Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24194 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30470/19 proposto da:

Z.O., elettivamente domiciliato a Forlì, v.le Giacomo

Matteotti n. 105, presso l’avvocato Francesco Roppo, che lo difende

in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 15.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.O., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese poichè, dopo essere rimasto orfano di padre, suo zio si era impossessato dell’eredità a lui spettante, lo aveva privato di tutti i beni e lo sottoponeva a varie angherie, per sfuggire alle quali si era determinato a lasciare il paese.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento Z.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che con ordinanza 15.12.2017 accolse la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Tale ordinanza, appellata dall’amministrazione dell’interno, è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 15.5.2019.

La corte d’appello ritenne che la protezione umanitaria possa essere accordata solo per porre rimedio ad una situazione temporanea di impossibilità di rientro nel paese di origine; che nel caso di specie tale esigenza non sussisteva; che diversamente opinando la concessione della protezione umanitaria realizzerebbe un effetto equivalente alla protezione principale sussidiaria, in assenza dei relativi requisiti.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Z.O. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta, unitariamente, sia il vizio di violazione di legge, sia l’error in procedendo, sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Al di là di tali riferimenti, nella illustrazione del motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il racconto fatto dal richiedente asilo, ai fini della concessione della invocata protezione.

1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

E’ vero, infatti, che la corte d’appello, da pagina 3 fino al primo capoverso di pagina 4 della sentenza impugnata, si sofferma ad esaminare i presupposti per il rilascio della protezione sussidiaria, ed afferma che essi nella specie non sussistevano (deve ritenersi, peraltro, un irrilevante lapsus calami l’indicazione, a p. 3 della sentenza impugnata, del Pakistan quale Paese di provenienza dell’appellante, in luogo del Burkina Faso).

Ma questa parte della sentenza non costituisce il fondamento della decisione, ma rappresenta un inutile obiter dictum.

In primo grado, infatti, la domanda di protezione sussidiaria era stata rigettata, e non vi era stato appello incidentale sul punto: l’appello del Ministero dell’interno è stato infatti accolto sul presupposto che nel caso di specie non ricorressero i presupposti per il rilascio della protezione umanitaria, e non sul presupposto che il racconto del richiedente fosse inattendibile (p. 4 della sentenza impugnata).

Sul punto della non credibilità soggettiva del richiedente si è dunque formato il giudicato interno, il che preclude l’esame del primo motivo di ricorso.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che il presupposto per il rilascio di tale permesso di soggiorno per motivi umanitari abbia i medesimi presupposti di fatto richiesti dalla legge per la protezione principale sussidiaria, e che l’unica differenza risiederebbe nel fatto che la protezione umanitaria, a differenza delle altre due forme di protezione, avrebbe durata limitata.

2.1. Il motivo è fondato.

La corte d’appello è nel vero quando afferma che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è destinato a fronteggiare situazioni temporanee; tuttavia erra quando afferma che la protezione umanitaria avrebbe i medesimi presupposti di fatto delle altre due forme di protezione.

La protezione umanitaria, infatti, è una misura innominata, da apprezzare caso per caso, con riferimento alla condizione soggettiva del richiedente ed alla condizione oggettiva del Paese di provenienza. Essa, inoltre, come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un. 29459/19), è sempre alternativa rispetto alla concessione dello status di rifugiato od alla protezione sussidiaria, perchè la sussistenza dei presupposti fattuali di queste due forme di protezione rende superflua la richiesta di protezione umanitaria.

Delle tre, infatti, l’una: o il richiedente è un perseguitato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, ed allora avrà diritto al riconoscimento dello status di rifugiato; oppure si trova nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed allora avrà diritto alla concessione della protezione sussidiaria; oppure non si trova nè nell’una, nè nell’altra condizione, ed allora occorrerà accertare se sussistano ulteriori circostanze peculiari e personali che lo rendano una persona vulnerabile.

Nel caso di specie quest’ultimo accertamento è mancato nella sentenza. impugnata, la quale – ritenuta l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la concessione delle forme di protezione c.d. maggiori – ha per ciò solo rigettato la domanda di protezione umanitaria, senza alcuna ulteriore indagine.

PQM

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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