Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24194 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.

134, presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Reno n. 21,

presso lo studio dell’Avv. RIZZO Roberto, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

428/09 del 20.01.2009/27.10.2009 nella causa iscritta al n. 5240 R.G.

dell’anno 2006;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis CPC in data 5.08.2011 del Cons.

Dott. Alessandro De Renzis;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 428 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro – stipulato dalle Poste Italiane con M. A. – per il periodo 7.10.1998 al 30.01.1999, prorogato fino al 28.02.1999, e ha dichiarato che tra le parti era stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 7 ottobre 1998.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con tre motivi.

L’ A. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

2. La ricorrente con il primo motivo lamenta erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la sentenza impugnata ha errato nel valutare, che pur in assenza di una clausola espressa di ultrattività del contratto collettivo, la sua incontestata applicazione per la regolamentazione del rapporto oggetto di causa (di fatto protrattasi e mai interrotta), comporta necessariamente che al CCNL del 1994 debba farsi riferimento nel suo complessivo ed inscindibile apparato normativo sino all’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale, di fatto intervenuta l’11.01.2001.

La ricorrente aggiunge che di nessun pregio è quindi quanto affermato dalla Corte di Appello secondo cui il CCNL del 26.11.1994 avrebbe efficacia temporale limitata al 31.12.1997, con conseguente nullità parziale del contratto in questione stipulato in virtù di una clausola collettiva scaduta.

La ricorrente con il secondo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 8 del CCNL del 26.1.1994, degli accordi sindacali del 25.09.1997, del 16.01.1998, del 27.04.1998, del 2.07.1998, del 24.05.1999 e del 18.01.2001, in connessione con l’art. 1362 cod. civ. e seguenti (art. 360 c.p.c., n. 3).

Al riguardo sostiene che l’impugnata sentenza è erronea per non avere considerato che il potere dei contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, stabilito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 può esser esercitato senza limiti di tempo, tenuto conto che tale legge non prevede alcun limite temporale al riguardo (in questo senso è formulato il quesito di diritto a pag. 14 e 15 del ricorso).

La ricorrente aggiunge che il giudice di appello non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.09.1997 avevano valenza ricognitiva della condizione legittimante in fatto il contratto a termine (ossia la ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto), senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale considerato, ossia fino al 30.94.1998.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione circa un fatto decisivo, per non avere esposto il giudice di appello il percorso argomentativo seguito per affermare il limite temporale del 30.04.1998, come termine finale dell’accordo integrativo del 25.09.1997, laddove i successivi accordi non avevano efficacia integrativa, ma soltanto ricognitiva.

3. Ciò posto, il ricorso può essere ritenuto manifestamente infondato in base alle seguenti considerazioni. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la L. n. 56 del 1987, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1 nonchè dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis (convertito nella L. n. 79 del 1983) – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali pertanto non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (cfr. SU. N. 4588 del 2 marzo 2006). Dato che in forza di tale delega le pari sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a temine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.09.1997, la giurisprudenza considera corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in data 1.06.1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.01.1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino la 30.04.1998), delle situazioni di fatto legittimanti le esigenze eccezionali menzionate dal detto contratto integrativo. Consegue che, avendo le parti collettive raggiunto originariamente una intesa priva di termine ed avendo successivamente stipulato accordi attuativi con fissazione di un limite temporale alla possibilità di procedere ad assunzioni a temine, fissato inizialmente al 30.01.1998 e poi al 30.04.1998, l’indicazione di tale causale nel contratto legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.04.1998 (ex plurimis Cass. n. 18838 del 7 settembre 2007; Cass. n. 22352 del 25 ottobre 2007). La giurisprudenza ha anche ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.01.2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, quando il diritto si era ormai perfezionato. I contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori del limite temporale del 30.04.1998 sono illegittimi, perchè non rientrano nel complesso legislativo-collettivo costituito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 e dalle successive disposizioni collettive che consentono la deroga alla L. n. 230 del 1952. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Roberto Rizzo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Roberto Rizzo.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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