Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24194 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4369-2017 proposto da:

UNICREDIT SPA, in persona dell’Avv. T.M.P., DOBANK SPA

in persona del Dott. P.S., quale mandataria della

ROMEO SPV S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONATI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO

CARBONETTI, ANTONIO VOLTAGGIO, PAOLO VOLTAGGIO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI SOC COOP A R.L., in persona del

legale rappresentante Commissario P.T. Cons. B.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA SELMI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, (OMISSIS),

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– controricorrenti –

e contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC COOP A RL, FEDERAZIONE

ITALIANA CONSORZI AGRARI SOC COOP A RL IN LIQUIDAZONE E IN

CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Banco di Sicilia s.p.a. convenne in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, unitamente alla Federazione Italiana Consorzi Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo (nelle persone del Commissario Giudiziale, del Liquidatore Giudiziale e del Commissario Liquidatore), per sentirli condannare, in solido, al pagamento di oltre 238 milioni di Euro, oltre accessori, di cui la società attrice assumeva di essere creditrice a fronte di finanziamenti (per 7 miliardi di Lire) concessi nel 1950 alla Federconsorzi, per importazioni di olii e semi oleosi effettuate per conto e nell’interesse dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 1948 e della L. n. 1294 del 1957 (con cui era stato posto a carico dello Stato l’onere delle eventuali risultanze passive di gestione).

Sostenne l’attrice che i Ministeri competenti non avevano effettuato alcun controllo sulla gestione affidata alla Federconsorzi e che, essendo rimaste prive di riscontro le richieste di rimborso del finanziamento, nel marzo 1983 il Banco era receduto dal contratto, richiedendo il pagamento della somma dovuta (indicata, all’epoca, il oltre 23 miliardi di Lire); a seguito del permanente inadempimento della Federconsorzi e dei Ministeri interessati, il Banco si era quindi determinato ad avviare l’azione giudiziale.

Costituitisi in giudizio tutti i convenuti, il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda, condannando i due Ministeri, in solido, al pagamento di oltre 78 milioni di Euro, oltre interessi (pari al TUS maggiorato del 3,40%) dal 1 gennaio 1997 al saldo.

La Corte di Appello rigettò l’appello principale dei Ministeri, dichiarando assorbito il gravame incidentale del Banco.

Con pronuncia n. 9590/2012 resa a Sezioni Unite, questa Corte rigettò il ricorso dei Ministeri in relazione ai motivi concernenti Van della pretesa, mentre cassò la sentenza in relazione al quantum, rinviando alla Corte di merito perchè provvedesse alla quantificazione del danno tenendo conto “del tasso di incidenza del fatto colposo del creditore sul relativo ammontare, ai sensi dell’art. 1227 c.c.”, “previa valutazione dell’esistenza del diritto del Banco di Sicilia alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e (nell’ipotesi positiva) del tasso eventualmente applicabile, nonchè tenendo conto degli effetti dell’apertura della procedura di concordato preventivo sul detto computo”.

La Corte di rinvio ha pronunciato sentenza n. 35/2016 con cui ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in solido, al pagamento in favore dell’Unicredit s.p.a. (incorporante il Banco) della “somma di Euro 19.084.498,08, oltre interessi successivi in misura pari al TUS man mano vigente maggiorato del 3,40% dal 1.1.1997 al soddisfo, da computarsi sulla somma originaria di Lire 7.000.000.000 pari ad Euro 3.615.198,29”.

Per quanto ancora interessa ai fini di causa, la Corte territoriale ha affermato che:

“il Ministero responsabile ex art. 2043 c.c. del mancato soddisfacimento del debito di Federconsorzi non può essere chiamato a “pagare a titolo extracontratturale somme che la Banca non avrebbe potuto legittimamente pretendere, in forza del rapporto di credito leso dalla condotta colposa dello Stato, dalla sua debitrice”;

“anche in tema di mutuo bancario ordinario trovano applicazione le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c.”, “sicchè le contestazioni di Unicredit circa la non riconducibilità del rapporto di finanziamento intercorso con Federconsorzi al conto corrente bancario si palesano ininfluenti”; nè risulta configurabile – nella specie – una “fonte negoziale” della capitalizzazione degli interessi;

“è quindi illegittima la pretesa di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sicchè questi vanno calcolati, avuto riguardo all’epoca di concessione, senza capitalizzazione alcuna”;

“è incontrovertibile che il Tribunale avesse liquidato il credito considerandolo come debito di valuta tanto da riconoscere i soli interessi moratori sulla somma originaria”; atteso che “tale qualificazione non è stata oggetto di impugnazione”, “la domanda di rivalutazione monetaria avanzata da Unicredit nel presente giudizio, peraltro solo in comparsa conclusionale, si profila inammissibile”.

Hanno proposto ricorso per cassazione la UniCredit s.p.a. e la doBank s.p.a. (quale mandatarii della Romeo SPV s.r.l., cessionaria pro soluto del credito litigioso oggetto di causa), affidandosi a cinque motivi; hanno resistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (con unico controricorso) nonchè la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop a r. l. (al solo fine di eccepire il proprio “difetto di legittimazione passiva”).

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, le ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 169 del 1948, artt. 1-7 e relative disposizioni regolamentari attuative, alla L. n. 1294 del 1957, artt. 3,5, 6,7,9,15 e 17 e all’art. 1283 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui “ha escluso il diritto della Banca a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi (in subordine quella semestrale o annuale) sul credito da Finanziamento a Federconsorzi, ritenendo erroneamente applicabile l’art. 1283 c.c.e le limitazioni ivi previste”.

Premesso di non voler contestare la ormai pacifica qualificazione come uso negoziale – e non normativo – della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, le ricorrenti rilevano tuttavia che la normativa richiamata imponeva al Banco di “applicare … le “Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca” per ogni voce accessoria di spese e commissioni; “condizioni e norme” tra le quali – come noto – vi era, in primis, la capitalizzazione trimestrale degli interessi”, cosicchè tale uso negoziale, di applicazione generalizzata, veniva ad integrare “il contenuto economico del Finanziamento attraverso un espresso richiamo normativo” che determinava l’inoperatività del divieto di cui all’art. 1283 c.c.

1.1. Il motivo – che mira a rinvenire nel complesso di norme indicate in rubrica una base normativa autonoma per la capitalizzazione degli interessi- è infondato: difettano, infatti, disposizioni idonee a sancire – in modo chiaro e diretto – una deroga al divieto di cui all’art. 1283 c.c.; nè può sostenersi che il generico richiamo a “condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca” valga ad attrarre nella sfera del normativamente imposto un uso pacificamente negoziale.

2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione al D.Lgs n. 169 del 1948, artt. 1-7 e relative disposizioni regolamentari attuative, alla L. n. 1294 del 1957, artt. 3, 5, 6,7, 9, 15, 17 nonchè alla L. n. 20 del 1994, art. 2 e agli artt. 1283,1988 e 2697 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui “ha escluso il diritto della Banca a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi (in subordine quella semestrale o annuale) sul credito da finanziamento a Federconsorzi, non ravvisando l’esistenza di una “convenzione posteriore” legittimante detta capitalizzazione ai sensi dell’art. 1283 c.c.”.

Assumono le ricorrenti che “la questione dell’anatocismo è superata dal fatto che, nella specie, risulta agli atti la sussistenza di un espresso riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., equivalente alla convenzione cui fa riferimento l’art. 1283 c.c., risalente certamente al 30 settembre 1995”; richiamano, al riguardo, la relazione presentata al giudice delegato dal commissario giudiziale della Federconsorzi, contenente l’indicazione dei crediti di tutti gli istituti bancari, assumendo che da essa si traeva la conferma del patto posteriore alla scadenza degli interessi; richiamano, altresì, il “rendiconto giudiziale” della Federconsorzi “presentato ai due Ministeri e da essi condiviso” e sostengono che l’estinzione del giudizio di conto da parte della Corte dei Conti comportava l’accertamento della sua regolarità, sostanziandosi quindi in un’approvazione del conto stesso; concludono che “l’intervenuta pattuizione ed applicazione di interessi trimestrali, che riveste carattere di convenzione posteriore alla scadenza (legittimando il diritto a richiedere la capitalizzazione trimestrale …) risulta dalla circostanza … che Federconsorzi – dovendo presentare il rendiconto finale – calcolò al 31 dicembre 1973 gli interessi con capitalizzazione trimestrale ed inviò al Banco di Sicilia in cinque copie un tabulato … in allegato alle lettera 23 aprile 1978 che fu restituito controfirmato dal Banco di Sicilia con nota del 19 aprile 1978”, nota in cui “si dava atto, da parte di Federconsorzi, dell’addebito di oneri bancari, consistenti in interessi capitalizzati trimestralmente … per il periodo dal 1.1.1973 al 30.9.74”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, in quanto non ottempera alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, omettendo la trascrizione del contenuto dei documenti richiamati (di cui è indicata la sola sede di reperimento) nella misura sufficiente a consentire a questa Corte di apprezzare, in base alla lettura del ricorso, se e in quali termini sia individuabile in essi una convenzione tra le parti (Federconsorzi e Banco di Sicilia) prevedente la capitalizzazione degli interessi.

In secondo luogo (e a prescindere da evidenti profili di novità delle questioni, in relazione alla deduzione circa l’operatività dell’art. 1988 c.c. e circa la rilevanza della “nota” del 19 aprile 1978), in quanto mira a sollecitare una diversa valutazione di merito degli elementi considerati dalla Corte di rinvio (ivi compresa l’impossibilità di desumere elementi dal giudizio di conto estinto), diretta a far conseguire alla mera circostanza che la Federconsorzi possa avere calcolato la capitalizzazione degli interessi l’esistenza di una pattuizione espressa in tal senso fra le parti del contratto di mutuo; e ciò senza adeguatamente contrastare il rilievo della Corte di merito secondo cui nella documentazione prodotta non era “dato rinvenire l’espressione di una volontà negoziale diretta al riconoscimento della capitalizzazione trimestrale” quanto piuttosto “un mero comportamento conforme all’uso bancario contrario (non normativo), cui non poteva riconoscersi valenza di accordo successivo alla scadenza degli interessi”.

3. Col terzo motivo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 169 del 1948, artt. 1-7 e relative disposizioni regolamentari attuative, alla L. n. 1294 del 1957, artt. 3, 5, 6,7,9,15 e 17nonchè agli artt. 1283,1823,1825,1831 c.c. e art. 1362 c.c.), le ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui “ha escluso il diritto della Banca a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi (in subordine quella semestrale o annuale) sul credito da finanziamento a federconsorzi, ritenendo applicabile l’art. 1283 c.c., nonostante il rapporto intercorso tra le parti fosse, semmai, riconducibile ad un conto corrente ordinario”.

Le ricorrenti deducono la violazione dei canoni ermeneutici (segnatamente dell’art. 1362 c.c.) rilevando che nell’accordo scritto intercorso fra le parti non si faceva menzione di alcun contratto di conto corrente e che il successivo accordo verbale, che prevedeva di “regolare tramite un conto di evidenza l’operazione (il “conto gestione olii grassi e semi oleosi”), serviva unicamente ad effettuare la registrazione di peculiari poste a credito e a debito al fine della resa dei conti allo Stato”; escludono pertanto che il Banco e Federconsorzi abbiano stipulato un contratto di conto corrente bancario, giacchè le caratteristiche del rapporto “rinviano, semmai, al contratto di conto corrente ordinario”.

3.1. Il motivo, già di per sè inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6 per il fatto che non trascrive – per le parti di interesse – il contratto in relazione al quale si lamenta il vizio ermeneutico, è ulteriormente inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi espressa dalla Corte: infatti, lungi dall’affermare che il rapporto di finanziamento fosse riconducibile ad un conto corrente bancario (secondo l’assunto posto a base della censura), la Corte di merito si è limitata ad affermare che le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. trovano applicazione anche in tema di mutuo bancario ordinario, facendone conseguire l’ininfluenza delle “contestazioni di Unicredit circa la riconducibilità del rapporto di finanziamento intercorso con Federconsorzi al conto corrente bancario”.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 112,324e 345 c.p.c. nonchè agli artt. 1223,1224,1277 c.c. laddove la Corte di Appello “ha escluso il diritto della Banca a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in punto di rivalutazione monetaria, rilevando l’asserita inammissibilità, per passaggio in giudicato, di tale domanda”.

Premesso che la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che Ngiudice di primo grado ebbe a considerare il credito del Banco come di valuta, le ricorrenti contestano che la Banca non avesse richiesto la rivalutazione monetaria con l’atto di appello incidentale e che, in sede di rinvio, abbia formulato la richiesta solo in comparsa conclusionale; assumono quindi che la Corte di rinvio ha omesso di pronunciarsi “sul merito della domanda di rivalutazione” ed ha anche violato l’art. 345 c.p.c. laddove ha dichiarato inammissibile la relativa domanda in quanto non formulata precedentemente all’instaurazione del giudizio di rinvio e, nell’ambito di questo, solo in comparsa conclusionale.

4.1. Il motivo è, in parte, infondato e, per il resto, inammissibile.

Infondato laddove deduce l’omesso esame della domanda di rivalutazione, dato che la domanda è stata esaminata, ancorchè al solo fine di dichiararne l’inammissibilità (con statuizione preclusiva dell’esame del merito preteso dalla Banca).

Inammissibile nella parte in cui assume la tempestività della domanda, in quanto il vizio dedotto rimanda ad un errore percettivo che sarebbe stato commesso dalla Corte per non essersi resa conto che la richiesta di rivalutazione, lungi dall’essere stata formulata solo con la conclusionale del giudizio di rinvio, era stata avanzata nei precedenti atti difensivi: in quanto tale, l’errore avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria.

5. Col quinto motivo, si deduce “violazione e/o falsa applicazione … degli artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223,1224,1277 c.c.”, laddove la Corte “ha escluso il diritto della Banca a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in punto di rivalutazione monetaria”: le ricorrenti premettono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di rinvio, “il Tribunale di primo grado NON ha assolutamente liquidato il credito considerandolo come debito di valuta” e censurano la sentenza impugnata per non avere liquidato – anche d’ufficio – il danno da svalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore conseguente ad illecito aquiliano.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè si limita ad affermare che il primo giudice non avrebbe compiuto la liquidazione nei termini indicati dalla Corte di rinvio, senza tuttavia trascrivere in alcuna misura il contenuto della sentenza di primo grado al fine di evidenziare l’insussistenza del giudicato sulla qualificazione del danno.

Peraltro, quand’anche risultasse fondato l’assunto della ricorrente secondo cui la pronuncia di cassazione ha “comportato il venir meno dell’intero ragionamento del Tribunale di Roma sul punto”, il motivo risulterebbe comunque inammissibile in quanto postula genericamente l’esistenza del danno da svalutazione, senza fornire elementi idonei ad prospettarne l’effettiva sussistenza, ossia a dedurre che gli interessi liquidati (al tasso del 7,40% per gli anni 1950/1955 e al tasso corrispondente al TUS maggiorato del 3,40% per il periodo 1981/1996) non fossero tali da compensare anche la svalutazione nel frattempo verificatasi.

6. Alla soccombenza segue la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei Ministeri (non anche in favore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, non effettivamente interessata a resistere in quanto – come riconosciuto dalla stessa nel proprio controricorso – l’atto di impugnazione non risultava “formulato in via diretta o indiretta nei confronti della controricorrente Federconsorzi”).

7. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dei Ministeri, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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