Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24194 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7949/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.D., B.S., B.A., B.P.,

B.E. tutti in proprio e nq di eredi di B.F.,

R.R., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA

V.LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI

LORENTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO FRANCIOSA giusta procura in calce ai controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato LORENTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del 7.7.1987 R.R. e C.F. vendettero una quota pari a 1/2 di un terreno sito in (OMISSIS) a B.F. e a M.I. al prezzo di Lire 30.000.000.

Nel 1989 l’Ufficio del Registro degli atti privati di Roma notificò agli acquirenti e ai venditori l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui il valore finale dichiarato in atto veniva rettificato in Lire 151.000.000.

Sia i venditori che gli acquirenti impugnarono detto atto impositivo con due distinti ricorsi che furono riuniti e rigettati dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 92251054, depositata in data 12.2.1993.

Sulla base di tale decisione nel 1996 l’Ufficio notificò a tutte le parti del predetto contratto l’avviso di liquidazione con cui intimò sia agli acquirenti che ai venditori il pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta di trascrizione, dell’imposta catastale e dei relativi interessi e sanzioni nonchè, ai soli venditori, il pagamento dell’INVIM e dei relativi interessi e soprattassa.

I venditori e B.F. nonchè B.E., S., P., A. e D., quali eredi di M.I., proposero due distinti ricorsi avverso il già richiamato atto di liquidazione, sostenendone l’illegittimità perchè fondato su una sentenza non ritualmente adottata e non portata a loro conoscenza, non avendo essi ricevuto nè l’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso nè il dispositivo della decisione, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità degli atti e della detta sentenza.

La CTP di Roma, con sentenza n. 177/25/2004 del 9.1.2004, previa loro riunione, rigettò i ricorsi.

Con sentenza n. 3/7/10 depositata in data 1.2.2010 la CTR di Roma accolse l’appello proposto dai contribuenti e condannò l’Ufficio alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

B.E., S., P., A. e D., in proprio e quali eredi di B.F., nonchè R.R. e C.F. hanno resistito con sette distinti controricorsi, illustrati da un’unica memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2. Con il secondo motivo ci si duole di “Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

3. Va preliminarmente rilevato che i contribuenti, con gli atti introduttivi del giudizio, hanno proposto ricorsi avverso l’avviso di liquidazione basato su una sentenza che si assume non ritualmente adottata e non portata a conoscenza degli stessi, denunciando, in particolare, la mancata comunicazione sia dell’avviso di fissazione dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso nel giudizio conclusosi con la detta sentenza e sia del dispositivo della stessa, ormai passata in giudicato.

In applicazione dei principi già affermati da questa Corte (v. in particolare Cass. 15/12/2006, n. 26906; v. anche Cass. 8/03/2002, n. 3426; Cass. 11/03/2011, n. 5833; Cass. 17/01/2013, n. 1083; Cass. 2/10/2013, n. 22506), avrebbe dovuto essere dichiarata in via preliminare dalla CTP adita in primo grado e, in mancanza, dalla CTR successivamente adita l’inammissibilità dei proposti ricorsi.

4. Stante l’omesso rilievo di tale inammissibilità da parte dei giudici del merito a tanto deve provvedere questa S.C. con cassazione senza rinvio, rientrando la fattispecie all’esame nel disposto di cui all’art. 382 c.p.c., u.c..

Poichè la rilevata inammissibilità concerne i ricorsi introduttivi, la cassazione della sentenza di secondo grado travolge anche la sentenza di primo grado (Cass. 15/12/2006, n. 26906; v. pure Cass. 7/03/2002, n. 3330).

5. Tenuto conto della particolarità della vicenda, va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa per intero tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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