Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24193 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7138/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., M.M.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 161/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1988 l’Ufficio del Registro di Brescia rettificò il valore dichiarato ai fini INVIM in relazione all’atto di compravendita per notaio M.A. del 15.5.1986, registrato il 23.5.1986 al n. 3837, elevando il valore finale da Lire 60.000.00 a Lire 250.000.000 e il valore iniziale da Lire 60.000.000 a Lire 73.000.000.

Le venditrici B.M. e M.M.E. impugnarono l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, sostenendo che il bene era loro pervenuto per successione mortis causa da Ma.Al. e che il valore iniziale di Lire 73.000.000 era stato determinato dall’Ufficio in applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 880 del 1986, art. 11, sul valore accertato di Lire 250.000.000, che avrebbe dovuto costituire il valore iniziale in relazione all’atto di compravendita in questione.

La Commissione adita, con sentenza del 12.5.1989, accolse il ricorso.

L’appello proposto dall’Ufficio fu rigettato dalla Commissione Tributaria di secondo grado.

Con sentenza depositata il 18.1.2010 la Commissione Tributaria Centrale di Milano rigettò il ricorso proposto dall’Ufficio, ritenendo che “il trattamento agevolativo di cui alla legge n. 880/86” dovesse rimanere “circoscritto nell’ambito dell’imposta di successione” e che, “ai fini dell’imposta INVIM”, non si dovesse “tenere conto del valore fittizio derivante dall’applicazione della legge agevolatrice, ma del valore effettivo contenuto nell’atto” sicchè “i valori accertati dall’Ufficio in sede di successione, costituente atto di provenienza dell’atto di compravendita” in questione restavano “tali nel loro ammontare quale valore iniziale del bene immobile trasferito”.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ancorchè rubricato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe “viziata da violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2, ed alla L. n. 880 del 1986, art. 11, comma 1”.

In particolare la ricorrente deduce che, “posto che la L. n. 880 del 1986, art. 11, comma 1, con riferimento alle successioni apertesi ed alle donazioni poste in essere anteriormente alla data del 1 luglio 1986 (come nel presente caso), prevede la possibilità di determinare ìn adesione il valore imponibile con una riduzione pari al 30% del valore accertato dall’Ufficio e che il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, dopo aver precisato, al comma 1, che l’imponibile è costituito dalla differenza tra il valore dell’immobile alla data nella quale sorge il debito di imposta ed il valore che lo stesso aveva alla data di acquisto o di precedente tassazione, soggiunge, nel comma 2, che per la determinazione della differenza, per gli immobili di cui all’art. 2 (cioè quelli, come nella fattispecie, trasferiti mortis causa), quale valore… finale, quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro e di successione, e, quale valore iniziale “quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto”, non sarebbe “possibile nutrire dubbi in ordine alla rilevanza del valore accertato ai fini dell’imposta di successione quale valore iniziale INVIM”, come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2, ed alla L. n. 880 del 1986, art. 11 (da intendersi, evidentemente, come “e dell’art.”) comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, la ricorrente propone sostanzialmente le medesime censure di cui al primo mezzo.

3. I motivi sopra riportati, che ben possono essere esaminati congiuntamente per quanto appena evidenziato, sono fondati alla luce del principio già espresso da questa Corte e secondo cui il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, istitutivo dell’INVIM, nel disporre che il valore iniziale dell’immobile da prendere in considerazione al fine della determinazione dell’incremento imponibile è quello dichiarato od accertato per l’imposta di registro e sulle successioni in occasione del suo precedente acquisto, si riferisce al valore definitivamente accertato in tale sede, indipendentemente dal modo in cui l’accertamento sia avvenuto; ne consegue che, quando il valore del precedente trasferimento sia stato determinato in applicazione del cosiddetto condono o di altro meccanismo di definizione automatica, il relativo ammontare configura il suddetto valore iniziale, senza alcuna possibilità di successiva modificazione, anche in relazione ad un asserito diverso valore venale (Cass. 12/10/2007, n. 21462; v. pure Cass. 16/12/2006, n. 22147; Cass. 16/12/2005, n. 27756).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà alle conseguenti determinazioni in osservanza al principio di diritto sopra riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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