetti e l’Avv.

Vincenzina Rita Liguori per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.

140/10 del 19.02.2010/25.03.2010 nella causa iscritta al n. 224 R.G.

dell’anno 2009;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 5.08.2011 del Cons.

Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Paola Tanferna per il ricorrente;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha prestato adesione alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 140 del 2010, nel confermare la decisione di primo grado del Tribunale di Massa, ha ribadito il rigetto della domanda proposta da L.P. nei confronti dell’Azienda USL n. (OMISSIS) di Massa e Carrara volta ad ottenere la corresponsione dell’indennizzo da malattia per causa di servizio dal 29 gennaio 1997.

La Corte territoriale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, fosse determinante l’accertamento di un nesso di causalità con la patologia lamentata, il che era da escludere nel caso di specie, in quanto la consulenza di ufficio – espletata in primo grado – non aveva con certezza accertato il nesso di causalità tra sforzo occorso ed infarto del miocardio verificatosi nel (OMISSIS).

Il L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Azienda Usl n (OMISSIS) di Massa e Carrara con controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare violazione dell’art. 41 c.p., del D.P.R. n. 686 del 1957 e del D.P.R. n. 461 del 2001, nonchè vizio di motivazione, sostiene che dalla consulenza tecnica di ufficio, non correttamente interpretata dai giudici di merito, emergeva in maniera chiara il nesso di causalità, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, tra infarto subito ed attività lavorativa.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce errar in procedendo, omessa ed errata valutazione di fondamentali risultanze istruttorie, travisamento dei fatti e dei motivi di appello, vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Le censure si appuntano in particolare contro la sentenza impugnata per non avere considerato la deposizione resa dal teste R. E., collimante con quanto accertato dal CTU circa la probabilità della sussistenza del nesso causale.

3. Gli esposti motivi sono fondati.

Il giudice di appello ha valutato le risultanze peritali giungendo alla conclusione dell’improbabilità del collegamento causale o concausale, in ragione anche del tempo trascorso tra sforzo ed insorgenza della patologia, non motivando in modo adeguato su quanto riferito dal CTU circa il rilevante grado di probabilità della dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio (“è assai probabile che l’infarto si sia verificato a seguito di una catena di eventi iniziata con l’intenso sforzo verificatosi sul lavoro”).

La stessa sentenza è carente anche in relazione all’insufficiente motivazione circa la deposizione resa dal teste R., collega di lavoro del ricorrente, il quale ha dichiarato che il L. fino al (OMISSIS) godeva ottima salute e dopo avere sollevato dalla barella il paziente G. sentì un forte dolore al petto piegandosi in avanti.

Orbene il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, che procederà al riesame della causa in relazione ai profili in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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