Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24192 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASILLO Adriano – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10516-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 83/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata l’11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da B.G., dottore commercialista, avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2003. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con i due motivi di ricorso, che, pur evocando distinti parametri normativi (art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5), possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, con motivazione apodittica, che il contribuente, che si era avvalso per gli anni di imposta in contestazione di lavoro dipendente non occasionale, attesa la rilevanza dell’importo dei corrispettivi erogati, non fosse assoggettato ad IRAP per carenza del requisito della autonoma organizzazione.
Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata si risolve nell’enunciazione di formule di stile di mera adesione alla pronuncia di primo grado, senza qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta. Segnatamente, la C.T.R. nulla ha argomentato in merito alle specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, che aveva evidenziato che le spese per prestazioni di lavoro dipendente ammontavano a Lire 79.852.000 per il 2000 ed Euro 21.460,00 per il 2003, sostenendo che l’entità di tali importi portasse ad escludere la ricorrenza di collaborazioni del tutto occasionali.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, la quale provvederà a motivare in ordine alla prova fornita alla luce della recente giurisprudenza circa la rilevanza del lavoro dipendente (Cass., sez. un., n. 9451/2016).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016