Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24193 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24877-2014 proposto da:

OIKOS UNA CASA PER VIVERE ONLUS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADIGE 34, presso

lo studio dell’avvocato ARNALDO CASAMASSIMA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza non definitiva n. 5063/2014 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 15/09/2014 R.G.N. 4736/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CASAMASSIMA ARNALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G., premesso di avere lavorato per l’Associazione Oikos una casa per vivere ONLUS, nel periodo decorrente dal 1.11.1998 al 10.1.2008, inizialmente in assenza di una qualunque formalizzazione del rapporto ed in seguito (dal febbraio 2000) sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, quindi, a partire dall’anno 2004, sulla base di collaborazioni a progetto stipulate ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69 che il rapporto, diversamente dalla risultanze formali, si era svolto sempre in regime di subordinazione, che sino al settembre 2004 aveva svolto mansioni di educatore sanitario professionale e successivamente di responsabile di struttura, di essere stato improvvisamente allontanato dal lavoro con comunicazione ricevuta in data 10.1.2008 (in anticipo rispetto alla scadenza del progetto) con l’addebito di condotte infedeli, in realtà insussistenti, ha chiesto l’accertamento della natura dipendente del rapporto di lavoro, del diritto al pertinente inquadramento secondo il CCNL AGIDAE, la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, l’accertamento della illegittimità del recesso datoriale intimato in violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 St. lav., la condanna dell’Associazione datrice di lavoro al pagamento della indennità sostitutiva della riassunzione ed al risarcimento del danno biologico e morale.

2. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva, in parziale accoglimento dell’appello del D., ha dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo decorrente dal 1.11.1998 al 10.1.2008 e accertato il diritto dell’appellante al conseguente trattamento retributivo da quantificarsi in prosieguo di giudizio come da separata ordinanza; ha dichiarato illegittimo il recesso datoriale e condannato l’Associazione a riassumere il D. entro il termine di tre giorni o a risarcirgli il danno commisurato a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; ha respinto la domanda di risarcimento del danno biologico e morale.

3.1 La Corte territoriale, per quel che ancora rileva, premessa la non decisività della qualificazione del rapporto espressa dai contraenti nelle varie stipule negoziali susseguitesi nel tempo ha ritenuto, sulla base della istruttoria orale, che il rapporto dedotto si era, sin dall’origine, connotato come rapporto di lavoro dipendente; i testi escussi avevano, infatti, riferito che il D. sin dall’inizio era stato inserito a pieno titolo nell’organizzazione della struttura ed in particolare aveva svolto precisi turni di lavoro percependo compensi eccedenti il mero rimborso spese; le prestazioni erano state rese con carattere di continuità ed assoggettamento alle direttive dei preposti responsabili della struttura, secondo orari predeterminati e con percezione di compensi pagati a cadenza mensile, in misura proporzionata a tali orari; tale modalità di articolazione del rapporto era rimasta immutata nonostante il susseguirsi di stipule prevedenti collaborazioni di tipo autonomo, nel momento in cui il D. aveva assunto (ottobre 2004) la responsabilità della casa famiglia e poi di strutture ulteriori.

3.2. Le conseguenti differenze retributive, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio, andavano determinate, in relazione all’inquadramento spettante nei vari periodi sulla base del CCNL AGIDAE applicabile alle strutture socio assistenziali quali quelle in oggetto.

rapporto qualificazione del recesso dell’Associazione quale licenziamento che, in quanto intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali (tra le quali quella della previa contestazione dell’addebito) di cui all’art. 7 St. lav., era illegittimo; in applicazione della tutela obbligatoria L. 15 luglio 1966, n. 604, ex art. 8 l’importo della indennità risarcitoria era determinato nella misura massima prevista, per l’assorbente considerazione dell’elevata anzianità di servizio e del rilievo delle mansioni da ultimo disimpegnate dal D.; nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico (allegato in termini apodittici e svincolato da qualunque riscontro documentale) e morale stante la inconferenza delle deduzioni destinate a sorreggere la relativa richiesta.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi l’Associazione Oikos una casa per vivere ONLUS.

4.1.La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

1. Con il primo motivo parte ricorrente ha formalmente denunziato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. censurando, in sintesi, la decisione per avere escluso o, comunque, per non avere dato conto degli elementi che alla stregua della norma richiamata giustificavano la affermazione della natura subordinata del rapporto in controversia. Sotto ulteriore profilo, denunziando anche violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., si è doluto della errata valutazione della prova orale ed in particolare della valorizzazione delle deposizioni testimoniali favorevoli al D. rispetto a quello di segno contrario alle tesi di questi.

2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 censurando la decisione per avere omesso l’indagine relativa ai contratti stipulati ai sensi delle richiamate disposizioni. Ha, sostenuto che l’accertamento della natura subordinata del rapporto richiedeva dapprima la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione autonoma instaurati tra le parti. In questa prospettiva ha evidenziato che il fatto che il recesso di essa associazione era stato adottato con le forme previste dalle norme disciplinanti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa avvalorava l’assunto della piena corrispondenza tra il contratto stipulato e la sua esecuzione.

3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello omesso di pronunziare sulla domanda del D. di accertamento della illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti ed in particolare sui contratti a progetto; la domanda del ricorrente era stata, infatti, formulata sulla base di presupposti diversi da quelli che ne avevano determinato l’accoglimento, mancando ogni accertamento relativo alla assenza del progetto ed alla illegittimità della contrattazione inter partes.

4. Con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.. Ha censurato, in sintesi, la decisione per non avere motivato in merito alla invalidità dei vari contratti tra le parti.

5. Con il quinto motivo ha dedotto omesso esame dei contratti sottoscritti tra le parti censurando la decisione sul rilievo che l’omesso esame dei contratti di collaborazione a progetto, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 precludeva la verifica di fatti e circostanze che, se opportunamente valutati, avrebbero potuto condurre il giudicante ad una diversa decisione in ordine all’esistenza del vincolo della subordinazione. Ha denunziato la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice d’appello dichiarato da un lato che l’elemento della subordinazione non era stato provato e dall’altro fatto riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi in merito alla continuità della prestazione ed all’assoggettamento alle direttive dei preposti alla struttura.

6. Con il sesto motivo ha dedotto omessa valutazione del comportamento delle parti in corso di esecuzione contrattuale. In particolare ha censurato la omessa valorizzazione della circostanza che il D. solo al momento del recesso si era doluto della lesione dei propri diritti mentre in precedenza non aveva mai formulato contestazioni, circostanza quest’ultima che assume essere indizio essenziale al fine della reale configurazione del rapporto inter partes.

7. Il primo motivo di ricorso è infondato in relazione al primo profilo di censura ed inammissibile in relazione al secondo.

7.1. Come questa Corte ha più volte affermato “requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale” (v. fra le altre Cass. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 12 settembre 2003, n. 13448; Cass. 6 giugno 2002, n. 8254; Cass. 4 aprile 2001, n. 5036; Cass. 3 – aprile 2000, n. 4036; Cass. 16 gennaio 1996, n. 326, nonchè da ultimo Cass. 4 maggio 2011, n. 9808). “Elemento indefettibile – quindi – del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto.

7.2. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base di una serie di indici, che ha esplicitamente indicati, indici ritenuti, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, rivelatori della subordinazione, risulta del tutto coerente con il parametro normativo dell’art. 2094 cod. civ. e si sottrae, pertanto alle censure articolate.

7.3. L’ulteriore censura formulata con il primo motivo, intesa a denunziare, sotto il profilo della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di appello e, quindi, in sostanza, il vizio di motivazione dell’accertamento alla base della decisione impugnata, risulta inammissibile sia in quanto non sorretta, in violazione del principio di autosufficienza, dalla integrale riproduzione delle deposizioni che si assumono non correttamente valutate (v., tra le altre, Cass. 18/04/2007 n. 9245, Cass. 31/05/2006 n. 12894), sia perchè articolata con modalità non conformi all’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo attuale, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, alla luce della quale rileva solo l’omesso esame di fatto decisivo e controverso oggetto di discussione fra le parti.

8. Il secondo motivo di ricorso è, per un profilo inammissibile, in quanto formulato in violazione degli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 avendo parte ricorrente omesso di riprodurre il contenuto degli invocati contratti e di specificare la sede processuale di relativa produzione nell’ambito del giudizio di merito (v., tra le altre Cass. 15/07/2015 n. 14784, 09/04/2013n. 8569, Cass. 3/7/2009 n. 15628) e, per altro profilo, infondato laddove prospetta che l’accertamento della natura subordinata del rapporto richiedeva necessariamente la formale declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quindi di quelli a progetto stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 67. Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, la volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo, qualora alla medesima volontà le parti non si siano attenute, se risulta che nello svolgimento del rapporto questo si sia concretizzato nel senso della subordinazione (Cass. 19/11/1998 n. 11711, Cass. 08/03/1995 n. 2690, Cass. 15/12/1990 n. 11925). La sentenza impugnata è conforme a tale insegnamento avendo il giudice di appello espressamente preso in considerazione la esistenza di stipule negoziali che qualificavano come autonomo il rapporto tra le parti e ritenuto, con accertamento di fatto che in quanto congruamente motivato si sottrae al sindacato di legittimità, di dare prevalenza, rispetto all’assetto formale negoziato tra le parti, alle circostanze rivenienti dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, ritenute rivelatrici della natura subordinata dello stesso.

9. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, con effetto di assorbimento del quarto motivo. Questa Corte ha chiarito che, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (Cass. 04/07/2014 n. 15367). Nel caso di specie la deduzione del vizio di attività del giudice di appello non è avvenuta nel rispetto delle modalità prescritte al fine della valida censura della decisione essendosi parte ricorrente limitata alla sola parziale trascrizione delle conclusioni formulate nell’originaria domanda, senza riprodurre le deduzioni destinate a sorreggerle. Quanto ora rilevato non consente al Collegio di apprezzare ex actis l’autonomia di tali domande rispetto a quella di accertamento della natura subordinata del rapporto – e, prima ancora, la sussistenza dell’interesse ad impugnare della odierna ricorrente autonomia che, peraltro, sembra da escludersi alla stregua delle stesse riportate conclusioni dalle quali si evince che l’accertamento della illegittimità delle evocate pattuizioni era strumentale alla declaratoria della natura subordinata del rapporto inter partes, richiesta questa sulla quale ha espressamente pronunziato il giudice di appello.

10. Il quinto motivo è anch’esso inammissibile sia per violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ. per cui si richiamano le argomentazioni sul punto svolte in relazione al secondo motivo, sia in quanto le censure articolate risultano ancorate all’insussistente presupposto dell’omesso esame dei contratti di collaborazione autonoma stipulati fra le parti, circostanza questa positivamente smentita dalla decisione impugnata che a tali contratti fa espresso riferimento ritenendoli non decisivi ai fini della qualificazione del rapporto inter partes.

11. Il sesto motivo di ricorso, con il quale si deduce la omessa valutazione del comportamento delle parti in corso di esecuzione contrattuale, è inammissibile in quanto non articolato con modalità conformi all’attuale configurazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, al quale deve ritenersi riconducibile pur in difetto di formale enunciazione nella rubrica. Questa Corte ha, infatti chiarito che il controllo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) (Cass. Sezioni U. 07/04/2014 n. 8053). Parte ricorrente si è sottratta agli oneri richiamati in quanto non ha specificato il dato extratestuale dal quale risultava l’esistenza delle circostanze che assume trascurate e, soprattutto, ha omesso ogni riferimento al carattere di decisività delle stesse, sostanziandosi le censure articolate nella richiesta di attribuzione a tali circostanze di uno specifico significato probatorio destinato, in tesi, a prevalere rispetto alla qualificazione operata dal giudice di appello in ordine alla natura subordinata del dedotto rapporto.

12. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

13. Non si fa luogo al regolamento delle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva,

14. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. (Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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